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DECRETO-LEGGE 2 luglio 2001, n. 247

Disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-7-2001.
Decreto-Legge convertito dalla L. 4 agosto 2001, n. 332 (in G.U. 21/08/2001, n.193).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2001)
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Testo in vigore dal:  28-2-2002
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 80, commi 20, 21 e 22;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure intese a ridurre le tensioni abitative connesse ai provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili relativi a determinate categorie di inquilini;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, già disposta ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 del medesimo articolo 80, è differita fino al 31 dicembre 2001.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 27 dicembre 2001, n. 450, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 14 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, già disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, convertito dalla legge 4 agosto 2001, n. 332, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogata fino al 30 giugno 2002.".