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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 dicembre 2001, n. 485

Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/2010)
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Testo in vigore dal: 18-12-2010
aggiornamenti all'articolo
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'articolo  3, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre
1999, n. 374, che stabilisce che l'esercizio in via professionale nei
confronti  del  pubblico  dell'agenzia  in  attivita'  finanziaria e'
riservato   ai  soggetti  iscritti  in  un  elenco  istituito  presso
l'Ufficio italiano dei cambi;
  Visto  l'articolo  3, comma 2, del decreto legislativo 25 settembre
1999, n. 374, che stabilisce che il Ministro del tesoro, del bilancio
e  della  programmazione  economica, con regolamento adottato sentito
l'Ufficio  italiano  dei cambi, specifica il contenuto dell'attivita'
indicata al comma 1 dello stesso articolo 3, stabilisce le condizioni
di   compatibilita'   con   lo   svolgimento   di   altre   attivita'
professionali,  prevede  in quali circostanze ricorra l'esercizio nei
confronti  del  pubblico  e  ne disciplina l'esercizio nel territorio
della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero;
  Visto  l'articolo  3,  comma 8, dello stesso decreto legislativo 25
settembre  1999,  n.  374, che stabilisce che il Ministro del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione  economica, sentito l'Ufficio
italiano  dei  cambi,  disciplina  la  procedura  per  la sospensione
cautelare dall'elenco;
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400, effettuata con nota n.6458 del 16 novembre 2001;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento:
    a) per "decreto legislativo" si intende il decreto legislativo 25
settembre 1999, n. 374;
    b) per "testo unico bancario" si intende il decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385;
    c) per "UIC" si intende l'Ufficio italiano dei cambi;
    d)  per  "intermediari  finanziari" si intendono gli intermediari
iscritti  nell'elenco  generale  previsto dall'articolo 106 del testo
unico  bancario  e  gli  intermediari  iscritti  nell'elenco speciale
previsto  dall'articolo  107  del  testo unico bancario, operanti nei
confronti del pubblico.(1)((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma
1,  lettera  a))  l'abrogazione dell'intero provvedimento a decorrere
dalla  data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del
titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del
medesimo d.lgs. 141/2010.
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare l'art. 28, comma
1,  del  D.Lgs.  13 agosto 2010, n. 141, ha conseguentemente disposto
(con  l'art.  15, comma 1) che :" Fino alla data di entrata in vigore
delle  disposizioni  di  attuazione  del  Titolo  VI-bis  del decreto
legislativo  1°  settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente
decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo,
continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme
di attuazione:
a)  l'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e
il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze 13 dicembre
2001, n. 485;".
  Ha  inoltre  disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni
modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano
a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore dei corrispondenti
articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di
conclusione  dei  procedimenti  amministrativi, stabiliti da norme di
legge  o  di  regolamento,  pendenti alla data del 19 settembre 2010,
sono  prorogati  fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto".