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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 aprile 2001, n. 219

Regolamento di modifica del decreto 2 giugno 1998, n. 174, recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 27-6-2001
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  16 febbraio 1942, n. 426, istitutiva del Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI);
  Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concernente la
disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581,  modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1962,  n.  806,  recante  "norme  regolamentari  per l'applicazione e
l'esecuzione  del  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla
disciplina delle attivita' di gioco";
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  3,  comma  229, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, che prevede che l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a
totalizzatore  e a quota fissa, riservate al CONI, sulle competizioni
sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo, puo' essere
affidata in concessione a persone fisiche, societa' ed altri enti che
offrano adeguate garanzie;
  Visto  l'articolo 3, commi 230 e 231, della citata legge n. 549 del
1995, come modificati dall'articolo 24, commi 25 e 26, della legge 27
dicembre  1997,  n. 449, i quali, fra l'altro, prevedono che le norme
per  l'organizzazione  e  l'esercizio  delle  predette scommesse sono
determinate  con regolamento approvato con decreto del Ministro delle
finanze;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2  giugno  1998,  n.  174, che ha
approvato   il  regolamento  recante  norme  per  l'organizzazione  e
l'esercizio  delle  scommesse  a  totalizzatore  ed  a quota fissa su
competizioni   sportive  organizzate  dal  CONI,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12  luglio  2000, n. 231, recante
modificazioni  ed  integrazioni  al  predetto  decreto ministeriale 2
giugno 1998, n. 174;
  Considerata l'opportunita' di modificare il predetto regolamento n.
231  del 2000, allo scopo di rettificarne una disposizione viziata da
errore materiale;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 4 dicembre 2000;
  Vista  la  comunicazione  n.  3-4450  del 3 aprile 2001, inviata al
Presidente  del Consiglio dei Ministri ai sensi del predetto articolo
17, comma 3, della legge n. 400 del 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  36  del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174,
come  integrato dall'articolo 1, lettera q), del decreto ministeriale
12   luglio   2000,   n.   231,   recante   norme  regolamentari  per
l'organizzazione  e  l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a
quota   fissa  su  competizioni  sportive  organizzate  dal  Comitato
olimpico nazionale italiano - CONI, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  36.  -  1.  Nel  caso  di esito di parita' negli avvenimenti
oggetto  della scommessa, non contemplato come evento pronosticabile,
la  quota  pagata  per la scommessa del singolo evento e' determinata
dalla  quotapattuita compresa la restituzione della posta, divisa per
il  numero  degli  eventi  risultati in parita'; la nuova quota cosi'
determinata e' considerata anche nel calcolo delle multiple nel quale
l'evento e' ricompreso.
  2.  Nel  caso  di  esito di parita' negli avvenimenti oggetto della
scommessa,  per i quali siano state offerte due o tre possibilita' di
vincita,  la  quota  pagata  e'  determinata  moltiplicando  la quota
pattuita  compresa la restituzione della posta, per un coefficiente K
cosi' determinato:
    K  =  1  - [(numero vincite da pagare per effetto della parita' -
vincite offerte)/vincite da pagare per effetto della parita].
  Le nuove quote cosi' determinate sono considerate anche nel calcolo
delle multiple nelle quali l'evento e' ricompreso".
  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e di farlo
osservare.
    Roma, 26 aprile 2001
                                               Il Ministro: Del Turco
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2001
  Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 2 Finanze, foglio n. 13
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - La legge 16 febbraio 1942, n. 426 reca: "Costituzione
          e  ordinamento  del  Comitato  olimpico  nazionale italiano
          (C.O.N.I.).
              - Il  decreto  legislativo  14  aprile  1948,  n.  496,
          recante:  "Disciplina delle attivita' di gioco" detta norme
          per  l'organizzazione el'esercizio dei giochi di abilita' e
          di  concorso  pronostici,  per  i  quali si corrisponda una
          ricompensa  di qualsiasi natura e per la cui partecipazione
          sia richiesto il pagamento di una posta in denaro.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
          1951,  n. 581, reca "Norme regolamentari per l'approvazione
          e  l'esecuzione  del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.
          496, sulla disciplina delle attivita' di gioco".
              - La  legge  23  agosto  1988,  n. 400 reca "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio deiMinistri".
              - Il testo dell'art. 17 e' il seguente:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica  previa  deliberazione  del Consiglio dei
          Ministri  sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro  novanta giorni dalla richiesta possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti  di
          lavoro  dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi,
          sindacali.
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
              - La  legge  28 dicembre 1995, n. 549, reca: "Misure di
          razionalizzazione  della  finanza  pubblica".  Il testo dei
          commi 229, 230 e 231 dell'art. 3 e' il seguente:
              "229.  L'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a
          totalizzatore  e  a  quota  fissa  riservate  al CONI sulle
          competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio
          controllo  puo'  essere  affidata  in concessione a persone
          fisiche,  societa'  ed  altri  enti  che  offrano  adeguate
          garanzie.
              230. Con regolamento approvato con decreto del Ministro
          delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge, sono determinate
          le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse
          di  cui  al  comma  229.  Con tale regolamento, il Ministro
          delle  finanze  puo' stabilire, su richiesta del CONI, che,
          nelle  more  della  effettuazione  delle relative gare, che
          dovranno essere bandite entro il 1998, l'accettazione delle
          scommesse sia effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre
          1999, da parte di concessionari previsti dal regolamento di
          cui  all'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662.  In  tal  caso, il Ministero delle finanze gestisce il
          totalizzatore  nazionale,  attingendo ai proventi derivanti
          dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed
          esercizio  dello  stesso  e  trasmette  ogni  sei  mesi una
          relazione   informativa   alle   Commissioni   parlamentari
          competenti per materia.
              231.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono
          stabilite  le  quote  di prelievo sull'introito lordo delle
          scommesse,  da  destinarsi  al  CONI  al netto dell'imposta
          unica  di  cui  alla  legge  22 dicembre 1951, n. 1379, con
          aliquota   del   5   per  cento,  e  delle  spese  relative
          all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e
          alla  gestione  del  totalizzatore  nazionale. Il CONI deve
          destinare,  d'intesa  con gli enti territoriali competenti,
          una  quota dei proventi netti derivanti dalle scommesse per
          favorire  la diffusione dell'attivita' sportiva, attraverso
          interventi  destinati  ad  infrastrutture  sportive,  anche
          scolastiche,  segnatamente  nelle  zone  piu'  carenti,  in
          particolare  del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi
          aree  urbane,  in  modo  da facilitare la pratica motoria e
          sportiva   di  tutti  i  cittadini  nell'intero  territorio
          nazionale.  Il CONI deve altresi' destinare almeno il 5 per
          cento  dei  suddetti  proventi  alle  attivita' dei settori
          giovanili  ed  allo  sviluppo  dei  vivai  per le attivita'
          agonistiche federali".
              - Il  decreto  ministeriale  2 giugno 1998, n. 174 reca
          "Regolamento   recante   norme   per   l'organizzazione   e
          l'esercizio  delle  scommesse  a  totalizzatore  ed a quota
          fissa  su  competizioni  sportive  organizzate dal CONI, da
          adottare  ai  sensi  dell'art. 3, comma 230, della legge n.
          549 del 1995".
              - Il  decreto  ministeriale 12 luglio 2000, n. 231 reca
          "Regolamento   recante  modificazioni  ed  integrazioni  al
          decreto  ministeriale  2 giugno  1998,  n. 174, concernente
          norme  regolamentari  per  l'organizzazione  e  l'esercizio
          delle   scommesse  a  totalizzatore  e  a  quota  fissa  su
          competizioni  sportive  organizzate  dal  CONI, adottato ai
          sensi dell'art. 3, comma 230, della legge n. 549/1995".
          Note all'art. 1:
              - Il titolo del decreto ministeriale 12 luglio 2000, n.
          231  e'  riportato  nelle  note  alle  premesse.  Il  testo
          dell'art. 1, lettera q) e' il seguente:
              "q)  all'art.  36,  dopo  il  comma  1,  e' aggiunto il
          seguente:
                2.  Nel  caso  di  esito di parita' negli avvenimenti
          oggetto  della  scommessa,  per i quali siano state offerte
          due  o  tre  possibilita'  divincita',  la  quota pagata e'
          determinata  moltiplicando  la  quota  pattuita compresa la
          restituzione   della   posta,   per   un   coefficiente   K
          cosideterminato:
                  K=1  -  (numero vincite da pagare per effetto della
          parita'  -  vincite  offerte/vincite  da pagare per effetto
          della parita).
              Le nuove quote cosi' determinate sono considerate anche
          nel   calcolo   delle  multiple  nelle  quali  l'evento  e'
          ricompreso".