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DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 107

Attuazione delle direttive n. 88/388/CEE e n. 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/06/2008)
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Testo in vigore dal:  3-3-1992

Art. 11

D e c r e t a z i o n e

1. Il Ministro della sanità, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore di sanità, adotta, con proprio regolamento, in attuazione di disposizioni comunitarie, prescrizioni riguardanti:
a) le fonti di aromi composti da prodotti alimentari nonché da erbe e da spezie normalmente considerate come alimenti;
b) le fonti di aromi composti da materie prime vegetali o animali non considerate normalmente come alimenti;
c) le sostanze aromatizzanti ottenute da materie prime vegetali o animali mediante opportuni procedimenti fisici oppure mediante procedimenti enzimatici o microbiologici;
d) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica oppure isolate chimicamente e chimicamente identiche a sostanze aromatizzanti contenute naturalmente nei prodotti alimentari nonché nelle erbe e nelle spezie normalmente considerate come alimenti;
e) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica oppure isolate chimicamente e chimicamente identiche a sostanze aromatizzanti contenute naturalmente nelle materie prime vegetali o animali non considerate normalmente come alimenti;
f) le sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi oppure isolate chimicamente, diverse da quelle di cui ai precedenti punti d) ed f);
g) i materiali di base impiegati per la produzione di aromatizzanti di affumicatura oppure di aromatizzanti di trasformazione, nonché le condizioni di reazione impiegate per la loro preparazione;
h) l'impiego ed i metodi di produzione degli aromi, compresi i procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici per la produzione delle sostanze aromatizzanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punto 1 e lettera c);
i) gli addittivi necessari per il magazzinaggio e l'impiego degli aromi;
l) i coadiuvanti tecnologici che possono essere impiegati nella produzione degli aromi;
m) i prodotti impiegati per diluire e sciogliere gli aromi.
2. Il Ministro della sanità, ai sensi dell'art. 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore di sanità, adotta, con proprio regolamento, in attuazione di disposizioni comunitarie, prescrizioni riguardanti:
a) i metodi di analisi e le modalità per il prelievo dei campioni;
b) i criteri microbiologici applicabili agli aromi;
c) i criteri specifici di purezza;
d) i criteri di definizione relativi alle denominazioni più specifiche di cui all'art. 8, comma 1, lettera b).