LEGGE 29 settembre 2000, n. 300

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato dell'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunita' europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonche' della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunita' europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalita' giuridica.

Testo in vigore dal: 26-10-2000
                               Art.14.
                      (Esercizio delle deleghe)

1.  Gli  schemi  dei decreti legislativi di cui agli articoli 11 e 12
sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica
almeno  novanta  giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio
delle  deleghe.  Le  Commissioni  parlamentari competenti per materia
esprimono  il  loro  parete  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
trasmissione  degli  schemi medesimi. Decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere adottati anche in mancanza del parere.