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DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2002, n. 21

Attuazione della direttiva 1999/64/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, in materia di reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-3-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/2003)
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Testo in vigore dal: 22-3-2002
al: 15-9-2003
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  comunita'  europee  (legge comunitaria 2000), ed in particolare
l'articolo 13;
  Vista  la  direttiva  89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989,
come modificata dalla direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997, relativa
al    coordinamento    di   determinate   disposizioni   legislative,
regolamentari   e   amministrative  degli  Stati  membri  concernenti
l'esercizio delle attivita' televisive;
  Vista  la  direttiva  1999/64/CE  della  Commissione, del 23 giugno
1999,  che  modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che
le   reti   di  telecomunicazioni  e  le  reti  televisive  via  cavo
appartenenti  ad  un  unico  proprietario  siano  gestite  da persone
giuridiche distinte;
  Visto  il  decreto  legislativo  22  febbraio  1991, n. 73, recante
disposizioni relative agli impianti di diffusione sonora e televisiva
via cavo;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997, n. 249, concernente istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
  Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente differimento dei
termini  previsti  dalla  legge  31  luglio  1997,  n.  249, relativi
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in
  materia   di   programmazione   e   di  interruzioni  pubblicitarie
  televisive;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante disposizioni
urgenti  per  il  differimento  di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive  analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di
impianti radiotelevisivi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.  318,  recante  il  regolamento  per  l'attuazione delle direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;
  Vista   la  deliberazione  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  n. 289/01/CONS del 5 luglio 2001, recante disposizioni
concernenti  il  rilascio  di  autorizzazioni via cavo ai sensi della
legge n. 66 del 2001;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 gennaio 2002;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 marzo 2002;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "Autorita'":  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni
   istituita dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n.
   249;
b) "diritti  speciali":  i  diritti concessi ad un numero limitato di
   imprese,  mediante  ogni  strumento  legislativo,  regolamentare o
   amministrativo   che,   all'interno   di   una   determinata  area
   geografica,  limiti  a  due  o  piu'  il  numero  di dette imprese
   autorizzate  a  fornire un servizio o a svolgere un'attivita', non
   conformandosi  a  criteri  di obiettivita', proporzionalita' e non
   discriminazione,  o  designi,  non  conformandosi  a tali criteri,
   varie imprese in concorrenza, autorizzandole a fornire un servizio
   o  a  svolgere  un'attivita', o conferisca a ciascuna impresa, non
   conformandosi  a tali criteri, vantaggi legali o regolamentari che
   influiscono  sostanzialmente  sulla  capacita'  di qualsiasi altra
   impresa  di  fornire  lo stesso servizio di telecomunicazioni o di
   svolgere  la  stessa  attivita'  nella  stessa  area geografica in
   condizioni sostanzialmente equivalenti;
c) "diritti  esclusivi":  i  diritti concessi a una impresa, mediante
   ogni  atto  legislativo,  regolamentare  o  amministrativo  che le
   riservi  facolta' di fornire un servizio di telecomunicazioni o di
   effettuare   un'attivita'  all'interno  di  una  determinata  area
   geografica;
d) "rete    pubblica    di    telecomunicazione":    una    rete   di
   telecomunicazioni  utilizzata,  in  tutto  o in parte, per fornire
   servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;
e) "rete televisiva via cavo": una infrastruttura che non utilizza le
   radiofrequenze  per  la  distribuzione  di  segnali  televisivi al
   pubblico;
f) "organismo  titolare  di  diritti  speciali od esclusivi": un ente
   pubblico o privato, comprese le consociate da esso controllate, al
   quale  sono  riconosciuti  diritti  speciali  ed  esclusivi per la
   fornitura  di  reti pubbliche di telecomunicazioni, nonche' per la
   fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni;
g) "organismo  avente  notevole  forza  di mercato": un organismo che
   detenga  oltre  il  25  per  cento  della  quota di un particolare
   mercato  delle telecomunicazioni in ambito nazionale o nell'ambito
   geografico  nel  quale  e'  autorizzato  ad  operare. L'Autorita',
   sentita  l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, puo'
   comunque  stabilire  che  un organismo che detiene, nel rispettivo
   mercato, una quota uguale od inferiore al 25 per cento disponga di
   una  notevole  forza  di  mercato  e,  viceversa, che un organismo
   detentore,  nel  rispettivo  mercato, di una quota superiore al 25
   per  cento  non  disponga  di  una  notevole  forza di mercato. In
   entrambi  i  casi,  la  decisione deve tener conto della capacita'
   dell'organismo  di  influenzare  le  condizioni  di  mercato,  del
   fatturato  relativo alla dimensione del mercato, del controllo dei
   mezzi  di  accesso  agli  utenti finali, dell'accesso alle risorse
   finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di
   servizi sul mercato;
h) "servizi  di  telefonia vocale pubblica": la fornitura al pubblico
   del  trasporto  diretto  e  della commutazione della voce in tempo
   reale in partenza e a destinazione dei punti terminali di una rete
   telefonica   pubblica  fissa,  che  consente  ad  ogni  utente  di
   utilizzare  l'apparecchiatura  collegata al suo punto terminale di
   tale rete per comunicare con un altro punto terminale.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 76 e 87 della
          Costituzione:
              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti".
              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica".
              -  L'art.  13  della  legge  29 dicembre  2000, n. 422,
          recante:   "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
          europee - legge comunitaria 2000", e' il seguente:
              "Art.  13  (Reti di telecomunicazioni e reti televisive
          via   cavo:  criteri  di  delega). - 1. L'attuazione  della
          direttiva 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999,
          che  modifica  la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire
          che  le  reti di telecomunicazioni e le reti televisive via
          cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da
          persone  giuridiche  distinte,  sara' informata ai seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a) prevedere  un regime di separazione societaria nei
          confronti degli organismi che forniscono sia reti pubbliche
          di  telecomunicazioni,  sia reti televisive via cavo quando
          detti organismi:
                  1) siano   controllati  dallo  Stato  ovvero  siano
          titolari di diritti speciali;
                  2) siano  notificati  tra  quelli  aventi  notevole
          forza di mercato nel mercato comune della fornitura di reti
          pubbliche  di  telecomunicazioni  e di servizi di telefonia
          vocale pubblica;
                  3) gestiscano nella stessa area geografica una rete
          televisiva  via  cavo  installata  sulla  base  di  diritti
          speciali od esclusivi;
                b) prevedere   la   possibilita'  di  modifica  delle
          disposizioni  a  seguito  delle decisioni della Commissione
          europea  assunte  ai  sensi dell'art. 2, paragrafo 4, della
          direttiva".
          Nota all'art. 1:
              - L'art.  1,  comma 1,  della  legge 31 luglio 1997, n.
          249,  recante:  "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
          nelle    comunicazioni    e   norme   sui   sistemi   delle
          telecomunicazioni e radiotelevisivo" e' il seguente:
              "1. E'  istituita  l'Autorita'  per  le  garanzie nelle
          comunicazioni,  di seguito denominata "Autorita' , la quale
          opera  in  piena autonomia e con indipendenza di giudizio e
          di valutazione".