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DECRETO-LEGGE 2 luglio 2001, n. 247

Disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-7-2001.
Decreto-Legge convertito dalla L. 4 agosto 2001, n. 332 (in G.U. 21/08/2001, n.193).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2001)
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Testo in vigore dal: 28-2-2002
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431;
  Vista  la  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  ed  in particolare
l'articolo 80, commi 20, 21 e 22;
  Vista la circolare del Ministro dei lavori pubblici del 23 febbraio
2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
75  del  30 marzo 2001, concernente la sospensione delle procedure di
sfratto disposta dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
intese  a  ridurre  le  tensioni  abitative connesse ai provvedimenti
esecutivi di rilascio degli immobili relativi a determinate categorie
di inquilini;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 giugno 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili
adibiti  ad  uso  abitativo, gia' disposta ai sensi dell'articolo 80,
comma  22,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  iniziate nei
confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma
20  del  medesimo articolo 80, e' differita fino al 31 dicembre 2001.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L.  27  dicembre  2001,  n. 450, convertito con modificazioni
dalla  L. 27 febbraio 2002, n. 14 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che "La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili
adibiti  ad  uso  abitativo,  gia' disposta ai sensi dell'articolo 1,
comma  1,  del  decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, convertito dalla
legge  4  agosto 2001, n. 332, iniziate nei confronti degli inquilini
in possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell'articolo 80 della
legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e'  prorogata fino al 30 giugno
2002.".