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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 8 febbraio 2001, n. 396

Regolamento concernente integrazioni all'articolo 5 del decreto interministeriale 4 novembre 1999, n. 5058, sul trattamento economico per il personale inviato in missione all'estero ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla nuova disciplina della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

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vigente al 01/05/2024
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Testo in vigore dal: 17-11-2001
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                           di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49 sulla nuova disciplina della
cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo;
  Visto  il  decreto  interministeriale  19  febbraio  1988,  n. 863,
concernente  il  trattamento economico spettante al personale inviato
in missione all'estero ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
  Visto  il  decreto 4 luglio 1997, n. 492, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 1998 con il
quale   e'   stato  adottato  un  regolamento  recante  modifiche  al
trattamento  economico  previsto  dalle  sopracitate disposizioni, in
particolare  agli  articoli 1, 2 e 3 del decreto interministeriale 19
febbraio 1988, n. 863;
  Visto   il   decreto   interministeriale   4   novembre   1999,  n.
128/005058/2,  con  il quale e' stato adottato un regolamento recante
modifiche  al  trattamento  economico previsto dal predetto decreto 4
luglio 1997, n. 492;
  Ritenuto  di  dover  apportare  alcune  variazioni  al  trattamento
economico  per  carichi  familiari di cui all'articolo 5, comma 4 del
decreto  interministeriale  n.  128/005058/2  del 4 novembre 1999, al
fine  di  armonizzarlo  con  quello  previsto  per  il  personale del
Ministero degli affari esteri;
  Ritenuto  di dover fissare la decorrenza della predetta modifica al
1  luglio  1999  anche  per  tenere  conto  dei contratti in corso di
esecuzione;
  Vista  la legge 23 agosto 1988, n. 400 ed in particolare l'articolo
17, comma 3;
  Udito  il  parere del Consiglio di Stato n. 100/2000 espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 giugno
2000;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
eseguita con atto n. 34211 del 9 ottobre 2000;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo 5 del decreto interministeriale 4 novembre 1999 n.
128/005058/2 sono aggiunti i seguenti commi:
  "5.   Il  beneficio  di  cui  al  comma  3  spetta,  a  prescindere
dall'effettiva  residenza, quando i figli non possono risiedere nella
stessa  sede di servizio per ragioni di studio o per gravi ragioni di
salute";
  "6.  Entrambi  i  benefici  previsti  dai  commi  2 e 3 spettano, a
prescindere    dalla   effettiva   residenza,   nei   casi   previsti
dall'articolo 7  del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio
1991, n. 306.".
Avvertenza:
    Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'  stato  redatto
dall'amministrazione competente per materia sensi dell'art. 10, commi
2  e  3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi,  sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con
D.P.R.  28  dicembre  1985,  n.  1092,  al solo fine di facilitare la
lettura  delle  disposizioni  di  legge  modificate  o  alle quali e'
operato  il  rinvio.  Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
    - Il  testo  della  legge  26  febbraio  1987  n.  49 sulla nuova
disciplina  della  cooperazione  dell'Italia  con  i  Paesi in via di
sviluppo definisce l'attivita' di cooperazione e le sue finalita' gli
organi    competenti    alla    determinazione    dello   svolgimento
dell'attivita'  e  delle sue modalita', fornendo altresi' descrizione
delle categorie di personale inviato all'estero e la regolamentazione
del relativo rapporto con il Ministero degli affari esteri.
    - Il  testo  dell'art. 117 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n.
400 e' il seguente:
    "Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati regolamenti
nelle  materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate
al  Ministro  quando  la  legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono
essere  adottati  con  decreti  interministeriali,  ferma restando la
necessita'  di  apposita  autorizzazione  da  parte  della  legge.  I
regolamenti  ministeriali  ed  interministeriali  non possono dettare
norme  contrarie  a  quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono  essere  comunicati  al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
    - Si  riporta  il testo dell'art. 5 del decreto interministeriale
4 novembre  1999,  n.  128/005058/2,  come modificato dal decreto qui
pubblicato:
    "Art.  5. - 1. Il testo dell'art. 5 del decreto interministeriale
n. 863/1988 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  5.  -  Ai  fini  del  presente  decreto  si  intendono per
familiari  a  carico  il  coniuge  e  sempre che i minorenni, i figli
legittimi,   i   figli   legittimati,  i  figli  naturali  legalmente
riconosciuti, figli adottivi, gli affidati di cui alla legge 4 maggio
1983,  n.  184  i  figli  nati  dal precedente matrimonio del coniuge
nonche'  i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attivita' e
quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 7, comma 3,
della legge 31 luglio 1975, n. 364.
    2.  Al  personale  di  cui  agli articoli 1, 2 e 3 e' corrisposta
un'aggiunta  di  famiglia  pari  al  20%  dell'indennita' di servizio
all'estero  per  il  coniuge che convive nella stessa sede all'estero
con  il  titolare  dell'indennita'  e  non  esercita alcuna attivita'
lavorativa  retribuita,  ovvero  non  goda  di redditi d'impresa o da
lavoro   autonomo  in  misura  superiore  a  quella  stabilita  dalle
disposizioni  vigenti  per  essere  considerato fiscalmente a carico.
Qualora   il   coniuge   fruisca  di  trattamento  pensionistico  con
contributi  versati  in  ottemperanza  a  disposizioni di legge e con
oneri  o carico dell'erario o di enti previdenziali, dall'aumento per
situazioni di famiglia viene detratto l'importo della pensione.
    3.  Al  personale  di  cui  agli articoli 1, 2 e 3 avente figli a
carico - come definiti al precedente comma 1 - spetta per ogni figlio
un  aumento  dell'indennita' di servizio all'estero commisurata al 5%
dell'indennita' di servizio che nello stesso Paese e' prevista per il
personale  della  categoria  03 (XI qualifica funzionale) di cui alla
allegata tabella A.
    4.  I  benefici di cui ai commi 2 e 3 spettano solo per i periodi
di effettiva permanenza all'estero dei familiari.
    5.  Il  beneficio  di  cui  al  comma  3  spetta,  a  prescindere
dall'effettiva  residenza, quando i figli non possono risiedere nella
stessa  sede di servizio per ragioni di studio o per gravi ragioni di
salute;
    6.  Entrambi  i  benefici  previsti  dai  commi 2 e 3 spettano, a
prescindere  dalla effettiva residenza, nei casi previsti dall'art. 7
del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306".
    - Il   testo   dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 luglio 1991, n. 306, e' il seguente:
    "Art.   7.  -  1. Qualora  in  una  sede  estera  si  verifichino
eccezionali  situazioni  di pericolosita', quali eventi bellici crisi
dell'ordine  pubblico  o calamita' naturali, il Ministro degli affari
esteri,  con  decreto  da  emanarsi  di  concerto con il Ministro del
tesoro, riconosce la sussistenza di tali situazioni e stabilisce che,
per  il  periodo  corrispondente  l'effettiva residenza dei familiari
nella  sede  non  e'  richiesta  ai  fini del pagamento degli aumenti
dell'indennita'  previsti dall'art. 173, commi primo, secondo, terzo,
quarto e quinto del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18.
    2.  Il  periodo  di autorizzata assenza dei familiari dalla sede,
determinato  in  base  alle  disposizioni del comma 1 viene computato
come  periodo di soggiorno nella sede estera, ai fini del calcolo del
periodo  necessario a determinare la residenza stabile in tale sede a
norma dell'art. 2".