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DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n. 269

Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-7-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/2016)
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Testo in vigore dal:  8-7-2001 al: 31-7-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 1999/5/CE concernente le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità;
Visto l'articolo 9 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2000;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, di attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dalle direttive 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, di attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 17 aprile 1997, n. 160, che approva il regolamento per la procedura di approvazione nazionale delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio di Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:
a) "apparecchio": qualsiasi apparecchiatura che sia un'apparecchiatura radio o un'apparecchiatura terminale di telecomunicazione o entrambe;
b) "apparecchiatura terminale di telecomunicazione": è un prodotto che consente la comunicazione, o un suo componente essenziale, destinato ad essere connesso in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, ad interfacce di reti pubbliche di telecomunicazione, cioè di reti di telecomunicazione utilizzate, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico;
c) "apparecchiatura radio": è un prodotto, o un suo componente essenziale, in grado di comunicare mediante l'emissione e la ricezione di onde radio impiegando lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni di terra e spaziali;
d) "onde radio": onde elettromagnetiche di frequenza compresa tra 9 kHz e 3000 GHz, che si propagano nello spazio senza guida artificiale;
e) "interfaccia":
1) un punto terminale di rete che costituisce un punto di connessione fisica, tramite il quale l'utente può avere accesso alle reti pubbliche di telecomunicazione, incluse le specifiche tecniche di tali connessioni;
2) un'interfaccia radio che definisce la connessione radioelettrica tra le apparecchiature radio, ivi comprese le specifiche tecniche di tali connessioni;
f) "categoria di apparecchiature": è la categoria che individua particolari tipi di apparecchi che, ai sensi del presente decreto, sono considerati simili e che specifica a quali interfacce l'apparecchio è destinato ad essere collegato; l'apparecchio può appartenere a più di una categoria di apparecchiature;
g) "fascicolo tecnico di fabbricazione": è la documentazione che descrive l'apparecchio e fornisce informazioni e chiarimenti sulle modalità con le quali sono stati rispettati i requisiti essenziali applicabili;
h) "specifica tecnica": è la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità, le prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura;
i) "norma armonizzata": è la specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto, in forza di un mandato della Commissione europea e secondo le procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche di cui alle direttive 98/34/CE e 98/48/CE allo scopo di stabilire un "requisito europeo", al quale non è obbligatorio conformarsi ma il cui rispetto fa presumere la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3;
j) "regola tecnica comune": è la specifica tecnica per le apparecchiature di rete fisica, derivata da norme tecniche internazionali o europee, valida nei Paesi membri dell'Unione europea e la cui osservanza è obbligatoria solo per le apparecchiature della rete fisica;
k) "interferenze dannose": sono le interferenze che pregiudicano il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative comunitarie a nazionali applicabili;
l) "immissione sul mercato": il passaggio dalla fase di produzione a quella di messa a disposizione dell'apparecchio, ai fini della distribuzione, a pagamento o a titolo gratuito, ovvero dell'uso nel mercato interno.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:
Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, è pubblicata in GUCE n. L 091 del 7 aprile 1999.
- L'art. 9 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, concernente: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2000" è il seguente:
"Art. 9 (Apparecchiature di telecomunicazione: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare le regole per la definizione delle specifiche tecniche delle interfacce delle reti offerte in Italia e delle procedure per la pubblicazione delle stesse;
b) definire le procedure da adottare per la valutazione della conformità delle apparecchiature;
c) definire le modalità per la designazione degli organismi notificati;
d) disciplinare la sorveglianza e il controllo del mercato;
e) vigilare affinchè l'utilizzo delle apparecchiature non determini rischi per la salute e sia commisurato alle esigenze dei disabili ed all'espletamento dei servizi di emergenza;
f) tutelare i dati relativi alla vita privata;
g) promuovere l'uso efficace di risorse limitate, in particolare per quanto riguarda lo spettro delle radiofrequenze;
h) specificare che le attività inerenti alla vigilanza, al controllo, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle relative sanzioni sono di competenza del Ministero delle comunicazioni".
- Il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, reca: "Attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE".
- La direttiva 91/263/CEE del Consiglio del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature per terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento delle loro conformità è pubblicata in GUCE n. L 128 del 23 maggio 1991.
La direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993, che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, è pubblicata in GUCE n. L 220 del 30 agosto 1993.
- La direttiva 93/97/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, che integra la direttiva 91/263/CEE del Consiglio per quanto attiene alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite, è pubblicata in GUCE n. L 290 del 24 novembre 1993.
- Il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, reca: "Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993".
- La direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, è pubblicata in GUCE n. L 139 del 23 maggio 1989.
- La direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, che modifica la direttiva 89/336/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, è pubblicata in GUCE n. L 126 del 12 maggio 1992.
- Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 17 aprile 1997, n. 160, reca: "Regolamento per la procedura di approvazione nazionale delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni".

Note all'art. 1.
- La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 22 giugno 1998 prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, è pubblicata in GUCE n. L 204 del 21 luglio 1998.
- La direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 è relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, è pubblicata in GUCE n. L 217 del 5 agosto 1998.