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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 novembre 2001, n. 490

Regolamento in materia di premio per il fermo definitivo dell'attività di pesca.

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Testo in vigore dal: 28-4-2002
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3  novembre
1998, che definisce  i  criteri  e  le  condizioni  degli  interventi
comunitari  a  finalita'  strutturale  nel   settore   della   pesca,
dell'acquacoltura e della trasformazione  e  commercializzazione  dei
relativi prodotti; 
  Visto  l'articolo  24  del  regolamento  (CE)  n.   2792/1999   del
Consiglio, del 30 dicembre 1999 che stabilisce, tra l'altro,  che  le
disposizioni del regolamento (CE) n. 2468/98 continuano ad applicarsi
agli aiuti, alle azioni e ai progetti approvati fino al  31  dicembre
1999; 
  Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole  2  gennaio
1998, n. 36, regolamento recante nuove norme per  l'attuazione  della
misura arresto definitivo  dell'attivita'  di  pesca  prevista  dallo
Strumento Finanziario Orientamento Pesca (SFOP) 1994/1999; 
  Visto il punto 6 della circolare esplicativa del  Ministro  per  le
politiche agricole 11 giugno 1998, n. 601229, che disciplina la  fase
transitoria per le istanze presentate prima  dell'entrata  in  vigore
del decreto del Ministro per le politiche agricole n. 36/1998; 
  Ritenuto   necessario,   per   perseguire    gli    obiettivi    di
semplificazione  e  speditezza  dell'attivita'  amministrativa,   nel
rispetto dei principi di imparzialita' e trasparenza, dare 
continuita' all'azione di omogeneizzazione delle norme nazionali di 
  attuazione  dei  regolamenti  comunitari  in   materia   di   fermo
definitivo; 
Considerato che la riconsegna del titolo abilitativo all'esercizio 
dell'attivita' di pesca e la  conseguente  realizzazione  del  ritiro
definitivo della nave al fine di  ottenere  l'erogazione  del  premio
costituisce preminente  interesse  del  proprietario,  mentre  quello
dell'Amministrazione   e'   rappresentato   dall'esigenza   di   dare
speditezza alla  realizzazione  del  programma  di  ritiri  formulato
secondo le disponibilita'  finanziarie  messe  a  disposizione  dallo
Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP) e dal CIPE; 
  Considerato che  con  la  riconsegna  della  licenza  di  pesca,  o
dell'autorizzazione provvisoria, la nave  non  puo'  piu'  esercitare
l'attivita' di pesca; 
  Ritenuto  opportuno  garantire  che  gli  interventi   dello   SFOP
realizzino in massimo grado gli obiettivi  assegnati  dalla  politica
strutturale e segnatamente una corretta e tempestiva riduzione  dello
sforzo di pesca; 
  Ritenuto, altresi', opportuno evitare che per  i  ritiri  di  navi,
avvenuti  nel  rispetto  della  normativa  comunitaria,  la   mancata
erogazione dei premi per inosservanza dei  termini  di  ritiro  e  di
presentazione  della  domanda  di  liquidazione   possa   determinare
legittime richieste,  da  parte  degli  interessati,  finalizzate  al
rilascio di nulla osta ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto  del
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 26 luglio
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto  1995,
per il rientro in flotta di navi con  le  stesse  caratteristiche  di
quelle ritirate; 
  Ritenuto  necessario  emanare  nuove  norme  di  applicazione   dei
regolamenti comunitari sopracitati in materia di  arresto  definitivo
dell'attivita'  di  pesca  allo  scopo  di  perseguire  obiettivi  di
maggiore semplificazione e speditezza dell'attivita' amministrativa e
rendere la stessa piu' aderente alla disciplina della legge 7  agosto
1990, n. 241; 
  Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione  e  la  gestione
delle  risorse  biologiche  del  mare  e  la  Commissione  consultiva
centrale della pesca marittima  che  nella  seduta  dell'11  dicembre
2000, hanno reso parere favorevole; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 120/2001  espresso  dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto
2001; 
  Considerato che la circolare del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze n. 65770 del 10 luglio 2001 ha fissato il termine ultimo  per
la presentazione  delle  domande  di  pagamento  relative  allo  SFOP
1994/1999 all'Ispettorato generale  per  i  rapporti  finanziari  con
l'Unione europea al 20 novembre 2001; 
  Ritenuto, pertanto, necessario adeguare le  disposizioni  contenute
nello schema di regolamento sottoposto al  parere  del  Consiglio  di
Stato al termine di scadenza per la presentazione  delle  domande  di
pagamento fissato al 20 novembre 2001 con la predetta  circolare  del
Ministero dell'economia e delle finanze n. 65770/2001; 
  Vista la comunicazione n. 2470 del 31 ottobre  2001  al  Presidente
del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota del 5 novembre 2001; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
  1.  I  termini  per  il  ritiro  della  nave  e  la  richiesta   di
liquidazione del premio indicati dalle  disposizioni  in  materia  di
arresto definitivo sono ordinatori. In ipotesi  di  inosservanza  dei
termini rimane a carico dell'interessato  il  rischio  connesso  alla
indisponibilita' finanziaria conseguente alla liquidazione dei  premi
di arresto definitivo relativa a pratiche i cui procedimenti si siano
conclusi o si siano comunque svolti nel rispetto dei termini. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 12 novembre 2001 
                                                Il Ministro: Alemanno 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2002 
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive 
Registro n.1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 62; 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - Il Regolamento (CE) n. 2468/98 del  Consiglio  del  3
          novembre 1998 e' pubblicato in G.U.C.E.  L  312/19  del  20
          novembre 1998. 
              - Il Regolamento (CE) n. 2792/1999 del  Consiglio,  del
          30 dicembre 1999 e' pubblicato in G.U.C.E. L 337/12 del  30
          dicembre 1999. 
              - Il decreto del Ministro per le politiche  agricole  2
          gennaio 1998, n. 36, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 56 del 9 marzo 1998. 
              - La circolare del Ministero per le politiche  agricole
          11 giugno 1998, n.  601229  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 204 del 2 settembre 1998. 
              - Il comma 3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.