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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 novembre 2001, n. 458

Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2021)
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Testo in vigore dal: 5-5-2002
al: 29-3-2021
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                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
  Visto l'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo  30  dicembre
1999, n.  507,  che  prevede  l'emanazione  del  regolamento  per  la
disciplina   delle   modalita'   di   trasmissione,   rettifica    ed
aggiornamento dei dati da inserire nell'archivio previsto dal comma 1
del medesimo articolo, nonche' le modalita' con cui la Banca d'Italia
provvede  al  trattamento  dei  dati  trasmessi  e  ne  consente   la
consultazione; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentiti la Banca d'Italia ed il Garante per la protezione dei  dati
personali; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
trasmessa in data 25 ottobre 2001, prot. n. 2304/U-12/25-14-U.L.; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
Struttura  dell'archivio  informatizzato  degli  assegni  bancari   e
                 postali e delle carte di pagamento 
  1. L'archivio informatizzato degli  assegni  bancari  e  postali  e
delle  carte  di  pagamento,  istituito  presso  la  Banca   d'Italia
dall'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto
dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre  1999,  n.  507,
costituisce un servizio di interesse economico generale,  finalizzato
ad assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti. 
  2. L'archivio e' costituito dalla sezione centrale presso la  Banca
d'Italia e dalle sezioni remote presso le banche, gli uffici postali,
gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di  pagamento  e
le prefetture. 
  3. I  soggetti  di  cui  al  comma  2,  adottano  tutte  le  misure
necessarie  ad  assicurare  l'efficiente  interazione  delle  sezioni
remote con la sezione centrale dell'archivio. 
  4. Qualora la Banca d'Italia si avvalga di un ente esterno  per  la
gestione dell'archivio, questi e' tenuto a  presentare,  annualmente,
una  relazione  sull'attivita'  svolta  alla  Banca  d'Italia   quale
titolare  del  trattamento.  Si  osservano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore   e,   l'efficacia   degli   atti   legislativi  qui
          trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  36  del  decreto
          legislativo  30 dicembre 1999, n. 507 (depenalizzazione dei
          reati  minori e riforma del sistema sanzionatario, ai sensi
          dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205):
              "Art.  36  (Archivio informatico). - 1. Aggiunge l'art.
          10-bis alla legge 15 dicembre 1990, n. 386.
              2. Con  regolamento  emanato,  ai  sensi  dell'art. 17,
          comma   5  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  entro
          centocinquanta  giorni  dall'entrata in vigore del presente
          decreto  legislativo,  il Ministro della giustizia, sentita
          la  Banca d'Italia ed il Garante per la protezione dei dati
          personali,  disciplina  le modalita' con cui i soggetti ivi
          individuati devono trasmettere i dati all'archivio previsto
          dal  comma  1  del  presente  articolo  e,  se  necessario,
          rettificarli  o  aggiornarli.  Con  il medesimo regolamento
          sono  individuate  le  modalita' con cui la Banca d'Italia,
          attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento
          e ne consente la consultazione.
              3. Con  distinto regolamento emesso entro trenta giorni
          dall'adozione  del regolamento ministeriale di cui al comma
          2, la Banca d'Italia disciplina le modalita' e le procedure
          relative  alle  attivita' previste dal medesimo regolamento
          ministeriale.   La   Banca   d'Italia  provvede  altresi  a
          determinare  i  criteri generali per la quantificazione dei
          costi  per  l'accesso  e  la consultazione dell'archivio da
          parte  delle  banche,  degli  intermediari vigilati e degli
          uffici postali".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 3, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinateal   Ministro,   quando   la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  10-bis delle legge
          15 dicembre  1990,  n.  386 (nuova disciplina senzionatoria
          degli assegni bancari.) introdotto dall'art. 36 del decreto
          legislativo 30 dicembre 1999, n. 507:
              "Art.  10-bis (Archivio degli assegni bancari e postali
          e  delle  carte  di pagamento irregolari). - 1. Al fine del
          regolare   funzionamento   dei  sistemi  di  pagamento,  e'
          istituito    presso   la   Banca   d'Italia   un   archivio
          informatizzato  degli  assegni  bancari  e  postali e delle
          carte  di  pagamento,  nel  quale  sono inseriti i seguenti
          dati:
                a) generalita'  dei  traenti  degli assegni bancari o
          postali emessi senza autorizzazione o senza provvista;
                b) assegni    bancari    e   postali   emessi   senza
          autorizzazione  o  senza  provvista,  nonche'  assegni  non
          restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca
          dell'autorizzazione;
                c) sanzioni  amministrative  pecuniarie  e accessorie
          applicate  per  l'emissione  di  assegni  bancari e postali
          senza  autorizzazione  o  senza provvista, nonche' sanzioni
          penali  e  connessi  divieti  applicati  per l'inosservanza
          degli  obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa
          accessoria;
                d) generalita'   del   soggetto  al  quale  e'  stata
          revocata   l'autorizzazione   all'utilizzo   di   carte  di
          pagamento;
                e) carte di pagamento per le quali sia stata revocata
          l'autorizzazione all'utilizzo;
                f)  assegni bancari e postali e carte di pagamento di
          cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.
              2. La  Banca  d'Italia,  quale titolare del trattamento
          dei dati, puo' avvalersi di un ente esterno per la gestione
          dell'archivio,  secondo  quanto  previsto dall'art. 8 della
          legge 31 dicembre 1996, n. 675.
              3.  Il soggetto interessato ha diritto ad accedere alle
          informazioni che lo riguardano contenute nell'archivio e di
          esercitare  gli  altri  diritti previsti dall'art. 13 della
          legge 31 dicembre 1996, n. 675.
              4.  I  prefetti, le banche, gli intermediari finanziari
          vigilati   e  gli  uffici  postali  possono  accedere  alle
          informazioni   contenute  nell'archivio  per  le  finalita'
          previste  dalla  presente  legge e per quelle connesse alla
          verifica della corretta utilizzazione degli assegni e delle
          carte  di  pagamento.  L'autorita'  giudiziaria  ha accesso
          diretto  alle  informazioni contenute nell'archivio, per lo
          svolgimento delle proprie funzioni".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  della  legge
          31 dicembre  1996,  n. 675 (tutela delle persone e di altri
          soggetti rispetto al trattamento dei dati personali):
              "Art.   8  (Responsabile). -  1.  Il  responsabile,  se
          designato,  deve  essere  nominato  fra  soggetti  che  per
          esperienza,  capacita'  ed  affidabilita' forniscano idonea
          garanzia  del  pieno rispetto delle vigenti disposizioni in
          materia  di  trattamento,  ivi compreso il profilo relativo
          alla sicurezza.
              2.  Il  responsabile procede al trattamento attenendosi
          alle  istruzioni  impartite  dal  titolare  il quale, anche
          tramite   verifiche   periodiche,   vigila  sulla  puntuale
          osservanza  delle  disposizioni  di  cui al comma 1 e delle
          proprie istruzioni.
              3.  Ove  necessario per esigenze organizzative, possono
          essere  designati responsabili piu' soggetti anche mediante
          suddivisione di compiti.
              4.  I  compiti  affidati  al responsabile devono essere
          analiticamente specificati per iscritto.
              5.  Gli  incaricati  del trattamento devono elaborare i
          dati  personali  ai  quali  hanno  accesso attenendosi alle
          istruzioni del titolare o del responsabile".