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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 maggio 2001, n. 359

Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

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Testo in vigore dal: 17-10-2001
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  l'articolo  34  del  decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51,
che ha previsto, al fine di accrescere gli interventi promozionali in
favore  delle  piccole  e  medie imprese, che le camere di commercio,
industria,  agricoltura e artigianato percepiscano un diritto annuale
a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economica, iscritte
agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere;
  Visto  l'articolo  18  della  legge  29 dicembre 1993, n. 580, come
modificato  dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in
tema di finanziamento delle camere di commercio;
  Acquisito il parere del Ministero delle finanze;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
  Udito  il  parere  espresso  dalla  sezione consultiva per gli atti
normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 aprile 2001;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n.
507449  del  29  maggio 2001 a norma del citato articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento il termine:
    a) "camera   di   commercio"   indica  la  camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
    b) "diritto"  indica  il  diritto  annuale  dovuto alle camere di
commercio  ai  sensi  dell'articolo  18,  lettera  b), della legge 29
dicembre  1993,  n.  580,  modificato dall'articolo 17 della legge 23
dicembre 1999, n. 488;
    c) "registro  delle  imprese" indica l'ufficio del registro delle
imprese  di  cui  all'articolo  2188  del  codice  civile,  istituito
dall'articolo 8 della legge n. 580/1993;
    d) "sezioni  speciali  del  registro  delle  imprese"  indica  le
sezioni  previste  dal  comma  4,  dell'articolo  8,  della  legge n.
580/1993;
    e) "unita'     locale"     indica    l'impianto    operativo    o
amministrativo-gestionale,  ubicato  in luogo diverso da quello della
sede,  nel  quale l'impresa esercita stabilmente una o piu' attivita'
economiche,  dotato  di  autonomia e di tutti gli strumenti necessari
allo  svolgimento  di  una  finalita'  produttiva,  o di una sua fase
intermedia,   cui  sono  imputabili  costi  e  ricavi  relativi  alla
produzione  o  alla  distribuzione di beni oppure alla prestazione di
servizi   quali,  ad  esempio,  laboratori,  officine,  stabilimenti,
magazzini,  depositi,  studi  professionali, uffici, negozi, filiali,
agenzie,  centri  di  formazione, miniere, alberghi, bar, ristoranti,
ecc.;
    f) "fatturato" indica:
      1)  per  gli  enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione
del  conto economico, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo
27  gennaio 1992, n. 87, la somma degli interessi attivi e assimilati
e  delle  commissioni  attive,  come  dichiarati ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive;
      2)  per  i  soggetti  esercenti imprese di assicurazione tenuti
alla  redazione  del  conto  economico,  a  norma dell'articolo 9 del
decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n. 173, la somma dei premi e
degli  altri  proventi  tecnici, come dichiarati ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive;
      3) per le societa' e gli enti che esercitano in via esclusiva o
prevalente  l'attivita'  di  assunzione  di  partecipazioni  in  enti
diversi  da  quelli creditizi e finanziari, la somma dei ricavi delle
vendite e delle prestazioni, degli altri ricavi e proventi ordinari e
degli interessi attivi e proventi assimilati, come dichiarati ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
      4)  per gli altri soggetti, la somma dei ricavi delle vendite e
delle  prestazioni  e  degli  altri  ricavi e proventi ordinari, come
dichiarati  ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste
dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile;
    g) "TUIR"  indica  il  testo unico delle imposte sui redditi come
riportato  nel  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modifiche.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - Il  testo  dell'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre
          1981,  n.  786 (Disposizioni in materia di finanza locale),
          convertito  con modificazioni nella legge 26 febbraio 1981,
          n. 51, e' il seguente:
              "Art.  34.  -  A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di
          accrescere  gli  interventi  promozionali  in  favore delle
          piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria,
          artigianato  e agricoltura, percepiscono un diritto annuale
          a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economica
          iscritte  agli  albi  e  ai  registri tenuti dalle predette
          camere,    determinato   nelle   seguenti   misure:   ditte
          individuali,  societa'  di  persone,  societa' cooperative,
          consorzi:   L.   20.000;   societa'  con  capitale  sociale
          deliberato  fino  a  200  milioni:  L. 30.000; societa' con
          capitale  sociale  deliberato  da  oltre  200  milioni a un
          miliardo:  L.  40.000;  societa' con capitale deliberato da
          oltre  1  miliardo a 10 miliardi: L. 50.000, con aumento di
          L.  10.000  per  ogni  10  miliardi  di capitale in piu', o
          frazione di 10 miliardi.
              Nel  caso che la ditta abbia piu' esercizi commerciali,
          industriali  o  di  altre  attivita' economiche in province
          diverse  da quella della sede principale, e' inoltre dovuto
          per  ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio,
          un  diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la
          ditta medesima.
              (Comma abrogato dall'art. 3 del decreto-legge 28 agosto
          1987, n. 357).
              Per   l'importo   non  pagato  nei  tempi  e  nei  modi
          prescritti   si  fara'  luogo  alla  riscossione,  mediante
          emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'art.
          3  del  testo  unico  approvato  con decreto del Presidente
          della  Repubblica  15  maggio  1963, n. 858, applicando una
          sovrattassa  del  due per cento del diritto dovuto per ogni
          mese  di  ritardo  o  frazione di mese superiore a quindici
          giorni.".
              - Il  testo  dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993,
          n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria,
          artigianato  e  agricoltura",  e' il seguente:     "Art. 18
          (Finanziamento   delle   camere  di  commercio).  -  1.  Al
          finanziamento   ordinario  delle  camere  di  commercio  si
          provvede mediante:
                a) i  contributi  a  carico  del bilancio dello Stato
          quale   corrispettivo   per   l'esercizio  di  funzioni  di
          interesse   generale   svolte   per  conto  della  pubblica
          amministrazione;
                b) il  diritto  annuale come determinato ai sensi dei
          commi 3, 4 e 5;
                c) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e
          dalla   prestazione   di   servizi   e   quelli  di  natura
          patrimoniale;
                d) le  entrate  e  i  contributi  derivanti  da leggi
          statali,  da  leggi regionali, da convenzioni o previsti in
          relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
                e) i    diritti    di    segreteria    sull'attivita'
          certificativa  svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi,
          registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
                f) i  contributi  volontari, i lasciti e le donazioni
          di cittadini o di enti pubblici e privati;
                g) altre entrate e altri contributi.
              2.  Le  voci e gli importi dei diritti di segreteria di
          cui   alla  lettera  e)  del  comma  1  sono  modificati  e
          aggiornati  con  decreto  del  Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato, di concerto con il Ministro
          del  tesoro,  tenendo conto dei costi medi di gestione e di
          fornitura dei relativi servizi.
              3.   Il   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  di  concerto con il Ministro del tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica, determina ed
          aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre
          dell'anno    precedente,   sentite   l'Unioncamere   e   le
          organizzazioni  di categoria maggiormente rappresentative a
          livello  nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad
          ogni  singola  camera di commercio da parte di ogni impresa
          iscritta  o  annotata  nei  registri  di cui all'art. 8, da
          applicare  secondo  le  modalita'  di  cui  al comma 4, ivi
          compresi  gli  importi  minimi,  che  comunque  non possono
          essere  inferiori  a  quelli  dovuti in base alla normativa
          vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          disposizione,  e  quelli  massimi,  nonche' gli importi del
          diritto  dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono
          altresi'  determinati  gli  importi del diritto applicabili
          alle  unita'  locali,  nonche'  le modalita' e i termini di
          liquidazione,   accertamento  e  riscossione.  In  caso  di
          tardivo   o   omesso   pagamento  si  applica  la  sanzione
          amministrativa   dal   10   per  cento  al  100  per  cento
          dell'ammontare   del   diritto  dovuto,  nel  rispetto  dei
          principi  e  del procedimento di cui alla legge 24 novembre
          1981, n. 689.
              4.  Il diritto annuale di cui al comma 3 e' determinato
          in base al seguente metodo:
                a) individuazione   del   fabbisogno  necessario  per
          l'espletamento  dei  servizi che il sistema delle camere di
          commercio   e'  tenuto  a  fornire  sull'intero  territorio
          nazionale,  in  relazione  alle  funzioni amministrative ed
          economiche  di  cui all'art. 2, nonche' a quelle attribuite
          dallo Stato e dalle regioni;
                b) detrazione  dal  fabbisogno di cui alla lettera a)
          di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale
          di   efficienza  del  sistema  delle  camere  di  commercio
          nell'espletamento  delle  funzioni  amministrative, sentita
          l'Unioncamere;
                c) copertura  del fabbisogno mediante diritti annuali
          fissi  per  le  imprese  iscritte  o annotate nelle sezioni
          speciali   del   registro   delle   imprese,   e   mediante
          applicazione    di   diritti   commisurati   al   fatturato
          dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;
                d) nei  primi  due anni di applicazione l'importo non
          potra'  comunque essere superiore del 20 per cento rispetto
          al  diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente
          alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
              5. Con il decreto di cui al comma 3, si determinano una
          quota  del  diritto  annuale  da  riservare  ad un fondo di
          perequazione   istituito   presso   l'Unioncamere,  nonche'
          criteri  per la ripartizione del fondo stesso tra le camere
          di  commercio,  al  fine  di  rendere  omogeneo su tutto il
          territorio    nazionale   l'espletamento   delle   funzioni
          amministrative  attribuite  da leggi dello Stato al sistema
          delle camere di commercio.
              6.  Per  il  cofinanziamento  di  iniziative aventi per
          scopo  l'aumento  della produzione e il miglioramento delle
          condizioni  economiche della circoscrizione territoriale di
          competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni
          di   categoria   maggiormente   rappresentative  a  livello
          provinciale,   possono   aumentare   per  gli  esercizi  di
          riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo
          del 20 per cento.".
              - Il  testo  dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1999,
          n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e  poliennale  dello Stato (legge finanziaria 2000)", e' il
          seguente:      "Art. 17 (Disposizioni concernenti le camere
          di commercio). 1. I commi 3 e 4 dell'art. 18 della legge 29
          dicembre 1993, n. 580, sono sostituiti dai seguenti:
              "3.   Il   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  di  concerto con il Ministro del tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica, determina ed
          aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre
          dell'anno    precedente,   sentite   l'Unioncamere   e   le
          organizzazioni  di categoria maggiormente rappresentative a
          livello  nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad
          ogni  singola camera di commercio, da parte di ogni impresa
          iscritta  o  annotata  nei  registri  di cui all'art. 8, da
          applicare  secondo  le  modalita'  di  cui  al comma 4, ivi
          compresi  gli  importi  minimi,  che  comunque  non possono
          essere  inferiori  a  quelli  dovuti in base alla normativa
          vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          disposizione,  e  quelli  massimi,  nonche' gli importi del
          diritto  dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono
          altresi'  deteterminati gli importi del diritto applicabili
          alle  unita'  locali,  nonche'  le modalita' e i termini di
          liquidazione,   accertamento  e  riscossione.  In  caso  di
          tardivo   o   omesso   pagamento  si  applica  la  sanzione
          amministrativa   dal   10   per  cento  al  100  per  cento
          dell'ammontare   del   diritto  dovuto,  nel  rispetto  dei
          principi  e  del procedimento di cui alla legge 24 novembre
          1981, n. 689.
              4.  Il diritto annuale di cui al comma 3 e' determinato
          in base al seguente metodo:
               a) individuazione   del   fabbisogno   necessario  per
          l'espletamento  dei  servizi che il sistema delle camere di
          commercio   e'  tenuto  a  fornire  sull'intero  territorio
          nazionale,  in  relazione  alle  funzioni amministrative ed
          economiche  di  cui all'art. 2, nonche' a quelle attribuite
          dallo Stato e dalle regioni;
                b) detrazione  dal  fabbisogno di cui alla lettera a)
          di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale
          di   efficienza  del  sistema  delle  camere  di  commercio
          nell'espletamento  delle  funzioni  amministrative, sentita
          l'Unioncamere;
                c) copertura  del fabbisogno mediante diritti annuali
          fissi  per  le  imprese  iscritte  o annotate nelle sezioni
          speciali   del   registro   delle   imprese,   e   mediante
          applicazione    di   diritti   commisurati   al   fatturato
          dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;
                d) nei  primi  due anni di applicazione l'importo non
          potra'  comunque essere superiore del 20 per cento rispetto
          al  diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente
          alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
          .
              2. Le  disposizioni del comma 1 hanno effetto dall'anno
          2001.  Il bollettino per la riscossione del diritto annuale
          relativo  all'anno 2000 viene inviato entro il 30 settembre
          2000  e  il relativo importo deve essere pagato entro il 31
          ottobre 2000. I soggetti obbligati al pagamento del diritto
          annuale  indicano negli appositi bollettini l'ammontare del
          fatturato di cui al comma 1.
              3. Le   istanze   di   rimborso  dei  diritti  camerali
          erroneamente  corrisposti  devono  essere  presentate  e le
          azioni  giudiziali  conseguenti  devono  essere proposte, a
          pena  di  decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data del
          pagamento. Per le annualita' anteriori al 2000 le istanze e
          le  azioni  predette devono essere presentate e promosse, a
          pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2001.
              4. Al fondo di perequzione di cui all'art. 18, comma 5,
          della  legge  29  dicembre  1993, n. 580, possono confluire
          fondi  derivanti da politiche di investimenti comunitarie e
          nazionali.".
              - L'art.  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri),  cosi'
          stabilisce:
              "I  regolamenti  di  cui  al  comma  1 ed i regolamenti
          ministeriali  e  interministeriali,  che  devono  recare la
          denominazione  "regolamento sono adottati previo parere del
          Consiglio   di   Stato,   sottoposti   al   visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.".

          Note all'art. 1:
              - Il  registro  delle  imprese di cui all'art. 2188 del
          codice  civile  e'  istituito  dall'art.  8  della legge 29
          dicembre  1993,  n.  580  (Riordinamento  delle  camere  di
          commercio,  industria, artigianato e agricoltura), articolo
          del quale si riporta il testo:
              "Art.  8  (Registro  delle  imprese). - 1. E' istituito
          presso  la camera di commercio l'ufficio del registro delle
          imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
              2. L'ufficio  provvede  alla  tenuta del registro delle
          imprese  in  conformita'  agli articoli 2188 e seguenti del
          codice  civile,  nonche'  alle  disposizioni della presente
          legge  e  al  regolamento  di  cui  al comma 8 del presente
          articolo,  sotto  la  vigilanza  di un giudice delegato dal
          presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
              3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
          giunta  nella  persona del segretario generale ovvero di un
          dirigente  della  camera di commercio. L'atto di nomina del
          conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
              4. (Comma  abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 14 dicembre
          1999, n. 558).
              5. L'iscrizione  nelle  sezioni speciali ha funzione di
          certificazione  anagrafica  e di pubblicita' notizia, oltre
          agli effetti previsti dalle leggi speciali.
              6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
          gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
          imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
          modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita'
          per  tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la
          tempestivita'  dell'informazione  su  tutto  il  territorio
          nazionale.
              7. Il   sistema  di  pubblicita'  di  cui  al  presente
          articolo  deve  trovare  piena  attuazione entro il termine
          massimo  di  tre anni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge.  Fino  a  tale data le camere di commercio
          continuano  a  curare la tenuta del registro delle ditte di
          cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
          1934, n. 2011, e successive modificazioni.
              8. Con  regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400, su proposta del Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e giustizia, entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  sono stabilite le norme di attuazione del
          presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
                a) il   coordinamento  della  pubblicita'  realizzata
          attraverso  il  registro  delle  imprese  con il bollettino
          ufficiale  delle  societa'  per  azioni e a responsabilita'
          limitata  e  con  il  bollettino  ufficiale  delle societa'
          cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e
          successive modificazioni;
                b) il  rilascio,  anche  per corrispondenza e per via
          telematica,  a chiunque ne faccia richiesta, di certificati
          di  iscrizione  nel registro delle imprese o di certificati
          attestanti  il  deposito  di atti a tal fine richiesti o di
          certificati   che  attestino  la  mancanza  di  iscrizione,
          nonche'  di  copia integrale o parziale di ogni atto per il
          quale   siano  previsti  l'iscrizione  o  il  deposito  nel
          registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
                c) particolari procedure agevolative e semplificative
          per  l'istituzione  e  la tenuta delle sezioni speciali del
          registro,  evitando  duplicazioni di adempimenti ed aggravi
          di oneri a carico delle imprese;
                d) l'acquisizione  e  l'utilizzazione  da parte delle
          camere  di  commercio  di  ogni  altra notizia di carattere
          economico,  statistico  ed  amministrativo  non prevista ai
          fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue
          sezioni,  evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti
          a carico delle imprese.
              9.  Per  gli  imprenditori  agricoli  e  i  coltivatori
          diretti  iscritti  nelle  sezioni  speciali  del  registro,
          l'importo  del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1,
          lettera  b),  e' determinato, in sede di prima applicazione
          della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo
          previsto per le ditte individuali.
              10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo
          unico  approvato  con  regio  decreto 20 settembre 1934, n.
          2011, e successive modificazioni.
              11. Allo  scopo  di favorire l'istituzione del registro
          delle   imprese,  le  camere  di  commercio  provvedono,  a
          decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  ad  acquisire  alla  propria  banca  dati  gli atti
          comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro
          delle imprese.
              12.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10
          entrano  in  vigore  alla  data  di  entrata  in vigore del
          regolamento di cui al comma 8.
              13. Gli  uffici  giudiziari  hanno accesso diretto alla
          banca  dati  e  all'archivio  cartaceo  del  registro delle
          imprese  e, fino al termine di cui al comma 7, del registro
          delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia
          integrale  o  parziale  di  ogni  atto  per  il quale siano
          previsti  l'iscrizione  o  il  deposito,  con  le modalita'
          disposte dal regolamento di cui al comma 8.".
              - Il  testo  dell'art.  6  del  decreto  legislativo 27
          gennaio   1992,   n.  87  (Attuazione  della  direttiva  n.
          86/635/CEE,   relativa   ai   conti  annuali  ed  ai  conti
          consolidati delle banche degli altri istituti finanziari, e
          della  direttiva  n.  89/117/CEE, relativa agli obblighi in
          materia   di  pubblicita'  dei  documenti  contabili  delle
          succursali,   stabiliti   in  uno  Stato  membro,  di  enti
          creditizi  ed istituti finanziari con sede sociale fuori di
          tale  Stato  membro),  e'  il  seguente:     "Art. 6 [Stato
          patrimoniale  e  conto  economico (art. 4, paragrafi 1 e 4,
          della  direttiva  n.  78/660)].  -  1. Gli enti creditizi e
          finanziari  redigono  gli schemi dello stato patrimoniale e
          del  conto  economico  secondo le disposizioni del presente
          decreto  e  degli atti di cui all'art. 5. Tali atti possono
          consentire  l'aggiunta  di  nuove  voci,  purche'  il  loro
          contenuto  non  sia riconducibile ad alcuna delle voci gia'
          previste.
              2.  Per  ogni voce dello stato patrimoniale e del conto
          economico  e'  indicato l'importo della voce corrispondente
          dell'esercizio  precedente.  Gli  atti  di  cui  all'art. 5
          possono   prevedere,  se  le  voci  non  sono  comparabili,
          l'adattamento delle voci relative all'esercizio precedente.
          In   ogni   caso,   la  non  comparabilita'  e  l'eventuale
          adattamento  o  l'impossibilita' di questo sono segnalati e
          commentati nella nota integrativa.".
              - Il  testo  dell'art.  9  del  decreto  legislativo 26
          maggio  1997, n. 173 (Attuazione della direttiva 91/674/CEE
          in  materia di conti annuali e consolidati delle imprese di
          assicurazione),  il cui comma 4 e' stato cosi' sostituito a
          decorrere  dal  1  gennaio  2002  dall'art.  16 del decreto
          legislativo   24 giugno  1998,  n.  213,  e'  il  seguente:
              "Art. 9 (Stato patrimoniale e conto economico). - 1. Lo
          stato  patrimoniale  e  il  conto  economico  sono  redatti
          secondo gli schemi e le disposizioni contenute nel presente
          decreto.
              2. Per  ogni  voce dello stato patrimoniale e del conto
          economico  e'  indicato l'importo della voce corrispondente
          dell'esercizio  precedente.  Quando  le voci dell'esercizio
          precedente  non  sono comparabili con quelle dell'esercizio
          di  riferimento sono effettuati i necessari adattamenti. In
          ogni  caso, la non comparabilita' e l'eventuale adattamento
          o l'impossibilita' dello stesso sono segnalati e commentati
          nella nota integrativa.
              3. Sono vietati compensi di partite.
              4. Il  bilancio  e'  redatto  in  unita' di euro, senza
          cifre  decimali,  ad  eccezione  della nota integrativa che
          puo' essere redatta in migliaia di euro. Nell'esercizio dei
          poteri indicati all'articolo 6, l'ISVAP puo' imporre che la
          nota  integrativa  sia  redatta  in migliaia di euro oppure
          consentire  o  imporre  un  grado di sintesi maggiore delle
          migliaia,  sentita  la  Consob  per le societa' quotate. E'
          consentita la tenuta di una contabilita' plurimonetaria.".