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DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n. 269

Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-7-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/2016)
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Testo in vigore dal: 8-7-2001
al: 31-7-2001
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la direttiva 1999/5/CE concernente le apparecchiature radio,
le  apparecchiature  terminali  di  telecomunicazioni  e il reciproco
riconoscimento della loro conformita';
  Visto  l'articolo  9  della legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante
disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'  europee  -  legge
comunitaria 2000;
  Visto   il  decreto  legislativo  12  novembre  1996,  n.  614,  di
attuazione  della  direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento
delle  legislazioni  degli Stati membri relative alle apparecchiature
terminali  di  telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento
della  loro conformita', come modificata dalle direttive 93/68/CEE ed
integrata dalla direttiva 93/97/CEE;
  Visto   il  decreto  legislativo  12  novembre  1996,  n.  615,  di
attuazione  della  direttiva  89/336/CEE  del  Consiglio del 3 maggio
1989,  in  materia  di  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri  relative  alla compatibilita' elettromagnetica, modificata ed
integrata  dalla  direttiva  92/31/CEE  del  Consiglio, del 28 aprile
1992,  dalla  direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 e
dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993;
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
17  aprile  1997, n. 160, che approva il regolamento per la procedura
di   approvazione   nazionale   delle  apparecchiature  terminali  di
telecomunicazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  di Ministri,
adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 maggio 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari
esteri,    della   giustizia,   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  e  del  commercio  con l'estero, dell'interno e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:
    a)    "apparecchio":    qualsiasi    apparecchiatura    che   sia
un'apparecchiatura    radio   o   un'apparecchiatura   terminale   di
telecomunicazione o entrambe;
    b)   "apparecchiatura  terminale  di  telecomunicazione":  e'  un
prodotto   che   consente  la  comunicazione,  o  un  suo  componente
essenziale,   destinato   ad   essere  connesso  in  qualsiasi  modo,
direttamente  o  indirettamente,  ad  interfacce di reti pubbliche di
telecomunicazione,  cioe'  di  reti  di telecomunicazione utilizzate,
interamente  o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione
accessibili al pubblico;
    c)  "apparecchiatura  radio": e' un prodotto, o un suo componente
essenziale,   in  grado  di  comunicare  mediante  l'emissione  e  la
ricezione  di  onde  radio  impiegando  lo  spettro  attribuito  alle
radiocomunicazioni di terra e spaziali;
    d) "onde radio": onde elettromagnetiche di frequenza compresa tra
9  kHz  e  3000  GHz,  che  si  propagano  nello  spazio  senza guida
artificiale;
    e) "interfaccia":
      1)  un  punto  terminale  di  rete  che costituisce un punto di
connessione fisica, tramite il quale l'utente puo' avere accesso alle
reti  pubbliche  di telecomunicazione, incluse le specifiche tecniche
di tali connessioni;
      2)   un'interfaccia   radio   che   definisce   la  connessione
radioelettrica   tra   le  apparecchiature  radio,  ivi  comprese  le
specifiche tecniche di tali connessioni;
    f)  "categoria di apparecchiature": e' la categoria che individua
particolari  tipi  di  apparecchi che, ai sensi del presente decreto,
sono   considerati   simili   e  che  specifica  a  quali  interfacce
l'apparecchio  e'  destinato  ad essere collegato; l'apparecchio puo'
appartenere a piu' di una categoria di apparecchiature;
    g) "fascicolo tecnico di fabbricazione": e' la documentazione che
descrive  l'apparecchio  e  fornisce informazioni e chiarimenti sulle
modalita'  con  le quali sono stati rispettati i requisiti essenziali
applicabili;
    h)  "specifica  tecnica":  e'  la specificazione che figura in un
documento  che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto,
quali  i  livelli  di  qualita',  le  prestazioni,  la sicurezza e le
dimensioni,  comprese  le prescrizioni applicabili ad un prodotto per
quanto  riguarda  la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di
prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura;
    i)  "norma  armonizzata":  e' la specifica tecnica adottata da un
organismo  di  normalizzazione  riconosciuto,  in forza di un mandato
della  Commissione europea e secondo le procedure di informazione nel
settore  delle  norme  e  delle regolamentazioni tecniche di cui alle
direttive  98/34/CE  e 98/48/CE allo scopo di stabilire un "requisito
europeo", al quale non e' obbligatorio conformarsi ma il cui rispetto
fa   presumere   la   conformita'  ai  requisiti  essenziali  di  cui
all'articolo 3;
    j)  "regola  tecnica  comune":  e'  la  specifica  tecnica per le
apparecchiature   di   rete   fisica,   derivata  da  norme  tecniche
internazionali o europee, valida nei Paesi membri dell'Unione europea
e la cui osservanza e' obbligatoria solo per le apparecchiature della
rete fisica;
    k)  "interferenze dannose": sono le interferenze che pregiudicano
il  funzionamento  di  un  servizio  di  radionavigazione  o di altri
servizi  di  sicurezza  o  che  deteriorano  gravemente, ostacolano o
interrompono  ripetutamente  un  servizio  di  radiocomunicazione che
opera   conformemente   alle   normative   comunitarie   a  nazionali
applicabili;
    l)   "immissione   sul  mercato":  il  passaggio  dalla  fase  di
produzione a quella di messa a disposizione dell'apparecchio, ai fini
della distribuzione, a pagamento o a titolo gratuito, ovvero dell'uso
nel mercato interno.
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:
              Si  riporta  il  testo  degli  articoli  76  e 87 della
          Costituzione:
              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti".
              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica".
              -  La  direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature
          radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e
          il  reciproco  riconoscimento  della  loro  conformita', e'
          pubblicata in GUCE n. L 091 del 7 aprile 1999.
              -  L'art.  9  della  legge  29 dicembre  2000,  n. 422,
          concernente:  "Disposizioni  per  l'adempimento di obblighi
          derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
          europee - legge comunitaria 2000" e' il seguente:
                "Art.   9   (Apparecchiature   di  telecomunicazione:
          criteri  di  delega).  -  1.  L'attuazione  della direttiva
          1999/5/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, del
          9 marzo  1999,  riguardante  le  apparecchiature radio e le
          apparecchiature   terminali   di   telecomunicazione  e  il
          reciproco  riconoscimento  della  loro  conformita',  sara'
          informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
                  a) individuare  le  regole per la definizione delle
          specifiche  tecniche delle interfacce delle reti offerte in
          Italia e delle procedure per la pubblicazione delle stesse;
                  b) definire   le   procedure  da  adottare  per  la
          valutazione della conformita' delle apparecchiature;
                  c) definire  le modalita' per la designazione degli
          organismi notificati;
                  d)  disciplinare la sorveglianza e il controllo del
          mercato;
                  e) vigilare      affinche'     l'utilizzo     delle
          apparecchiature  non  determini  rischi per la salute e sia
          commisurato  alle esigenze dei disabili ed all'espletamento
          dei servizi di emergenza;
                  f) tutelare i dati relativi alla vita privata;
                  g) promuovere  l'uso  efficace di risorse limitate,
          in   particolare  per  quanto  riguarda  lo  spettro  delle
          radiofrequenze;
                  h)  specificare  che  le  attivita'  inerenti  alla
          vigilanza,  al controllo, all'accertamento delle violazioni
          e   all'irrogazione   delle   relative   sanzioni  sono  di
          competenza del Ministero delle comunicazioni".
              -  Il  decreto  legislativo  12 novembre  1996, n. 614,
          reca: "Attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente il
          ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
          relative      alle     apparecchiature     terminali     di
          telecomunicazioni,   incluso  il  reciproco  riconoscimento
          della  loro  conformita',  come  modificata dalla direttiva
          93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE".
              -  La  direttiva 91/263/CEE del Consiglio del 29 aprile
          1991,  per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
          membri  relative  alle  apparecchiature  per  terminali  di
          telecomunicazione,   incluso  il  reciproco  riconoscimento
          delle  loro  conformita' e' pubblicata in GUCE n. L 128 del
          23 maggio 1991.
              La  direttiva  93/68/CEE  del  Consiglio  del 22 luglio
          1993,  che  modifica  le direttive del Consiglio 87/404/CEE
          (recipienti  semplici  a  pressione), 88/378/CEE (sicurezza
          dei  giocattoli),  89/106/CEE  (prodotti  da  costruzione),
          89/336/CEE  (compatibilita'  elettromagnetica),  89/392/CEE
          (macchine),    89/686/CEE    (dispositivi   di   protezione
          individuale),    90/384/CEE   (strumenti   per   pesare   a
          funzionamento   non  automatico),  90/385/CEE  (dispositivi
          medici impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas),
          91/263/CEE        (apparecchiature       terminali       di
          telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda
          alimentate  con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE
          (materiale  elettrico  destinato  ad essere adoperato entro
          taluni  limiti  di tensione, e' pubblicata in GUCE n. L 220
          del 30 agosto 1993.
              -  La direttiva 93/97/CEE del Consiglio, del 29 ottobre
          1993, che integra la direttiva 91/263/CEE del Consiglio per
          quanto   attiene   alle   apparecchiature   delle  stazioni
          terrestri  di comunicazione via satellite, e' pubblicata in
          GUCE n. L 290 del 24 novembre 1993.
              -  Il  decreto  legislativo  12 novembre  1996, n. 615,
          reca:  "Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio
          del  3 maggio  1989,  in  materia  di  ravvicinamento delle
          legislazioni    degli    Stati    membri    relative   alla
          compatibilita'  elettromagnetica,  modificata  ed integrata
          dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992,
          dalla  direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993
          e  dalla  direttiva  93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre
          1993".
              -  La  direttiva  89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio
          1989, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati
          membri  relative  alla  compatibilita' elettromagnetica, e'
          pubblicata in GUCE n. L 139 del 23  maggio 1989.
              -  La  direttiva  92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile
          1992,   che   modifica   la  direttiva  89/336/CEE  per  il
          ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
          relative    alla    compatibilita'   elettromagnetica,   e'
          pubblicata in GUCE n. L 126 del 12 maggio 1992.
              -   Il   decreto  del  Ministro  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni    17 aprile    1997,   n.   160,   reca:
          "Regolamento  per  la  procedura  di approvazione nazionale
          delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni".

          Note all'art. 1.
              -  La  direttiva  98/34/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  europeo del 22 giugno 1998 prevede una procedura
          d'informazione    nel   settore   delle   norme   e   delle
          regolamentazioni  tecniche,  e' pubblicata in GUCE n. L 204
          del 21 luglio 1998.
              -  La  direttiva  98/48/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  del  20 luglio  1998 e' relativa ad una modifica
          della   direttiva   98/34/CE   che  prevede  una  procedura
          d'informazione    nel   settore   delle   norme   e   delle
          regolamentazioni  tecniche,  e' pubblicata in GUCE n. L 217
          del 5 agosto 1998.