stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2002, n. 61

Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366.

nascondi
vigente al 11/05/2024
Testo in vigore dal: 16-4-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  3  ottobre  2001,  n.  366, concernente delega al
Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti la
riforma  organica  della  disciplina  delle  societa'  di  capitali e
cooperative,  la  disciplina  degli  illeciti penali e amministrativi
riguardanti  le  societa'  commerciali,  nonche'  nuove  norme  sulla
procedura  per  la  definizione dei procedimenti nelle materie di cui
all'articolo 12 della legge di delega;
  Visto,  in  particolare, l'articolo 11 della citata legge 3 ottobre
2001,  n. 366, concernente la riforma della disciplina degli illeciti
penali e amministrativi riguardanti le societa' commerciali;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 gennaio 2002;
  Acquisito  il  parere del Parlamento a norma dell'articolo 1, comma
4, della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
  Ritenuto  di  accogliere  la  condizione  posta  dalla  Camera  dei
deputati  e le osservazioni fatte da entrambe le Camere, ad eccezione
di  quelle  aventi  ad  oggetto  questioni  meramente  formali  o non
conformi con i principi espressi dalla legge di delega;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2002;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro delle
attivita' produttive;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
Nuove disposizioni sugli illeciti penali ed amministrativi in materia
                      di societa' e di consorzi

  1.  Il  Titolo  XI  del libro V del codice civile e' sostituito dal
seguente:

                             "Titolo XI
      DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETA' E DI CONSORZI
                               Capo I
                           Delle falsita'

  Articolo   2621  (False  comunicazioni  sociali).  -  Salvo  quanto
previsto   dall'articolo   2622,   gli  amministratori,  i  direttori
generali,  i  sindaci  e  i liquidatori, i quali, con l'intenzione di
ingannare  i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se' o per
altri  un  ingiusto  profitto,  nei  bilanci, nelle relazioni o nelle
altre  comunicazioni  sociali previste dalla legge, dirette ai soci o
al  pubblico,  espongono  fatti  materiali  non  rispondenti  al vero
ancorche'  oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui
comunicazione  e'  imposta  dalla  legge  sulla situazione economica,
patrimoniale, o finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa
appartiene,  in  modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla
predetta  situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei
mesi.
  La  punibilita'  e'  estesa  anche  al  caso in cui le informazioni
riguardino beni posseduti od amministrati dalla societa' per conto di
terzi.
  La  punibilita'  e'  esclusa  se  le  falsita'  o  le omissioni non
alterano  in  modo  sensibile  la  rappresentazione  della situazione
economica,  patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al
quale  essa  appartiene.  La  punibilita'  e'  comunque esclusa se le
falsita'  o  le  omissioni  determinano  una variazione del risultato
economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o
una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
  In ogni caso il fatto non e' punibile se conseguenza di valutazioni
estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non
superiore al 10 per cento da quella corretta.
  Articolo  2622 (False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei
creditori). - Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i
liquidatori,  i  quali,  con  l'intenzione  di  ingannare i soci o il
pubblico  e  al  fine  di  conseguire per se' o per altri un ingiusto
profitto,  nei  bilanci,  nelle relazioni o nelle altre comunicazioni
sociali  previste  dalla  legge,  dirette  ai  soci  o  al  pubblico,
esponendo  fatti  materiali non rispondenti al vero ancorche' oggetto
di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione e'
imposta  dalla  legge  sulla  situazione  economica,  patrimoniale  o
finanziaria  della societa' o del gruppo al quale essa appartiene, in
modo  idoneo  ad  indurre  in  errore  i  destinatari  sulla predetta
situazione,  cagionano  un  danno patrimoniale ai soci o ai creditori
sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei
mesi a tre anni.
  Si  procede  a  querela  anche  se  il fatto integra altro delitto,
ancorche'  aggravato  a  danno del patrimonio di soggetti diversi dai
soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di
altri enti pubblici o delle Comunita' europee.
  Nel  caso  di  societa'  soggette alle disposizioni della parte IV,
titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
la  pena per i fatti previsti al primo comma e' da uno a quattro anni
e il delitto e' procedibile d'ufficio.
  La  punibilita'  per  i  fatti  previsti dal primo e terzo comma e'
estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti
o amministrati dalla societa' per conto di terzi.
  La  punibilita'  per  i  fatti  previsti dal primo e terzo comma e'
esclusa  se le falsita' o le omissioni non alterano in modo sensibile
la   rappresentazione  della  situazione  economica,  patrimoniale  o
finanziaria  della societa' o del gruppo al quale essa appartiene. La
punibilita'  e'  comunque  esclusa  se  le  falsita'  o  le omissioni
determinano  una  variazione del risultato economico di esercizio, al
lordo  delle  imposte,  non superiore al 5 per cento o una variazione
del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
  In ogni caso il fatto non e' punibile se conseguenza di valutazioni
estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non
superiore al 10 per cento da quella corretta.
  Articolo  2623  (Falso  in  prospetto).  -  Chiunque, allo scopo di
conseguire  per  se'  o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti
richiesti   ai   fini   della   sollecitazione   all'investimento   o
dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei
documenti  da  pubblicare  in  occasione  delle  offerte pubbliche di
acquisto  o  di  scambio,  con  la  consapevolezza  della  falsita' e
l'intenzione  di  ingannare i destinatari del prospetto, espone false
informazioni  od  occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in
errore  i  suddetti destinatari e' punito, se la condotta non ha loro
cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.
  Se  la  condotta  di  cui  al  primo  comma  ha  cagionato un danno
patrimoniale   ai   destinatari  del  prospetto,  la  pena  e'  dalla
reclusione da uno a tre anni.
  Articolo 2624 (Falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle
societa'  di revisione). - I responsabili della revisione i quali, al
fine  di  conseguire  per se' o per altri un ingiusto profitto, nelle
relazioni  o  in  altre  comunicazioni,  con  la consapevolezza della
falsita'   e   l'intenzione   di   ingannare   i   destinatari  delle
comunicazioni,   attestano   il   falso   od  occultano  informazioni
concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della
societa',  ente  o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad
indurre  in  errore  i destinatari delle comunicazioni sulla predetta
situazione,  sono  puniti,  se  la  condotta non ha loro cagionato un
danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.
  Se  la  condotta  di  cui  al  primo  comma  ha  cagionato un danno
patrimoniale  ai  destinatari  delle  comunicazioni, la pena e' della
reclusione da uno a quattro anni.
  Articolo  2625  (Impedito  controllo).  -  Gli  amministratori che,
occultando  documenti  o  con  altri  idonei  artifici, impediscono o
comunque  ostacolano lo svolgimento delle attivita' di controllo o di
revisione  legalmente  attribuite  ai soci, ad altri organi sociali o
alle   societa'   di   revisione,   sono   puniti   con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
  Se  la  condotta  ha  cagionato  un  danno  ai  soci, si applica la
reclusione  fino  ad  un  anno  e  si procede a querela della persona
offesa.

                               Capo II
            Degli illeciti commessi dagli amministratori

  Articolo  2626  (Indebita  restituzione  dei  conferimenti).  - Gli
amministratori  che,  fuori  dei  casi  di  legittima  riduzione  del
capitale  sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti
ai  soci  o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la
reclusione fino ad un anno.
  Articolo  2627 (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve).
-   Salvo  che  il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,  gli
amministratori   che  ripartiscono  utili  o  acconti  su  utili  non
effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che
ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono
per  legge  essere  distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un
anno.
  La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima
del  termine  previsto  per  l'approvazione  del bilancio estingue il
reato.
  Articolo  2628  (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o
della  societa'  controllante).  -  Gli amministratori che, fuori dei
casi  consentiti  dalla  legge,  acquistano  o sottoscrivono azioni o
quote  sociali,  cagionando  una  lesione all'integrita' del capitale
sociale  o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con
la reclusione fino ad un anno.
  La  stessa  pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi
consentiti  dalla  legge,  acquistano  o sottoscrivono azioni o quote
emesse  dalla  societa'  controllante,  cagionando  una  lesione  del
capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
  Se  il  capitale  sociale  o le riserve sono ricostituiti prima del
termine   previsto   per   l'approvazione   del   bilancio   relativo
all'esercizio  in  relazione  al  quale  e'  stata posta in essere la
condotta, il reato e' estinto.
  Articolo  2629  (Operazioni  in  pregiudizio  dei creditori). - Gli
amministratori  che,  in  violazione  delle  disposizioni  di legge a
tutela  dei  creditori,  effettuano  riduzioni del capitale sociale o
fusioni   con   altra  societa'  o  scissioni,  cagionando  danno  ai
creditori,  sono  puniti,  a  querela  della  persona  offesa, con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
  Il  risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue
il reato.

                              Capo III
             Degli illeciti commessi mediante omissione

  Articolo  2630  (Omessa  esecuzione  di  denunce,  comunicazioni  o
depositi).  -  Chiunque,  essendovi  tenuto  per  legge a causa delle
funzioni  rivestite  in  una  societa'  o  in un consorzio, omette di
eseguire,  nei  termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi
presso   il   registro  delle  imprese  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.
  Se   si   tratta  di  omesso  deposito  dei  bilanci,  la  sanzione
amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo.
  Articolo   2631   (Omessa   convocazione   dell'assemblea).  -  Gli
amministratori  e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei
soci  nei  casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi
previsti,  sono  puniti  con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.032  a  6.197  euro.  Ove  la  legge  o  lo  statuto  non prevedano
espressamente  un termine, entro il quale effettuare la convocazione,
questa  si  considera  omessa allorche' siano trascorsi trenta giorni
dal  momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza
del  presupposto  che  obbliga  alla  convocazione dell'assemblea dei
soci.
    La sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo in
caso  di  convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa
legittima richiesta da parte dei soci.

                               Capo IV
         Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti
              e delle misure di sicurezza patrimoniali

  Articolo   2632   (Formazione   fittizia   del   capitale).  -  Gli
amministratori  e  i  soci conferenti che, anche in parte, formano od
aumentano   fittiziamente   il   capitale   della  societa'  mediante
attribuzione  di  azioni  o quote sociali per somma inferiore al loro
valore   nominale,   sottoscrizione  reciproca  di  azioni  o  quote,
sopravvalutazione  rilevante  dei conferimenti di beni in natura o di
crediti   ovvero   del   patrimonio   della   societa'  nel  caso  di
trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
  Articolo  2633 (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei
liquidatori).  -  I  liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i
soci  prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento
delle  somme  necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori,
sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei
mesi a tre anni.
  Il  risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue
il reato.
  Articolo  2634  (Infedelta'  patrimoniale). - Gli amministratori, i
direttori  generali  e  i  liquidatori,  che,  avendo un interesse in
conflitto  con quello della societa', al fine di procurare a se' o ad
altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a
deliberare   atti   di  disposizione  dei  beni  sociali,  cagionando
intenzionalmente alla societa' un danno patrimoniale, sono puniti con
la reclusione da sei mesi a tre anni.
  La  stessa  pena  si applica se il fatto e' commesso in relazione a
beni  posseduti  o  amministrati  dalla  societa' per conto di terzi,
cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.
  In ogni caso non e' ingiusto il profitto della societa' collegata o
del  gruppo,  se  compensato  da  vantaggi, conseguiti o fondatamente
prevedibili,   derivanti  dal  collegamento  o  dall'appartenenza  al
gruppo.
  Per  i  delitti  previsti  dal  primo  e secondo comma si procede a
querela della persona offesa.
  Articolo  2635  (Infedelta'  a  seguito  di  dazione  o promessa di
utilita).  -  Gli  amministratori, i direttori generali, i sindaci, i
liquidatori  e  i  responsabili  della  revisione, i quali, a seguito
della  dazione  o  della  promessa  di utilita', compiono od omettono
atti,   in  violazione  degli  obblighi  inerenti  al  loro  ufficio,
cagionando  nocumento  alla  societa',  sono puniti con la reclusione
sino a tre anni.
  La stessa pena si applica a chi da' o promette l'utilita'.
  Si procede a querela della persona offesa.
  Articolo  2636 (Illecita influenza sull'assemblea). - Chiunque, con
atti  simulati  o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea,
allo  scopo  di  procurare  a se' o ad altri un ingiusto profitto, e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  Articolo  2637  (Aggiotaggio).  -  Chiunque diffonde notizie false,
ovvero   pone   in   essere  operazioni  simulate  o  altri  artifici
concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo
di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in
modo  significativo  sull'affidamento  che  il  pubblico ripone nella
stabilita'  patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e' punito con
la pena della reclusione da uno a cinque anni.
  Articolo   2638   (Ostacolo   all'esercizio  delle  funzioni  delle
autorita'  pubbliche di vigilanza). - Gli amministratori, i direttori
generali,  i  sindaci  e i liquidatori di societa' o enti e gli altri
soggetti  sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza,
o  tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni
alle  predette  autorita'  previste  in  base  alla legge, al fine di
ostacolare  l'esercizio  delle funzioni di vigilanza, espongono fatti
materiali  non rispondenti al vero, ancorche' oggetto di valutazioni,
sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti
alla  vigilanza  ovvero,  allo stesso fine, occultano con altri mezzi
fraudolenti,   in  tutto  o  in  parte  fatti  che  avrebbero  dovuto
comunicare,  concernenti  la  situazione medesima, sono puniti con la
reclusione  da  uno a quattro anni. La punibilita' e' estesa anche al
caso  in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati
dalla societa' per conto di terzi.
  Sono  puniti  con  la  stessa  pena gli amministratori, i direttori
generali,  i  sindaci e i liquidatori di societa', o enti e gli altri
soggetti sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza o
tenuti  ad  obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma,
anche  omettendo  le  comunicazioni  dovute  alle predette autorita',
consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
  Articolo  2639  (Estensione  delle  qualifiche soggettive). - Per i
reati  previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito
della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile
e'  equiparato  sia  chi  e'  tenuto  a  svolgere la stessa funzione,
diversamente  qualificata,  sia  chi  esercita in modo continuativo e
significativo   i  poteri  tipici  inerenti  alla  qualifica  o  alla
funzione.
  Fuori  dei  casi  di applicazione delle norme riguardanti i delitti
dei   pubblici  ufficiali  contro  la  pubblica  amministrazione,  le
disposizioni  sanzionatorie relative agli amministratori si applicano
anche   a   coloro  che  sono  legalmente  incaricati  dall'autorita'
giudiziaria o dall'autorita' pubblica di vigilanza di amministrare la
societa'  o  i  beni  dalla  stessa  posseduti o gestiti per conto di
terzi.
  Articolo  2640 (Circostanza attenuante). - Se i fatti previsti come
reato   agli   articoli   precedenti  hanno  cagionato  un'offesa  di
particolare tenuita' la pena e' diminuita.
  Articolo  2641  (Confisca). - In caso di condanna o di applicazione
della  pena  su  richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal
presente  titolo  e' ordinata la confisca del prodotto o del profitto
del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
  Quando  non  e' possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni
indicati  nel  comma  primo,  la  confisca ha ad oggetto una somma di
denaro o beni di valore equivalente.
  Per  quanto  non  stabilito  nei  commi  precedenti si applicano le
disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.".
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  3  ottobre  2001,  n.  366, concernente delega al
Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti la
riforma  organica  della  disciplina  delle  societa'  di  capitali e
cooperative,  la  disciplina  degli  illeciti penali e amministrativi
riguardanti  le  societa'  commerciali,  nonche'  nuove  norme  sulla
procedura  per  la  definizione dei procedimenti nelle materie di cui
all'articolo 12 della legge di delega;
  Visto,  in  particolare, l'articolo 11 della citata legge 3 ottobre
2001,  n. 366, concernente la riforma della disciplina degli illeciti
penali e amministrativi riguardanti le societa' commerciali;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 gennaio 2002;
  Acquisito  il  parere del Parlamento a norma dell'articolo 1, comma
4, della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
  Ritenuto  di  accogliere  la  condizione  posta  dalla  Camera  dei
deputati  e le osservazioni fatte da entrambe le Camere, ad eccezione
di  quelle  aventi  ad  oggetto  questioni  meramente  formali  o non
conformi con i principi espressi dalla legge di delega;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2002;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro delle
attivita' produttive;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
Nuove disposizioni sugli illeciti penali ed amministrativi in materia
                      di societa' e di consorzi

  1.  Il  Titolo  XI  del libro V del codice civile e' sostituito dal
seguente:

                             "Titolo XI
      DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETA' E DI CONSORZI
                               Capo I
                           Delle falsita'

  Articolo   2621  (False  comunicazioni  sociali).  -  Salvo  quanto
previsto   dall'articolo   2622,   gli  amministratori,  i  direttori
generali,  i  sindaci  e  i liquidatori, i quali, con l'intenzione di
ingannare  i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se' o per
altri  un  ingiusto  profitto,  nei  bilanci, nelle relazioni o nelle
altre  comunicazioni  sociali previste dalla legge, dirette ai soci o
al  pubblico,  espongono  fatti  materiali  non  rispondenti  al vero
ancorche'  oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui
comunicazione  e'  imposta  dalla  legge  sulla situazione economica,
patrimoniale, o finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa
appartiene,  in  modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla
predetta  situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei
mesi.
  La  punibilita'  e'  estesa  anche  al  caso in cui le informazioni
riguardino beni posseduti od amministrati dalla societa' per conto di
terzi.
  La  punibilita'  e'  esclusa  se  le  falsita'  o  le omissioni non
alterano  in  modo  sensibile  la  rappresentazione  della situazione
economica,  patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al
quale  essa  appartiene.  La  punibilita'  e'  comunque esclusa se le
falsita'  o  le  omissioni  determinano  una variazione del risultato
economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o
una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
  In ogni caso il fatto non e' punibile se conseguenza di valutazioni
estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non
superiore al 10 per cento da quella corretta.
  Articolo  2622 (False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei
creditori). - Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i
liquidatori,  i  quali,  con  l'intenzione  di  ingannare i soci o il
pubblico  e  al  fine  di  conseguire per se' o per altri un ingiusto
profitto,  nei  bilanci,  nelle relazioni o nelle altre comunicazioni
sociali  previste  dalla  legge,  dirette  ai  soci  o  al  pubblico,
esponendo  fatti  materiali non rispondenti al vero ancorche' oggetto
di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione e'
imposta  dalla  legge  sulla  situazione  economica,  patrimoniale  o
finanziaria  della societa' o del gruppo al quale essa appartiene, in
modo  idoneo  ad  indurre  in  errore  i  destinatari  sulla predetta
situazione,  cagionano  un  danno patrimoniale ai soci o ai creditori
sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei
mesi a tre anni.
  Si  procede  a  querela  anche  se  il fatto integra altro delitto,
ancorche'  aggravato  a  danno del patrimonio di soggetti diversi dai
soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di
altri enti pubblici o delle Comunita' europee.
  Nel  caso  di  societa'  soggette alle disposizioni della parte IV,
titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
la  pena per i fatti previsti al primo comma e' da uno a quattro anni
e il delitto e' procedibile d'ufficio.
  La  punibilita'  per  i  fatti  previsti dal primo e terzo comma e'
estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti
o amministrati dalla societa' per conto di terzi.
  La  punibilita'  per  i  fatti  previsti dal primo e terzo comma e'
esclusa  se le falsita' o le omissioni non alterano in modo sensibile
la   rappresentazione  della  situazione  economica,  patrimoniale  o
finanziaria  della societa' o del gruppo al quale essa appartiene. La
punibilita'  e'  comunque  esclusa  se  le  falsita'  o  le omissioni
determinano  una  variazione del risultato economico di esercizio, al
lordo  delle  imposte,  non superiore al 5 per cento o una variazione
del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
  In ogni caso il fatto non e' punibile se conseguenza di valutazioni
estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non
superiore al 10 per cento da quella corretta.
  Articolo  2623  (Falso  in  prospetto).  -  Chiunque, allo scopo di
conseguire  per  se'  o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti
richiesti   ai   fini   della   sollecitazione   all'investimento   o
dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei
documenti  da  pubblicare  in  occasione  delle  offerte pubbliche di
acquisto  o  di  scambio,  con  la  consapevolezza  della  falsita' e
l'intenzione  di  ingannare i destinatari del prospetto, espone false
informazioni  od  occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in
errore  i  suddetti destinatari e' punito, se la condotta non ha loro
cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.
  Se  la  condotta  di  cui  al  primo  comma  ha  cagionato un danno
patrimoniale   ai   destinatari  del  prospetto,  la  pena  e'  dalla
reclusione da uno a tre anni.
  Articolo 2624 (Falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle
societa'  di revisione). - I responsabili della revisione i quali, al
fine  di  conseguire  per se' o per altri un ingiusto profitto, nelle
relazioni  o  in  altre  comunicazioni,  con  la consapevolezza della
falsita'   e   l'intenzione   di   ingannare   i   destinatari  delle
comunicazioni,   attestano   il   falso   od  occultano  informazioni
concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della
societa',  ente  o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad
indurre  in  errore  i destinatari delle comunicazioni sulla predetta
situazione,  sono  puniti,  se  la  condotta non ha loro cagionato un
danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.
  Se  la  condotta  di  cui  al  primo  comma  ha  cagionato un danno
patrimoniale  ai  destinatari  delle  comunicazioni, la pena e' della
reclusione da uno a quattro anni.
  Articolo  2625  (Impedito  controllo).  -  Gli  amministratori che,
occultando  documenti  o  con  altri  idonei  artifici, impediscono o
comunque  ostacolano lo svolgimento delle attivita' di controllo o di
revisione  legalmente  attribuite  ai soci, ad altri organi sociali o
alle   societa'   di   revisione,   sono   puniti   con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
  Se  la  condotta  ha  cagionato  un  danno  ai  soci, si applica la
reclusione  fino  ad  un  anno  e  si procede a querela della persona
offesa.

                               Capo II
            Degli illeciti commessi dagli amministratori

  Articolo  2626  (Indebita  restituzione  dei  conferimenti).  - Gli
amministratori  che,  fuori  dei  casi  di  legittima  riduzione  del
capitale  sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti
ai  soci  o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la
reclusione fino ad un anno.
  Articolo  2627 (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve).
-   Salvo  che  il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,  gli
amministratori   che  ripartiscono  utili  o  acconti  su  utili  non
effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che
ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono
per  legge  essere  distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un
anno.
  La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima
del  termine  previsto  per  l'approvazione  del bilancio estingue il
reato.
  Articolo  2628  (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o
della  societa'  controllante).  -  Gli amministratori che, fuori dei
casi  consentiti  dalla  legge,  acquistano  o sottoscrivono azioni o
quote  sociali,  cagionando  una  lesione all'integrita' del capitale
sociale  o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con
la reclusione fino ad un anno.
  La  stessa  pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi
consentiti  dalla  legge,  acquistano  o sottoscrivono azioni o quote
emesse  dalla  societa'  controllante,  cagionando  una  lesione  del
capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
  Se  il  capitale  sociale  o le riserve sono ricostituiti prima del
termine   previsto   per   l'approvazione   del   bilancio   relativo
all'esercizio  in  relazione  al  quale  e'  stata posta in essere la
condotta, il reato e' estinto.
  Articolo  2629  (Operazioni  in  pregiudizio  dei creditori). - Gli
amministratori  che,  in  violazione  delle  disposizioni  di legge a
tutela  dei  creditori,  effettuano  riduzioni del capitale sociale o
fusioni   con   altra  societa'  o  scissioni,  cagionando  danno  ai
creditori,  sono  puniti,  a  querela  della  persona  offesa, con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
  Il  risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue
il reato.

                              Capo III
             Degli illeciti commessi mediante omissione

  Articolo  2630  (Omessa  esecuzione  di  denunce,  comunicazioni  o
depositi).  -  Chiunque,  essendovi  tenuto  per  legge a causa delle
funzioni  rivestite  in  una  societa'  o  in un consorzio, omette di
eseguire,  nei  termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi
presso   il   registro  delle  imprese  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.
  Se   si   tratta  di  omesso  deposito  dei  bilanci,  la  sanzione
amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo.
  Articolo   2631   (Omessa   convocazione   dell'assemblea).  -  Gli
amministratori  e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei
soci  nei  casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi
previsti,  sono  puniti  con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.032  a  6.197  euro.  Ove  la  legge  o  lo  statuto  non prevedano
espressamente  un termine, entro il quale effettuare la convocazione,
questa  si  considera  omessa allorche' siano trascorsi trenta giorni
dal  momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza
del  presupposto  che  obbliga  alla  convocazione dell'assemblea dei
soci.
    La sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo in
caso  di  convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa
legittima richiesta da parte dei soci.

                               Capo IV
         Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti
              e delle misure di sicurezza patrimoniali

  Articolo   2632   (Formazione   fittizia   del   capitale).  -  Gli
amministratori  e  i  soci conferenti che, anche in parte, formano od
aumentano   fittiziamente   il   capitale   della  societa'  mediante
attribuzione  di  azioni  o quote sociali per somma inferiore al loro
valore   nominale,   sottoscrizione  reciproca  di  azioni  o  quote,
sopravvalutazione  rilevante  dei conferimenti di beni in natura o di
crediti   ovvero   del   patrimonio   della   societa'  nel  caso  di
trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
  Articolo  2633 (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei
liquidatori).  -  I  liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i
soci  prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento
delle  somme  necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori,
sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei
mesi a tre anni.
  Il  risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue
il reato.
  Articolo  2634  (Infedelta'  patrimoniale). - Gli amministratori, i
direttori  generali  e  i  liquidatori,  che,  avendo un interesse in
conflitto  con quello della societa', al fine di procurare a se' o ad
altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a
deliberare   atti   di  disposizione  dei  beni  sociali,  cagionando
intenzionalmente alla societa' un danno patrimoniale, sono puniti con
la reclusione da sei mesi a tre anni.
  La  stessa  pena  si applica se il fatto e' commesso in relazione a
beni  posseduti  o  amministrati  dalla  societa' per conto di terzi,
cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.
  In ogni caso non e' ingiusto il profitto della societa' collegata o
del  gruppo,  se  compensato  da  vantaggi, conseguiti o fondatamente
prevedibili,   derivanti  dal  collegamento  o  dall'appartenenza  al
gruppo.
  Per  i  delitti  previsti  dal  primo  e secondo comma si procede a
querela della persona offesa.
  Articolo  2635  (Infedelta'  a  seguito  di  dazione  o promessa di
utilita).  -  Gli  amministratori, i direttori generali, i sindaci, i
liquidatori  e  i  responsabili  della  revisione, i quali, a seguito
della  dazione  o  della  promessa  di utilita', compiono od omettono
atti,   in  violazione  degli  obblighi  inerenti  al  loro  ufficio,
cagionando  nocumento  alla  societa',  sono puniti con la reclusione
sino a tre anni.
  La stessa pena si applica a chi da' o promette l'utilita'.
  Si procede a querela della persona offesa.
  Articolo  2636 (Illecita influenza sull'assemblea). - Chiunque, con
atti  simulati  o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea,
allo  scopo  di  procurare  a se' o ad altri un ingiusto profitto, e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  Articolo  2637  (Aggiotaggio).  -  Chiunque diffonde notizie false,
ovvero   pone   in   essere  operazioni  simulate  o  altri  artifici
concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo
di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in
modo  significativo  sull'affidamento  che  il  pubblico ripone nella
stabilita'  patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e' punito con
la pena della reclusione da uno a cinque anni.
  Articolo   2638   (Ostacolo   all'esercizio  delle  funzioni  delle
autorita'  pubbliche di vigilanza). - Gli amministratori, i direttori
generali,  i  sindaci  e i liquidatori di societa' o enti e gli altri
soggetti  sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza,
o  tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni
alle  predette  autorita'  previste  in  base  alla legge, al fine di
ostacolare  l'esercizio  delle funzioni di vigilanza, espongono fatti
materiali  non rispondenti al vero, ancorche' oggetto di valutazioni,
sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti
alla  vigilanza  ovvero,  allo stesso fine, occultano con altri mezzi
fraudolenti,   in  tutto  o  in  parte  fatti  che  avrebbero  dovuto
comunicare,  concernenti  la  situazione medesima, sono puniti con la
reclusione  da  uno a quattro anni. La punibilita' e' estesa anche al
caso  in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati
dalla societa' per conto di terzi.
  Sono  puniti  con  la  stessa  pena gli amministratori, i direttori
generali,  i  sindaci e i liquidatori di societa', o enti e gli altri
soggetti sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza o
tenuti  ad  obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma,
anche  omettendo  le  comunicazioni  dovute  alle predette autorita',
consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
  Articolo  2639  (Estensione  delle  qualifiche soggettive). - Per i
reati  previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito
della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile
e'  equiparato  sia  chi  e'  tenuto  a  svolgere la stessa funzione,
diversamente  qualificata,  sia  chi  esercita in modo continuativo e
significativo   i  poteri  tipici  inerenti  alla  qualifica  o  alla
funzione.
  Fuori  dei  casi  di applicazione delle norme riguardanti i delitti
dei   pubblici  ufficiali  contro  la  pubblica  amministrazione,  le
disposizioni  sanzionatorie relative agli amministratori si applicano
anche   a   coloro  che  sono  legalmente  incaricati  dall'autorita'
giudiziaria o dall'autorita' pubblica di vigilanza di amministrare la
societa'  o  i  beni  dalla  stessa  posseduti o gestiti per conto di
terzi.
  Articolo  2640 (Circostanza attenuante). - Se i fatti previsti come
reato   agli   articoli   precedenti  hanno  cagionato  un'offesa  di
particolare tenuita' la pena e' diminuita.
  Articolo  2641  (Confisca). - In caso di condanna o di applicazione
della  pena  su  richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal
presente  titolo  e' ordinata la confisca del prodotto o del profitto
del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
  Quando  non  e' possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni
indicati  nel  comma  primo,  la  confisca ha ad oggetto una somma di
denaro o beni di valore equivalente.
  Per  quanto  non  stabilito  nei  commi  precedenti si applicano le
disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.".