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DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-7-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2024)
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Testo in vigore dal: 4-7-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti  gli  articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300,
che  delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata
in  vigore,  un  decreto  legislativo avente ad oggetto la disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e delle
societa',  associazioni  od  enti privi di personalita' giuridica che
non  svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e
criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;
  Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  commissioni permanenti del
Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati,  a  norma
dell'articolo  14,  comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n.
300;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 maggio 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
commercio  con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie
e  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                              Soggetti

  1.  Il  presente  decreto  legislativo disciplina la responsabilita
degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
  2.  Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti
di  personalita  giuridica e alle societa' e associazioni anche prive
di personalita' giuridica.
  3.  Non  si  applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali,
agli altri enti pubblici non economici nonche' agli enti che svolgono
funzioni di rilievo costituzionale.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti  gli  articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300,
che  delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata
in  vigore,  un  decreto  legislativo avente ad oggetto la disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e delle
societa',  associazioni  od  enti privi di personalita' giuridica che
non  svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e
criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;
  Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  commissioni permanenti del
Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati,  a  norma
dell'articolo  14,  comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n.
300;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 maggio 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
commercio  con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie
e  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                              Soggetti

  1.  Il  presente  decreto  legislativo disciplina la responsabilita
degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
  2.  Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti
di  personalita  giuridica e alle societa' e associazioni anche prive
di personalita' giuridica.
  3.  Non  si  applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali,
agli altri enti pubblici non economici nonche' agli enti che svolgono
funzioni di rilievo costituzionale.