LEGGE 14 dicembre 2000, n. 376

Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping.

note: Entrata in vigore della legge: 2-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/2018)
Testo in vigore dal: 12-5-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
Commissione per la vigilanza ed il controllo  sul  doping  e  per  la
            tutela della salute nelle attivita' sportive 
 
  1. E' istituita presso il Ministero della  sanita'  la  Commissione
per la vigilanza ed il controllo sul doping e  per  la  tutela  della
salute nelle attivita' sportive, di seguito denominata "Commissione",
che svolge le seguenti attivita': 
    a) predispone le classi di cui all'articolo 2, comma 1, e procede
alla revisione delle stesse, secondo le modalita' di cui all'articolo
2, comma 3; 
    b) determina, anche in conformita' alle indicazioni del CIO e  di
altri organismi ed istituzioni competenti, i casi,  i  criteri  e  le
metodologie dei controlli anti-doping ed individua le competizioni  e
le  attivita'  sportive  per  le  quali  il  controllo  sanitario  e'
effettuato dai laboratori di cui  all'articolo  4,  comma  1,  tenuto
conto delle caratteristiche  delle  competizioni  e  delle  attivita'
sportive stesse; 
    c) effettua, tramite i laboratori di cui  all'articolo  4,  anche
avvalendosi  di  medici  specialisti  di  medicina  dello  sport,   i
controlli anti-doping e quelli di tutela  della  salute,  in  gara  e
fuori gara; predispone i programmi  di  ricerca  sui  farmaci,  sulle
sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle
attivita' sportive; 
    d) individua le forme di collaborazione in materia  di  controlli
anti-doping con le strutture del Servizio sanitario nazionale; 
    e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e  con  gli
organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di
interventi contro il doping; 
    f) puo' promuovere campagne di informazione per la  tutela  della
salute nelle attivita' sportive e di prevenzione del doping, in  modo
particolare presso tutte le scuole statali  e  non  statali  di  ogni
ordine e grado, in collaborazione con le  amministrazioni  pubbliche,
il  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  le  federazioni
sportive nazionali, le societa' affiliate,  gli  enti  di  promozione
sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi  delle  attivita'  dei
medici specialisti di medicina dello sport. 
  2. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con regolamento adottato  con  decreto  del  Ministro
della sanita' di concerto con il Ministro per i beni e  le  attivita'
culturali, previo parere delle competenti  commissioni  parlamentari,
sono stabilite le modalita'  di  organizzazione  e  di  funzionamento
della Commissione. 
  2-bis. I componenti della Commissione sono designati tra persone di
comprovata esperienza professionale nelle materie di cui al comma  1,
secondo le seguenti modalita': 
    a) cinque componenti designati dal Ministro della  salute  o  suo
delegato, di cui uno con funzioni di presidente; 
    b)  cinque  componenti   designati   dal   Sottosegretario   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport,  di  cui
uno con funzioni di vice presidente; 
    c) tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; 
    d) un componente designato dal CONI; 
    e) un componente designato dall'Istituto superiore di sanita'; 
    f) un ufficiale del  Comando  carabinieri  per  la  tutela  della
salute designato dal Comandante. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 86. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 86. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 86. 
  6. Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per
l'attivita' della Commissione sono determinati, con il regolamento di
cui al comma 2, entro il limite massimo di  lire  2  miliardi  annue.
((5)) 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto (con l'art. 2, comma  1,
lettera h)) che  sono  trasferite  ad  un  unico  organo  collegiale,
denominato  «Comitato  tecnico  sanitario»,  le  funzioni   in   atto
esercitate dalla Commissione per la vigilanza  ed  il  controllo  sul
doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive, di  cui
al presente articolo.