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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 8 maggio 2001, n. 229

Regolamento recante modifica del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, concernente gli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 1-7-2001
                      IL MINISTRO DELLA SANITA' 
 
  Visto l'articolo 11 del decreto legislativo  25  gennaio  1992,  n.
107; 
  Vista la decisione della  Commissione  del  23  febbraio  1999,  n.
1999/217/CE, con la quale  e'  stato  adottato  il  repertorio  delle
sostanze aromatizzanti legalmente accettate in  uno  Stato  membro  e
tali riconosciute dagli altri Stati membri; 
  Vista la sentenza n. 443/97 con la quale la Corte costituzionale ha
sancito che i produttori nazionali non possono  essere  sottoposti  a
divieti  ai  quali  i  produttori  degli  altri  Stati   membri   non
soggiacciono; 
  Ritenuto di consentire l'uso di  alcuni  aromi  di  cui  al  citato
repertorio, gia' consentiti in altri Stati membri e  non  in  Italia,
nella preparazione di prodotti di confetteria e  gomma  da  masticare
sulla  base  di  richieste  avanzate  da  Associazioni  di  categoria
interessate; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentito il parere del Consiglio superiore  di  sanita'  che  si  e'
espresso nella seduta del 12 luglio 2000; 
  Visto il parere espresso  in  data  30  agosto  2000  dall'Istituto
superiore di sanita' riguardante i requisiti  di  purezza  di  alcuni
aromi; 
  Vista  la  comunicazione  alla  Commissione   dell'Unione   europea
effettuata in data  25  settembre  2000,  ai  sensi  della  direttiva
98/34/CE; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata in data 10 aprile 2001; 
 
                A d o t t a il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. All'allegato VII del decreto legislativo  25  gennaio  1992,  n.
107, sono aggiunte, in fine, le seguenti sostanze: 
 
    


       Sostanza          Campo di impiego   Dose massima di impiego

metilcicloesano              prodotti di           100 mg/kg
N-etil-2-isopropil-5-        confetteria
carbossammide (numero        gomma da masticare    1200 mg/kg
CAS39711-79-0)


Lattato di L-mentile          prodotti di           300 mg/kg
(numero CAS                   confetteria
59259-38-0)                  gomma da masticare    1200 mg/kg



Carbonato di mentolo e       prodotti di           300 mg/kg
etilenglicole (numero        confetteria
CAS 156679-39-9)            gomma da masticare     1200 mg/kg



Carbonato di mentolo e      prodotti di              300 mg/kg
1 e 2-propilenglicole       confetteria
(numero CAS                gomma da masticare       1200 mg/kg
30304-82-6)


      
      
      
    
 
  2. Le sostanze di cui al comma 1 devono rispondere ai requisiti  di
purezza stabiliti  nell'allegato  al  presente  decreto  che  integra
l'allegato VIII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
    Roma, 8 maggio 2001 
                                                Il Ministro: Veronesi 
 
Visto, il Guardasigilli: Fassino 
 
  Registrato alla Corte dei conti il 1o giugno 2001 
  Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla 
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 234 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:
            - Il   testo   dell'art.   11   del  decreto  legislativo
          25 gennaio   1992,   n.  107  (Attuazione  delle  direttive
          88/388/CEE  e  91/71/CEE  relative  agli aromi destinati ad
          essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di
          base per la loro preparazione), e' il seguente:
              "Art.  11  -  1.  Il  Ministro  della sanita', ai sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sentito  il  Consiglio  superiore  di  sanita', adotta, con
          proprio   regolamento,   in   attuazione   di  disposizioni
          comunitarie, prescrizioni riguardanti:
                a) le  fonti di aromi composti da prodotti alimentari
          nonche'  da  erbe  e da spezie normalmente considerate come
          alimenti;
                b) le  fonti  di  aromi  composti  da  materie  prime
          vegetali   o   animali  non  considerate  normalmente  come
          alimenti;
                c) le  sostanze  aromatizzanti  ottenute  da  materie
          prime  vegetali  o  animali mediante opportuni procedimenti
          fisici    oppure   mediante   procedimenti   enzimatici   o
          microbiologici;
                d) le  sostanze  aromatizzanti  ottenute  per sintesi
          chimica   oppure   isolate   chimicamente   e  chimicamente
          identiche  a  sostanze aromatizzanti contenute naturalmente
          nei  prodotti  alimentari nonche' nelle erbe e nelle spezie
          normalmente considerate come alimenti;
                e) le  sostanze  aromatizzanti  ottenute  per sintesi
          chimica   oppure   isolate   chimicamente   e  chimicamente
          identiche  a  sostanze aromatizzanti contenute naturalmente
          nelle  materie  prime  vegetali  o  animali non considerate
          normalmente come alimenti;
                f) le  sostanze  aromatizzanti  ottenute  per sintesi
          oppure  isolate  chimicamente,  diverse da quelle di cui ai
          precedenti punti d) ed e);
                g) i materiali di base impiegati per la produzione di
          aromatizzanti  di  affumicatura  oppure di aromatizzanti di
          trasformazione, nonche' le condizioni di reazione impiegate
          per la loro preparazione;
                h)  l'impiego  ed i metodi di produzione degli aromi,
          compresi i procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici
          per  la  produzione  delle  sostanze  aromatizzanti  di cui
          all'art. 2, comma 1, lettera b), punto 1, e lettera c);
                i) gli  additivi  necessari  per  il  magazzinaggio e
          l'impiego degli aromi;
                l) i   coadiuvanti  tecnologici  che  possono  essere
          impiegati nella produzione degli aromi;
                m) i  prodotti impiegati per diluire e sciogliere gli
          aromi.
              2.  Il  Ministro  della sanita', ai sensi dell'art. 17,
          comma  3,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, sentito il
          Consiglio   superiore   di  sanita',  adotta,  con  proprio
          regolamento,  in  attuazione  di  disposizioni comunitarie,
          prescrizioni riguardanti:
                a) i metodi di analisi e le modalita' per il prelievo
          dei campioni;
                b) i criteri microbiologici applicabili agli aromi;
                c) i criteri specifici di purezza;
                d) i    criteri    di   definizione   relativi   alle
          denominazioni  piu'  specifiche di cui all'art. 8, comma 1,
          lettera b)."
            - La decisione della Commissione del 23 febbraio 1999, n.
          1999/217/CE,  riporta l'elenco delle sostanze aromatizzanti
          legalmente   accettate   in   uno   Stato   membro  e  tali
          riconosciute  dagli altri Stati membri (G.U.C.E. serie L 84
          del 27 marzo 1999).
            - Il  testo  dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

          Nota all'art. 1, comma 1:
            - L'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992,
          n.  107,  riporta  l'elenco  delle  "sostanze aromatizzanti
          artificiali"  che  possono  essere  utilizzate nei prodotti
          alimentari, le dosi massime ed i relativi campi d'impiego.

          Nota all'art. 1, comma 2:
            - L'allegato  VIII fissa i requisiti specifici e generali
          di purezza delle sostanze aromatizzanti artificiali.