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DECRETO-LEGGE 12 ottobre 2001, n. 369

Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 15-10-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 dicembre 2001, n. 431 (in G.U. 14/12/2001, n.290).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/07/2007)
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Testo in vigore dal:  15-10-2001 al: 14-12-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le risoluzioni n. 1267/1999 e n. 1333/2000 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in materia di adozione di misure nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan;
Visto il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio del 6 marzo 2001, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan;
Vista la risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani;
Vista la dichiarazione adottata il 6 ottobre 2001 nella riunione dei Ministri finanziari dei sette Paesi più industrializzati, nella quale si ribadisce l'impegno di rintracciare e bloccare i beni dei terroristi e dare vigorosa esecuzione alle risoluzioni delle Nazioni Unite in materia, si chiede al GAFI, Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro, di allargare le proprie competenze per includervi la lotta al finanziamento del terrorismo e si invitano tutti i Paesi a creare un meccanismo nazionale di coordinamento contro il finanziamento del terrorismo, anche ai fini di uno scambio internazionale di informazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti per il contrasto del terrorismo internazionale, prevedendo l'istituzione di un organismo di coordinamento e l'introduzione di adeguati strumenti sanzionatori amministrativi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Comitato di sicurezza finanziaria
1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto alle attività connesse al terrorismo internazionale e al fine di rafforzare l'attività di contrasto nelle materie di cui al presente decreto, è istituito per il periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), di seguito denominato "Comitato", presieduto dal Direttore generale del Tesoro, o da un suo delegato, e composto da sette membri. I componenti sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri, dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed un ufficiale della Guardia di finanza. La durata del Comitato può essere prorogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare previa conforme delibera del Consiglio dei Ministri.
2. Al Comitato sono trasmessi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto d'ufficio, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi ai sensi dell'articolo 2 e del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353.
3. Il Comitato, con propria delibera, d'intesa con la Banca d'Italia, individua gli ulteriori dati ed informazioni, acquisiti in base alla vigente normativa sull'antiriciclaggio, sull'usura e sugli intermediari finanziari, che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere al Comitato stesso. Il Comitato può richiedere ulteriori accertamenti all'Ufficio italiano dei cambi e al Nucleo speciale di polizia valutaria. Ove se ne ravvisi la necessità, può anche richiedere lo sviluppo di eventuali attività informative alla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Il presidente del Comitato può trasmettere dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi per la informazione e la sicurezza, anche ai fini dell'attività di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
4. Il Comitato stabilisce i necessari collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche alla luce delle decisioni che verranno assunte in materia dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
5. La commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è soppressa.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le opportune modifiche all'ordinamento interno del Corpo della Guardia di finanza.