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DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2001, n. 472

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato.

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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 13-2-2002
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo
7, comma 4;
  Vista  la  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  ed  in particolare
l'articolo 50, commi 9, lettera a), e 11;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri
adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
  Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale del
Corpo  forestale  dello  Stato maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
  Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 2001;
  Sulla  proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la
funzione  pubblica,  con  il  Ministro dell'interno e con il Ministro
della difesa;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Nel  titolo  del  decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, le
parole: "delle carriere" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli".
  2.  Il  titolo del capo I del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.
155,  e'  sostituito  dal seguente: "Capo I - Carriera dei funzionari
del  Corpo  forestale  dello  Stato: ruolo direttivo dei funzionari e
ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'ufficio  legislativo  del  Ministero  delle  politiche
          agricole   e   forestali  in  qualita'  di  amministrazione
          competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3,
          del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla promulgazione
          delle  leggi,  sull'emanazione  dei  decreti del Presidente
          della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni  ufficiali della
          Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              Il  testo  dell'art.  3,  comma 1, della legge 31 marzo
          2000, n. 78, e' riportato nelle note alle premesse.
          Note alle premesse:
              - Si  riporta  il  testo del'art. 76 della Costituzione
          della Repubblica italiana:
              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti".
              - L'art.   87   della   Costituzione  della  Repubblica
          italiana  conferisce,  tra  l'altro,  al  Presidente  della
          Repubblica  il potere di promulgare le leggi e di emanare i
          decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
              - Si  riporta il testo degli articoli 3 e 7 della legge
          31 marzo  2000,  n.  78  (delega  al  Governo in materia di
          riordino  dell'Arma  dei  carabinieri,  del Corpo forestale
          dello  Stato,  del  Corpo  della Guardia di finanza e della
          Polizia  di  Stato. Norme in materia di coordinamento delle
          Forze di polizia):
              "Art.   3  (Delega  al  Governo  concernente  il  Corpo
          forestale  dello  Stato).  -  1.  Il Governo e' delegato ad
          emanare,  entro  dodici  mesi  dall'entrata in vigore della
          presente  legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi per il
          riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello
          Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive
          specificita',   omogeneita'   di   disciplina  con  i  pari
          qualifica  dei  ruoli  dei  commissari  e  dirigenti  della
          Polizia  di  Stato,  secondo  i seguenti principi e criteri
          direttivi    prevedendo    le    occorrenti    disposizioni
          transitorie:
                a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del
          Corpo   forestale  dello  Stato  con  determinazione  della
          relativa   consistenza   organica,  in  sostituzione  delle
          dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale,
          nonche'  delle  modalita' di progressione in carriera e del
          corso di formazione;
                b) revisione  delle  disposizioni  per l'accesso alle
          qualifiche  dirigenziali  per l'attribuzione delle relative
          funzioni,  prevedendo  l'accesso  alla  qualifica  di primo
          dirigente  limitatamente al personale del ruolo di cui alla
          lettera  a),  e  prevedendo  altresi'  la  ripartizione dei
          dirigenti anche nelle sedi periferiche;
                c) soppressione,  riduzione organica o istituzione di
          altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle
          relative consistenze organiche, delle modalita' di accesso,
          di formazione e di progressione.
              2.  Dalla  entrata  in  vigore  della presente legge il
          personale  del  ruolo  dei  funzionari  del Corpo forestale
          dello  Stato  riveste le qualifiche di ufficiale di polizia
          giudiziaria e di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
              3.  Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1
          sono  trasmessi  alle organizzazioni sindacali maggiormente
          rappresentative  a  livello  nazionale  del Corpo forestale
          dello  Stato,  che esprimono il parere nei successivi venti
          giorni;  gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri
          pervenuti  entro  il  termine ed agli altri pareri previsti
          dalla  legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al
          Senato  della  Repubblica  per  il parere delle Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia,  esteso  anche alle
          conseguenze  di  carattere  finanziario,  che  si esprimono
          entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
              4.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del presente
          articolo,  pari  a  lire  700 milioni annue, si provvede ai
          sensi dell'art. 8".
              "Art.   7   (Disposizioni   comuni).  -  1.  I  decreti
          legislativi di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono adottati,
          ferma  restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di
          polizia,   sulla  proposta  dei  Ministri  interessati,  di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  con il Ministro per la funzione
          pubblica    e,   per   quanto   concerne   l'organizzazione
          territoriale,   con   il   Ministro  dell'interno,  se  non
          proponente.
              2.  Per  le sole disposizioni concernenti l'ordinamento
          del personale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono
          emanati  anche  con  il concerto dei Ministri dell'interno,
          della difesa e delle finanze, se non proponenti.
              3.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1 ed i
          regolamenti  di  cui  all'art.  6  non  dovranno comportare
          modifiche della normativa relativa al trattamento economico
          del personale. Essi saranno adottati entro i limiti massimi
          di spesa di cui all'art. 8.
              4.  Disposizioni  correttive,  nell'ambito  dei decreti
          legislativi  di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
          dei  criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e
          5  e con le modalita' di cui al commi 1, 2 e 3 del presente
          articolo,  potranno  essere  emanate con uno o piu' decreti
          legislativi, fino al 31 dicembre 2001".
              - Si riporta il testo dell'art. 50, commi 9, lettera a)
          e 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2001).
              "9.  E'  stanziata la somma di lire 239.340 milioni per
          il  2001,  317.000  milioni per il 2002 e 245.000 milioni a
          decorrere  dal  2003, per le finalizzazioni di spesa di cui
          alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire
          10.254  milioni  per la finalizzazione di cui alla seguente
          lettera d):
                a) ulteriori   interventi   necessari   a  realizzare
          l'inquadramento  dei  funzionari della Polizia di Stato nei
          nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del
          personale  direttivo  delle  altre Forze di polizia e delle
          Forze   armate   secondo   quanto   previsto   dai  decreti
          legislativi  emanati  ai  sensi  degli articoli 1, 3, 4 e 5
          della legge 31 marzo 2000, n. 78.
              (Omissis).
              "11.  Per  l'attuazione delle disposizioni del comma 9,
          lettera a), il Governo puo' provvedere con i decreti di cui
          all'art.  7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per
          l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il
          termine  di  cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n.
          78  del  2000  e  quello  previsto  per  il  riordino delle
          carriere    non   direttive   del   Corpo   della   polizia
          penitenziaria  e  del  Corpo  forestale  dello  Stato  sono
          prorogati  al  28 febbraio  2001;  in  entrambi  i  casi il
          termine  per  l'espressione  del  parere  sugli  schemi  di
          decreto  legislativo  da parte delle competenti commissioni
          della  Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e'
          ridotto a trenta.".
          Note all'art. 1:
              - Si riporta il titolo del decreto legislativo 3 aprile
          2001, n. 155, come modificato dal decreto qui pubblicato:
              "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente
          del  Corpo  forestale dello Stato a norma dell'art. 3 della
          legge 31 marzo 2000, n. 78".