stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 350

((Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie)).

note: Entrata in vigore del decreto: 27-9-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 (in G.U. 24/11/2001, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2017)
nascondi
vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal:  27-9-2001

Art. 4

Tutela penale delle banconote e
delle monete in euro non ancora emesse
1. Al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dopo l'articolo 52-ter è inserito il seguente titolo:
"Titolo IX
Disposizioni a tutela delle banconote e monete
metalliche in euro non aventi corso legale
Art. 52-quater.
Falsificazione di banconote e monete
in euro non aventi corso legale
1. Agli effetti della legge penale, alle monete aventi corso legale nello Stato sono equiparate le banconote e le monete metalliche in euro che ancora non hanno corso legale, nonché i valori di bollo espressi in moneta euro non aventi ancora corso legale.
2. L'equiparazione stabilita dal comma 1 ha efficacia per i reati commessi prima del 1 gennaio 2002.
3. Per i delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461 e 464 del codice penale commessi entro la data di cui al comma 2, le pene rispettivamente stabilite sono diminuite di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data.
Art. 52-quinquies.
Responsabilità amministrativa degli enti
per falsità in monete euro
non aventi corso legale
1. Per i delitti indicati nell'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che hanno ad oggetto banconote o monete metalliche in euro che ancora non hanno corso legale ovvero valori di bollo espressi in moneta euro che ancora non ha corso legale, si applicano all'ente le sanzioni pecuniarie previste dal citato articolo 25-bis, diminuite di un terzo. La diminuzione non opera nei casi di falsificazione quando il colpevole ha posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente al 31 dicembre 2001.".