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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 ottobre 2001, n. 440

Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.

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Testo in vigore dal: 4-1-2002
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
                       IL MINISTRO PER I BENI
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI
  Visto  l'articolo  17,  commi  3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto l'articolo 3, comma 2 della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
  Vista  la  legge  29  novembre  1995,  n.  522  di  ratifica  della
Convenzione  di  Strasburgo del 16 novembre 1989 recante disposizioni
relative al doping;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva  per  gli atti normativi nell'adunanza del 31 luglio 2001,
n. 128/2001;
  Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 17 ottobre 2001;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.   Il   presente   regolamento   stabilisce   le   modalita'   di
organizzazione  e di funzionamento della Commissione per la vigilanza
ed  il  controllo  sul  doping  e  per  la  tutela della salute nelle
attivita'   sportive,  in  seguito  denominata  Commissione,  di  cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si  riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  3  della  legge
          14 dicembre   2000,   n.   376:  "Disciplina  della  tutela
          sanitaria  delle attivita' sportive e della lotta contro il
          doping":
              "Art.  3  (Commissione per la vigilanza ed il controllo
          sul  doping  e  per  la tutela della salute nelle attivita'
          sportive).  -  1.  E'  istituita  presso il Ministero della
          sanita' la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul
          doping  e  per  la  tutela  della  salute  nelle  attivita'
          sportive,  di  seguito denominata "Commissione , che svolge
          le seguenti attivita':
                a) predispone le classi di cui all'art. 2, comma 1, e
          procede  alla  revisione delle stesse, secondo le modalita'
          di cui all'art. 2, comma 3;
                b) determina,  anche  in conformita' alle indicazioni
          del  CIO  e di altri organismi ed istituzioni competenti, i
          casi,  i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping
          ed individua le competizioni e le attivita' sportive per le
          quali  il  controllo sanitario e' effettuato dai laboratori
          di   cui   all'art.   4,   comma   1,  tenuto  conto  delle
          caratteristiche   delle   competizioni  e  delle  attivita'
          sportive stesse;
                c) effettua,  tramite i laboratori di cui all'art. 4,
          anche  avvalendosi  di medici specialisti di medicina dello
          sport,  i controlli anti-doping e quelli della tutela della
          salute,  in  gara  e  fuori gara; predispone i programmi di
          ricerca  sui  farmaci,  sulle  sostanze  e  sulle  pratiche
          mediche  utilizzabili  a  fini  di  doping  nelle attivita'
          sportive;
                d) individua le forme di collaborazione in materia di
          controlli   anti-doping   con  le  strutture  del  Servizio
          sanitario nazionale;
                e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea
          e   con   gli   organismi   internazionali,  garantendo  la
          partecipazione a programmi di interventi contro il doping;
                f) puo'  promuovere  campagne  di informazione per la
          tutela   della   salute   nelle  attivita'  sportive  e  di
          prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le
          scuole  statali  e  non  statali di ogni ordine e grado, in
          collaborazione   con   le   amministrazioni  pubbliche,  il
          Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni
          sportive  nazionali,  le  societa'  affiliate,  gli enti di
          promozione  sportiva  pubblici e privati, anche avvalendosi
          delle  attivita'  dei  medici specialisti di medicina dello
          sport.
              2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente legge, con regolamento adottato con decreto
          del  Ministro della sanita' di concerto con il Ministro per
          i  beni  e  le  attivita'  culturali,  previo  parere delle
          competenti  commissioni  parlamentari,  sono  stabilite  le
          modalita'   di  organizzazione  e  di  funzionamento  della
          Commissione.
              3. La Commissione e' composta da:
                a) due  rappresentanti  del  Ministero della sanita',
          uno dei quali con funzioni di presidente;
                b) due  rappresentanti  del Ministero per i beni e le
          attivita' culturali;
                c) due rappresentanti della Conferenza dei presidenti
          delle regioni e delle province autonome;
                d) un   rappresentante   dell'Istituto  superiore  di
          sanita';
                e) due rappresentanti del CONI;
                f) un  rappresentante dei preparatori tecnici e degli
          allenatori;
                g) un rappresentante degli atleti;
                h) un tossicologo forense;
                i) due medici specialisti di medicina dello sport;
                l) un pediatra;
                m) un patologo clinico;
                n) un biochimico clinico;
                o) un farmacologo clinico;
                p) un   rappresentante   degli   enti  di  promozione
          sportiva;
                q) un esperto in legislazione farmaceutica.
              4.  I  componenti della Commissione di cui alle lettere
          f),  g)  e  p) del comma 3 sono indicati dal Ministro per i
          beni  e  le  attivita'  culturali; i componenti di cui alle
          lettere h) e n) del comma 3 sono indicati dalla Federazione
          nazionale  degli  ordini  dei  chimici; i componenti di cui
          alle  lettere  i), l) ed m) del comma 3 sono indicati dalla
          Federazione  nazionale  degli ordini dei medici chirurghi e
          degli odontoiatri; i componenti di cui alle lettere o) e q)
          del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli
          ordini dei farmacisti.
              5.  I  componenti  della  Commissione sono nominati con
          decreto  del  Ministro  della  sanita',  di concerto con il
          Ministro  per i beni e le attivita' culturali, e restano in
          carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile.
              6.  Il  compenso  dei  componenti  e  le  spese  per il
          funzionamento  e  per  l'attivita'  della  Commissione sono
          determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il
          limite massimo di lire 2 miliardi annue.".
              - La legge 29 novembre 1995, n. 522, reca: "Ratifica ed
          esecuzione   della   convenzione   contro  il  doping,  con
          appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989".
          Nota all'art. 1:
              - Per  il  testo  dell'art.  3,  comma 1 della legge 14
          dicembre 2000, n. 376, si veda nelle note alle premesse.