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DECRETO-LEGGE 18 settembre 2001, n. 348

Disposizioni urgenti per la partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-9-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2001, n. 406 (in G.U. 17/11/2001, n.268).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  19-9-2001 al: 17-11-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania;
Vista la decisione di intervenire militarmente nella Macedonia, adottata dal Consiglio Atlantico della NATO il 22 agosto 2001, dopo il fallimento del piano di conciliazione adottato dal Governo macedone;
Ritenuto che l'Italia debba ulteriormente impegnarsi nelle attività volte a stabilire la pace nella regione balcanica e ad instaurare condizioni di convivenza e sviluppo nello spirito della Carta delle Nazioni Unite;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a disciplinare la partecipazione italiana alle predette operazioni umanitarie in Macedonia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 settembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della difesa e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. È autorizzata, a decorrere dal 23 agosto 2001 e fino al 30 settembre 2001, la partecipazione di un contingente militare all'intervento in Macedonia, deliberato dal Consiglio Atlantico della NATO il 22 agosto 2001.
2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico e al trattamento economico, assicurativo e pensionistico previste dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, per il personale che partecipa alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia e in Kosovo.
3. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle operazioni di cui al comma 1.