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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 dicembre 2001, n. 485

Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/2010)
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Testo in vigore dal: 3-3-2002
al: 18-9-2010
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              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'articolo  3, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre
1999, n. 374, che stabilisce che l'esercizio in via professionale nei
confronti  del  pubblico  dell'agenzia  in  attivita'  finanziaria e'
riservato   ai  soggetti  iscritti  in  un  elenco  istituito  presso
l'Ufficio italiano dei cambi;
  Visto  l'articolo  3, comma 2, del decreto legislativo 25 settembre
1999, n. 374, che stabilisce che il Ministro del tesoro, del bilancio
e  della  programmazione  economica, con regolamento adottato sentito
l'Ufficio  italiano  dei cambi, specifica il contenuto dell'attivita'
indicata al comma 1 dello stesso articolo 3, stabilisce le condizioni
di   compatibilita'   con   lo   svolgimento   di   altre   attivita'
professionali,  prevede  in quali circostanze ricorra l'esercizio nei
confronti  del  pubblico  e  ne disciplina l'esercizio nel territorio
della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero;
  Visto  l'articolo  3,  comma 8, dello stesso decreto legislativo 25
settembre  1999,  n.  374, che stabilisce che il Ministro del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione  economica, sentito l'Ufficio
italiano  dei  cambi,  disciplina  la  procedura  per  la sospensione
cautelare dall'elenco;
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400, effettuata con nota n.6458 del 16 novembre 2001;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento:
    a) per "decreto legislativo" si intende il decreto legislativo 25
settembre 1999, n. 374;
    b) per "testo unico bancario" si intende il decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385;
    c) per "UIC" si intende l'Ufficio italiano dei cambi;
    d)  per  "intermediari  finanziari" si intendono gli intermediari
iscritti  nell'elenco  generale  previsto dall'articolo 106 del testo
unico  bancario  e  gli  intermediari  iscritti  nell'elenco speciale
previsto  dall'articolo  107  del  testo unico bancario, operanti nei
confronti del pubblico.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicem-bre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il   testo   dell'art.   3  del  decreto  legislativo
          25 settembre 1999, n. 374 (Estensione delle disposizioni in
          materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita
          ed  attivita'  finanziarie  particolarmente suscettibili di
          utilizzazione  a  tini di riciclaggio, a norma dell'art. 15
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52) e' il seguente:
              "Art.   3   (Agenzia  in  attivita'  finanziaria). - 1.
          L'esercizio   professionale   nei  confronti  del  pubblico
          dell'agenzia  in  attivita' finanziaria, indicata nell'art.
          1,  comma  1, lettera n), e' riservato ai soggetti iscritti
          in un elenco istituito presso l'UIC.
              2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, con regolamento, adottato sentito
          l'UIC,  specifica  il  contenuto dell'attivita' indicata al
          comma  1, stabilisce le condizioni di compatibilita' con lo
          svolgimento  di  altre  attivita' professionali, prevede in
          quali  circostanze  ricorra  l'esercizio  nei confronti del
          pubblico  e  ne disciplina l'esercizio nel territorio della
          Repubblica   da   parte  di  soggetti  aventi  sede  legale
          all'estero.
              3.  L'UIC  procede  all'iscrizione  nell'elenco  quando
          ricorrono le condizioni seguenti:
                a) per le persone fisiche:
                  1) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione
          europea  ovvero  di  Stato  diverso secondo le disposizioni
          dell'art. 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
                  2) domicilio nel territorio della Repubblica;
                  3)  diploma  di  scuola  media  superiore  o titolo
          equipollente a tutti gli effetti di legge;
                  4) possesso dei requisiti di onorabilita' stabiliti
          nel  regolamento  emanato  ai sensi dell'art. 109 del testo
          unico bancario;
                b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
                  1)    previsione    nell'oggetto    sociale   dello
          svolgimento   dell'attivita'   di   agenzia   in  attivita'
          finanziaria;
                  2)  i  partecipanti  al  capitale  e i soggetti che
          svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
          abbiano   i   requisiti   di   onorabilita'  stabiliti  nei
          regolamenti emanati rispettivamente ai sensi degli articoli
          108 e 109 del testo unico bancario;
                  3)  la  sede  legale e la sede amministrativa siano
          situate nel territorio della Repubblica;
                  4)  siano  rispettati i requisiti patrimoniali e di
          forma  giuridica  stabiliti  dal  Ministro  del tesoro, del
          bilancio  e  della programmazione economica con regolamento
          adottato su proposta dell'UIC.
              4. Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilita' in
          capo  ai soggetti indicati nella lettera b), numero 2), del
          comma  3,  si  applicano  gli articoli 108, comma 3, e 109,
          comma 2, del testo unico bancario.
              5.  I  soggetti  indicati  nella lettera b) del comma 3
          svolgono la propria attivita' esclusivamente per il tramite
          di persone fisiche iscritte nell'elenco.
              6.  L'UIC  esercita  il controllo sui soggetti iscritti
          nell'elenco  per verificare l'osservanza delle disposizioni
          del  presente  decreto.  A  tal  fine,  puo'  richiedere la
          comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di dati e
          documenti fissando i relativi termini. Esso puo', altresi',
          chiedere  la  collaborazione del nucleo speciale di polizia
          valutaria della Guardia di finanza.
              7.  L'UIC  disciplina  la  procedura  e  i  termini per
          l'iscrizione  nell'elenco,  nonche' le forme di pubblicita'
          dell'elenco stesso.
              8.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica, su proposta dell'UIC, dispone la
          cancellazione  dall'elenco per gravi violazioni di norme di
          legge, delle norme del presente decreto legislativo o delle
          disposizioni  emanate  ai  sensi  di  esso. Il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          sentito  l'UIC,  disciplina la procedura per la sospensione
          cautelare dall'elenco.".
          Note alle premesse:
              - Per  il  testo  dei  commi  1,  2 e 8 dell'art. 3 del
          decreto legislativo n. 374/1999 si veda in nota al titolo.
              - Il   testo   dell'art.  23  del  decreto  legislativo
          30 luglio  1999,  n.  300  (Riforma dell'organizzazione del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59) e' il seguente:
              "Art.     23     (Istituzione     del    Ministero    e
          attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'economia
          e delle finanze.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,
          finanziaria    e    di   bilancio,   programmazione   degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema
          tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
          programmazione,  coordinamento  e verifica degli interventi
          per  lo  sviluppo  economico,  territoriale  e settoriale e
          politiche  di  coesione.  Il  Ministero  svolge  altresi' i
          compiti  di  vigilanza  su  enti  e attivita' e le funzioni
          relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
          previsti dalla legge.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
          o  ad  agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e  b)  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
          conferite  dalla  vigente legislazione alle regioni ed agli
          enti locali e alle autonomie funzionali.".
              - Il  testo  del  comma  3  dell'art.  17  della  legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri) e' il seguente:
              "Art.   3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere
          adottati   regolamenti  nelle  materie  di  competenza  del
          Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
          legge    espressamente   conferisca   tale   potere.   Tali
          regolamenti,  per  materie  di competenza di piu' Ministri,
          possono  essere  adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma  restando la necessita' di apposita autorizzazione da
          parte   della   legge.   I   regolamenti   ministeriali  ed
          interministeriali  non  possono  dettare  norme contrarie a
          quelle  dei  regolamenti  emanati dal Governo. Essi debbono
          essere  comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
          prima della loro emanazione.".
          Note all'art. 1:
              - L'oggetto  del  decreto legislativo 1 settembre 1993,
          n. 385, e' il seguente: "Testo unico delle leggi in materia
          bancaria e creditizia".
              - Gli articoli 106 e 107 del testo unico bancario cosi'
          recitano:
              "Art.   106  (Elenco  generale). - 1.  L'esercizio  nei
          confronti  del  pubblico  delle  attivita' di assunzione di
          partecipazioni,   di  concessione  di  finanziamenti  sotto
          qualsiasi  forma,  di prestazione di servizi di pagamento e
          di  intermediazione  in  cambi  e' riservato a intermediari
          finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
              2.  Gli  intermediari  finanziari  indicati nel comma 1
          possono   svolgere  esclusivamente  attivita'  finanziarie,
          fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
              3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
          delle seguenti condizioni:
                a) forma  di  societa'  per  azioni,  di  societa' in
          accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'
          limitata o di societa' cooperativa;
                b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
                c) capitale  sociale  versato  non inferiore a cinque
          volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
          societa' per azioni;
                d) possesso  da  parte dei partecipanti al capitale e
          degli  esponenti  aziendali  dei  requisiti  previsti dagli
          articoli 108 e 109.
              4.  Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e
          l'UIC:
                a) specifica  il  contenuto  delle attivita' indicate
          nel   comma   1,   nonche'  in  quali  circostanze  ricorra
          l'esercizio  nei  confronti  del  pubblico.  Il  credito al
          consumo  si considera comunque esercitato nei confronti del
          pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
                b) per   gli  intermediari  finanziari  che  svolgono
          determinati  tipi  di  attivita',  puo', in deroga a quanto
          previsto  dal  comma  3,  vincolare  la  scelta della forma
          giuridica,   consentire   l'assunzione   di   altre   forme
          giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
              5.  L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco
          e  da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e
          alla CONSOB.
              6.  Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
          l'iscrizione   nell'elenco,   l'UIC   puo'   chiedere  agli
          intermediari  finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
          se  necessario,  puo'  effettuare  verifiche presso la sede
          degli  intermediari  stessi, anche con la collaborazione di
          altre autorita'.
              7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione  e  controllo  presso gli intermediari finanziari
          comunicano   all'UIC,   con   le   modalita'  dallo  stesso
          stabilite,  le  cariche  analoghe  ricoperte  presso  altre
          societa' ed enti di qualsiasi natura.".
              "Art.  107  (Elenco  speciale). - 1.  Il  Ministro  del
          tesoro,  sentite  la  Banca d'Italia e la CONSOB, determina
          criteri  oggettivi,  riferibili  all'attivita' svolta, alla
          dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in
          base  ai quali sono individuati gli intermediari finanziari
          che  si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla
          Banca d'Italia.
              2.    La   Banca   d'Italia,   in   conformita'   delle
          deliberazioni  del  CICR,  detta agli intermediari iscritti
          nell'elenco   speciale   disposizioni   aventi  ad  oggetto
          l'adeguatezza  patrimoniale  e  il contenimento del rischio
          nelle  sue  diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
          amministrativa  e contabile e i controlli interni. La Banca
          d'Italia  puo'  adottare,  ove  la  situazione lo richieda,
          provvedimenti    specifici   nei   confronti   di   singoli
          intermediari  per  le  materie  in precedenza indicate. Con
          riferimento  a  determinati  tipi  di  attivita'  la  Banca
          d'Italia   puo'   inoltre  dettare  disposizioni  volte  ad
          assicurarne il regolare esercizio.
              3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
          modalita'  e  nei  termini  da essa stabiliti, segnalazioni
          periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
              4.  La  Banca  d'Italia  puo'  effettuare ispezioni con
          facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
          ritenuti necessari.
              4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
          il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
          di  norme  di  legge o di disposizioni emanate ai sensi del
          presente decreto.
              5.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
          speciale  restano  iscritti  anche  nell'elenco generale; a
          essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
              6.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
          speciale,  quando  siano stati autorizzati all'esercizio di
          servizi  di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
          obbligo   di   rimborso   per  un  ammontare  superiore  al
          patrimonio,  sono  assoggettati  alle disposizioni previste
          nel  titolo  IV,  capo  I,  sezione I e III; in luogo degli
          articoli  86,  com mi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art.
          57,  commi  4  e  5,  del testo unico delle disposizioni in
          materia  di  mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art.
          21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
              7.  Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
          comma  1  che  esercitano  l'attivita'  di  concessione  di
          finanziamenti   sotto   qualsiasi  forma  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 47.".