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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. 507

Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/06/2001)
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Testo in vigore dal:  15-1-2000

Art. 36

Archivio informatico
1. Dopo l'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 è inserito il seguente:
"Art. 10-bis (Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari). - 1. Al fine del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, è istituito presso la Banca d'Italia un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, nel quale sono inseriti i seguenti dati:
a) generalità dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista;
b) assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista, nonché assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione;
c) sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista, nonché sanzioni penali e connessi divieti applicati per l'inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria;
d) generalità del soggetto al quale è stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento;
e) carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo;
f) assegni bancari e postali e carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.
2. La Banca d'Italia, quale titolare del trattamento dei dati, può avvalersi di un ente esterno per la gestione dell'archivio, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. Il soggetto interessato ha diritto ad accedere alle informazioni che lo riguardano contenute nell'archivio e di esercitare gli altri diritti previsti dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
4. I prefetti, le banche, gli intermediari finanziari vigilati e gli uffici postali possono accedere alle informazioni contenute nell'archivio per le finalità previste dalla presente legge e per quelle connesse alla verifica della corretta utilizzazione degli assegni e delle carte di pagamento. L'autorità giudiziaria ha accesso diretto alle informazioni contenute nell'archivio, per lo svolgimento delle proprie funzioni.".
2. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia, sentita la Banca d'Italia ed il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina le modalità con cui i soggetti ivi individuati devono trasmettere i dati all'archivio previsto dal comma 1 del presente articolo e, se necessario, rettificarli o aggiornarli. Con il medesimo regolamento sono individuate le modalità con cui la Banca d'Italia, attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento e ne consente la consultazione.
3. Con distinto regolamento emesso entro trenta giorni dall'adozione del regolamento ministeriale di cui al comma 2, la Banca d'Italia disciplina le modalità e le procedure relative alle attività previste dal medesimo regolamento ministeriale. La Banca d'Italia provvede altresì a determinare i criteri generali per la quantificazione dei costi per l'accesso e la consultazione dell'archivio da parte delle banche, degli intermediari vigilati e degli uffici postali.