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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 2002, n. 65

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2019)
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Testo in vigore dal:  3-5-2002 al: 14-2-2019
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 3 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Visto l'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, che prevede l'istituzione del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena e l'emanazione di norme per il relativo funzionamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2001;
Sentita la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, di seguito denominata: "legge", è istituito il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di seguito denominato: "Comitato".
2. Fanno parte del Comitato i membri nominati secondo le procedure indicate dall'articolo 3 della legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è il seguente:
"Art. 3. (Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato istituzionale parietetico per i problemi della minoranza slovena, di seguito denominato "Comitato , composto da venti membri di cui dieci cittadini italiani di lingua slovena.
2. Fanno parte del Comitato:
a) quattro membri nominati dal Consiglio dei Ministri, dei quali uno di lingua slovena;
b) sei membri nominati dalla giunta regionale del FriuliVenezia Giulia, di cui quattro di lingua slovena designati dalle associazioni più rappresentative della minoranza;
c) tre membri nominati dall'assemblea degli eletti di lingua slovena nei consigli degli enti locali del territorio di cui all'art. 1; l'assemblea viene convocata dal presidente del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presenze legge;
d) sette membri, di cui due appartenenti alla minoranza di lingua slovena, nominati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia con voto limitato.
3. Con il decreto istitutivo di cui al comma 1 sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato. Il Comitato ha sede a Trieste.
4. Per la partecipazione ai lavori del Comitato è riconosciuto ai componenti solo il rimborso delle spese di viaggio.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 98,5 milioni annue a decorrere dall'anno 2001".
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il testo dell'art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1 febbraio 1963), è il seguente:
"Art. 3. - Nella regione è riconosciuta parità di diritto e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.".
- Il testo del comma 1, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.".
- Il testo dell'art. 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è riportato nella nota al titolo.
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 1, dell'art. 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è riportato nella nota al titolo.