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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 maggio 2001, n. 278

Regolamento di attuazione dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per l'indicazione delle notizie riguardanti gli esercenti attività agricola da iscrivere nel REA e per la definizione delle modalità semplificate per la loro acquisizione ed il loro aggiornamento.

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Testo in vigore dal: 27-7-2001
     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           di concerto con
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  l'articolo  8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativo
all'istituzione  del  registro  delle  imprese  presso  le  Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  Visto  l'articolo  9  del  decreto  del Presidente della Repubblica
7 dicembre  1995,  n.  581,  di  attuazione  del predetto articolo 8,
concernente  l'istituzione  del repertorio delle notizie economiche e
amministrative  (REA),  ed in particolare i commi 3 e 4 che prevedono
che   con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e
forestali  per  la  parte  riguardante  le  imprese  agricole,  siano
indicate  le  notizie  da  inserire nel REA da acquisire direttamente
dagli  archivi  delle  PP.AA.,  e  dei  concessionari pubblici, siano
stabilite  le modalita' semplificate per la denuncia delle notizie da
parte di privati e sia approvato il modello per detta denuncia;
  Visto  l'articolo  32  del  predetto  decreto  del Presidente della
Repubblica  n.  581  relativo  all'interconnessione  telematica tra i
sistemi  informativi  delle  camere  di commercio, il Ministero delle
finanze, l'INPS e l'INAIL;
  Visto  l'articolo  15,  comma  3, del decreto legislativo 30 aprile
1998,  n. 173, che prevede l'interconnessione del SIAN con il sistema
informativo  delle camere di commercio al fine di fornire all'ufficio
del  registro  delle  imprese gli elementi informativi necessari alla
costituzione ed aggiornamento del REA;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999,
n.    503,    recante:   "Norme   per   l'istituzione   della   Carta
dell'agricoltore  e  del  pescatore  e  dell'anagrafe  delle  aziende
agricole" ed, in particolare, gli articoli 5, 9 e 10 che disciplinano
le  modalita'  dell'interconnessione  dell'anagrafe  medesima  con il
sistema informativo delle camere di commercio;
  Visto  l'articolo  18  della  legge  7 agosto 1990, n. 241, recante
disposizioni  volte  ad  evitare duplicazioni di adempimenti a carico
dei soggetti interessati;
  Vista  la legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
  Visto  il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente
il  Sistema  statistico  nazionale  cosi' come modificato dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 281;
  Visto  il  parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano
espresso nella seduta del 18 giugno 1999;
  Visto  il  parere  espresso  dall'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione in data 29 dicembre 1999;
  Visto  il  parere espresso dall'Autorita' garante per la protezione
dei dati personali in data 20 marzo 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 giugno 2000;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata   con   nota  n.  13802  del  16 febbraio  2001  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) "ufficio":  l'ufficio  del  registro  delle  imprese presso la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
    b) "modello":   il   modello  anche  informatico  di  conferma  o
variazione dei dati dell'impresa agricola da iscrivere nel REA;
    c) "REA":    il    repertorio    delle   notizie   economiche   e
amministrative,  di  cui  all'articolo 9  del  decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
    d)  "esercenti attivita' agricola": gli imprenditori agricoli che
esercitano  le  attivita'  agricole  a  norma  dell'articolo 2135 del
codice  civile  e  delle leggi speciali, i coltivatori diretti di cui
all'articolo 2083  del codice civile, le societa' esercenti attivita'
agricola   soggette   all'obbligo  d'iscrizione  nel  registro  delle
imprese,  nonche'  gli Enti, le associazioni e gli organismi operanti
in  agricoltura,  ancorche'  non  in  modo  esclusivo  o  prevalente,
soggetti all'obbligo di iscrizione nel REA;
    e) "SIAN": il Sistema informativo agricolo na-zionale.
     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           di concerto con
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  l'articolo  8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativo
all'istituzione  del  registro  delle  imprese  presso  le  Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  Visto  l'articolo  9  del  decreto  del Presidente della Repubblica
7 dicembre  1995,  n.  581,  di  attuazione  del predetto articolo 8,
concernente  l'istituzione  del repertorio delle notizie economiche e
amministrative  (REA),  ed in particolare i commi 3 e 4 che prevedono
che   con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e
forestali  per  la  parte  riguardante  le  imprese  agricole,  siano
indicate  le  notizie  da  inserire nel REA da acquisire direttamente
dagli  archivi  delle  PP.AA.,  e  dei  concessionari pubblici, siano
stabilite  le modalita' semplificate per la denuncia delle notizie da
parte di privati e sia approvato il modello per detta denuncia;
  Visto  l'articolo  32  del  predetto  decreto  del Presidente della
Repubblica  n.  581  relativo  all'interconnessione  telematica tra i
sistemi  informativi  delle  camere  di commercio, il Ministero delle
finanze, l'INPS e l'INAIL;
  Visto  l'articolo  15,  comma  3, del decreto legislativo 30 aprile
1998,  n. 173, che prevede l'interconnessione del SIAN con il sistema
informativo  delle camere di commercio al fine di fornire all'ufficio
del  registro  delle  imprese gli elementi informativi necessari alla
costituzione ed aggiornamento del REA;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999,
n.    503,    recante:   "Norme   per   l'istituzione   della   Carta
dell'agricoltore  e  del  pescatore  e  dell'anagrafe  delle  aziende
agricole" ed, in particolare, gli articoli 5, 9 e 10 che disciplinano
le  modalita'  dell'interconnessione  dell'anagrafe  medesima  con il
sistema informativo delle camere di commercio;
  Visto  l'articolo  18  della  legge  7 agosto 1990, n. 241, recante
disposizioni  volte  ad  evitare duplicazioni di adempimenti a carico
dei soggetti interessati;
  Vista  la legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
  Visto  il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente
il  Sistema  statistico  nazionale  cosi' come modificato dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 281;
  Visto  il  parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano
espresso nella seduta del 18 giugno 1999;
  Visto  il  parere  espresso  dall'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione in data 29 dicembre 1999;
  Visto  il  parere espresso dall'Autorita' garante per la protezione
dei dati personali in data 20 marzo 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 giugno 2000;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata   con   nota  n.  13802  del  16 febbraio  2001  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) "ufficio":  l'ufficio  del  registro  delle  imprese presso la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
    b) "modello":   il   modello  anche  informatico  di  conferma  o
variazione dei dati dell'impresa agricola da iscrivere nel REA;
    c) "REA":    il    repertorio    delle   notizie   economiche   e
amministrative,  di  cui  all'articolo 9  del  decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
    d)  "esercenti attivita' agricola": gli imprenditori agricoli che
esercitano  le  attivita'  agricole  a  norma  dell'articolo 2135 del
codice  civile  e  delle leggi speciali, i coltivatori diretti di cui
all'articolo 2083  del codice civile, le societa' esercenti attivita'
agricola   soggette   all'obbligo  d'iscrizione  nel  registro  delle
imprese,  nonche'  gli Enti, le associazioni e gli organismi operanti
in  agricoltura,  ancorche'  non  in  modo  esclusivo  o  prevalente,
soggetti all'obbligo di iscrizione nel REA;
    e) "SIAN": il Sistema informativo agricolo na-zionale.