stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 12 giugno 2001, n. 217

Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonchè alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 12-6-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2001, n. 317 (in G.U. 06/08/2001, n.181).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/2008)
nascondi
vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal:  7-8-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 11

1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
(( al Titolo IV, ))
dopo il Capo X è istituito il seguente: "Capo X-bis Ministero della
(( salute ))
.".
2. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono inseriti i seguenti:
"Art. 47-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. È istituito il Ministero della
(( salute ))
.
2. Nell'ambito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignità della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti.
3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse, le funzioni del Ministero della sanità. Il Ministero
(( , con modalità definite d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ))
esercita la vigilanza sull'Agenzia per i servizi sanitari
(( . . . ))
regionali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.
Art. 47-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi comprese le malattie infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;
b) tutela della salute umana e sanità veterinaria: tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze eprodotti destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del servizio sanitario nazionale; polizia veterinaria; tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Art. 47-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali di cui all'
(( articolo 47-ter ))
.
2. Le funzioni già svolte dagli uffici periferici del Ministero della sanità sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla tutela sanitaria e veterinaria, gli uffici territoriali possono avvalersi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, sulla base di apposite convenzioni. Lo schema tipo delle convenzioni è definito dal Ministero in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".