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DECRETO-LEGGE 2 luglio 2001, n. 247

Disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-7-2001.
Decreto-Legge convertito dalla L. 4 agosto 2001, n. 332 (in G.U. 21/08/2001, n.193).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2001)
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Testo in vigore dal: 2-7-2001
al: 27-2-2002
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431;
  Vista  la  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  ed  in particolare
l'articolo 80, commi 20, 21 e 22;
  Vista la circolare del Ministro dei lavori pubblici del 23 febbraio
2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
75  del  30 marzo 2001, concernente la sospensione delle procedure di
sfratto disposta dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
intese  a  ridurre  le  tensioni  abitative connesse ai provvedimenti
esecutivi di rilascio degli immobili relativi a determinate categorie
di inquilini;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 giugno 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili
adibiti  ad  uso  abitativo, gia' disposta ai sensi dell'articolo 80,
comma  22,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  iniziate nei
confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma
20 del medesimo articolo 80, e' differita fino al 31 dicembre 2001.