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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2001, n. 190

Regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa, a norma dell'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/07/2013)
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Testo in vigore dal: 7-6-2001
al: 18-7-2013
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visto l'articolo 87, comma 5o, della Costituzione; 
   Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
   Visto l'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
   Visto l'articolo 76 del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.
300; 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,  n.
275; 
   Sentite, in data 12  ottobre  2000,  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative; 
   Vista la preliminare deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 1o dicembre 2000; 
   Udito il parere del Consiglio di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2000; 
   Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del  31
gennaio 2001, 1o febbraio 2001 e 7 febbraio 2001; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 23 febbraio 2001; 
   Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con i Ministri  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali; 
                 E m a n a il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
       Funzioni degli Istituti regionali di ricerca educativa 
   1.  Gli  Istituti  regionali  di  ricerca  educativa,  di  seguito
denominati: "I.R.R.E.", sono  enti  strumentali  dell'amministrazione
della  pubblica  istruzione,  dotati  di  personalita'  giuridica   e
autonomia amministrativa e contabile, a norma  dell'articolo  76  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
   2. Gli I.R.R.E., nel quadro  degli  interventi  programmati  dagli
uffici  scolastici  di  ambito  regionale  e  delle   iniziative   di
innovazione degli ordinamenti scolastici, tenendo anche  conto  delle
esigenze delle  comunita'  e  degli  enti  locali  e  delle  regioni,
svolgono funzioni di supporto alle  istituzioni  scolastiche  e  alle
loro reti e consorzi, nonche' agli uffici dell'amministrazione, anche
di livello sub regionale. Tali funzioni si esplicano in attivita'  di
ricerca  nell'ambito   didattico-pedagogico   e   nell'ambito   della
formazione del personale della scuola, per lo svolgimento delle quali
gli I.R.R.E. si coordinano con l'Istituto nazionale di documentazione
per l'innovazione e la ricerca educativa, con  le  universita'  e  le
altre agenzie formative. 
   3.  Gli  I.R.R.E.   supportano   l'autonomia   delle   istituzioni
scolastiche in modo particolare mediante: 
   a) collaborazioni e partecipazione  attiva  alla  progettazione  e
attuazione  di  programmi  di  ricerca  educativa  e  della  relativa
sperimentazione in tutti gli ambiti di cui all'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 8  marzo  1999,  n.  275,  anche  con
riguardo alle problematiche concernenti  le  minoranze  linguistiche,
l'immigrazione,    l'integrazione    dei    soggetti    svantaggiati,
l'integrazione europea, l'educazione degli adulti  e  la  prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica; 
   b) collaborazioni alla costruzione di percorsi  formativi  per  il
personale della scuola  coerenti  con  le  scelte  di  programmazione
dell'offerta formativa; 
   c)  selezione,  individuazione  e  comunicazione  alle  scuole  di
particolari progetti formativi cui le stesse possono  partecipare  in
Italia e all'estero; 
   d) partecipazione e collaborazione per l'attivazione di un sistema
di scambio di documentazione tra le istituzioni scolastiche; 
   e) collaborazione all'elaborazione di proposte  per  l'innovazione
degli ordinamenti didattici a norma dell'articolo 11 del decreto  del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; 
   f) approfondimento degli obiettivi formativi  e  delle  competenze
connesse  con  i   diversi   curricoli   ai   fini   dell'innovazione
metodologica e disciplinare. 
   4.  Gli  I.R.R.E.  si  coordinano  e  collaborano  con  l'Istituto
nazionale di valutazione del  sistema  dell'istruzione,  al  fine  di
favorire  la  diffusione  delle  metodologie  e  delle  pratiche   di
valutazione e di autovalutazione. 
   5. Gli I.R.R.E., per il  raggiungimento  dei  fini  istituzionali,
possono avvalersi anche delle competenze degli ispettori tecnici. 
             Avvertenza: 
             Il testo delle note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
             Note al preambolo: 
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
             - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
             "Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di
          legge prevista dalla Costituzione, per le  quali  le  leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.". 
             - Si riporta il testo  dell'art.  21,  comma  10,  della
          legge 15 marzo 1997,  n.  59  (delega  al  Governo  per  il
          conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa): 
             "10.  Nell'esercizio  dell'autonomia   organizzativa   e
          didattica  le  istituzioni  scolastiche   realizzano,   sia
          singolarmente  che  in   forme   consorziate,   ampliamenti
          dell'offerta  formativa  che   prevedano   anche   percorsi
          formativi  per  gli  adulti,  iniziative   di   prevenzione
          dell'abbandono e della dispersione  scolastica,  iniziative
          di utilizzazione delle strutture e delle  tecnologie  anche
          in orari extra-scolastici e a fini di raccordo con il mondo
          del  lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a   programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra le regioni  e  l'amministrazione  scolastica,  percorsi
          integrati tra diversi  sistemi  formativi.  Le  istituzioni
          scolastiche autonome  hanno  anche  autonomia  di  ricerca,
          sperimentazione  e  sviluppo  nei   limiti   del   proficuo
          esercizio dell'autonomia  didattica  e  organizzativa.  Gli
          istituti   regionali   di   ricerca,   sperimentazione    e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la biblioteca di documentazione pedagogica e le  scuole  ed
          istituti a carattere atipico di cui alla  parte  I,  titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  sono  riformati  come
          enti finalizzati al supporto delle istituzioni  scolastiche
          autonome.". 
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  76   del   decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59): 
             "Art. 76 (Riordino degli istituti regionali di  ricerca,
          sperimentazione  e  aggiornamento  educativi).  -  1.   Gli
          Istituti   regionali   di   ricerca,   sperimentazione    e
          aggiornamento  educativi  (IRRSAE)  sono   trasformati   in
          Istituti  regionali  di  ricerca  educativa  (IRRE).   Tali
          istituti sono enti strumentali, con personalita' giuridica,
          dell'amministrazione della  pubblica  istruzione  che,  nel
          quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici
          di ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli
          ordinamenti scolastici, svolgono funzioni di supporto  agli
          uffici    dell'amministrazione,    anche     di     livello
          sub-regionale, alle istituzioni scolastiche, alle loro reti
          e consorzi, ai sensi dell'art. 21, com-ma 10,  della  legge
          15 marzo 1997, n. 59. Gli IRRE operano in  coordinamento  e
          collaborazione con l'Istituto nazionale  di  documentazione
          per  l'innovazione  e  la  ricerca  educativa,   l'Istituto
          nazionale per la valutazione del  sistema  dell'istruzione,
          le universita' e con le altre agenzie educative. 
             2. Gli istituti di cui al  comma  1  per  l'espletamento
          delle loro funzioni sono dotati di autonomia amministrativa
          e contabile. Essi svolgono attivita' di ricerca nell'ambito
          didattico-pedagogico e  nell'ambito  della  formazione  del
          personale della scuola,  e  si  coordinano  con  l'Istituto
          nazionale di documentazione per l'innovazione e la  ricerca
          educativa, con  le  universita'  e  con  le  altre  agenzie
          formative. 
             3.  L'organizzazione  amministrativa,  organizzativa   e
          finanziaria   degli   IRRE   e'   definita    dall'apposito
          regolamento di cui all'art. 21 della legge 15  marzo  1997,
          n.  59,  che  ne  individua  gli   organi   di   direzione,
          scientifici e di controllo e i relativi poteri, le  risorse
          di personale e  finanziarie  e  definisce  i  raccordi  con
          l'amministrazione regionale. Si  applica  l'art.  19  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59.". 
             - Il decreto del Presidente  della  Repubblica  8  marzo
          1999, n. 275, reca: "Regolamento recante norme  in  materia
          di  autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,  ai   sensi
          dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.". 
             Note all'art. 1: 
             - Per il testo dell'art. 76 del decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300 si vedano le note al preambolo. 
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  6  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  8   marzo   1999,   n.   275
          (Regolamento recante norme in materia  di  autonomia  delle
          istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della  legge
          15 marzo 1997, n. 59): 
             "Art.  6  (Autonomia  di  ricerca,   sperimentazione   e
          sviluppo). - 1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o
          tra loro  associate,  esercitano  l'autonomia  di  ricerca,
          sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del
          contesto culturale,  sociale  ed  economico  delle  realta'
          locali e curando tra l'altro: 
             a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa; 
             b)  la  formazione   e   l'aggiornamento   culturale   e
          professionale del personale scolastico; 
             c) l'innovazione metodologica e disciplinare; 
             d) la ricerca  didattica  sulle  diverse  valenze  delle
          tecnologie dell'informazione e della comunicazione e  sulla
          loro integrazione nei processi formativi; 
             e) la  documentazione  educativa  e  la  sua  diffusione
          all'interno della scuola; 
             f) gli scambi di informazioni,  esperienze  e  materiali
          didattici; 
             g)  l'integrazione  fra  le  diverse  articolazioni  del
          sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali
          competenti, fra diversi sistemi formativi, ivi compresa  la
          formazione professionale. 
             2. Se il progetto  di  ricerca  e  innovazione  richiede
          modifiche strutturali  che  vanno  oltre  la  flessibilita'
          curricolare   prevista   dall'art.   8,   le    istituzioni
          scolastiche   propongono   iniziative   finalizzate    alle
          innovazioni con le modalita' di cui all'art. 11. 
             3. Ai fini di cui al presente  articolo  le  istituzioni
          scolastiche  sviluppano  e   potenziano   lo   scambio   di
          documentazione e  di  informazioni  attivando  collegamenti
          reciproci, nonche' con il Centro  europeo  dell'educazione,
          la Biblioteca di documentazione pedagogica e  gli  Istituti
          regionali  di  ricerca,  sperimentazione  e   aggiornamento
          educativi;   tali   collegamenti   possono   estendersi   a
          universita' e ad altri  soggetti  pubblici  e  privati  che
          svolgono attivita' di ricerca.". 
             - Si riporta il testo dell'art. 11  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275: 
             "Art. 11 (Iniziative finalizzate all'innovazione). -  1.
          Il Ministro della pubblica istruzione,  anche  su  proposta
          del Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione,  del
          Servizio nazionale per la qualita' dell'istruzione, di  una
          o piu' istituzioni scolastiche,  di  uno  o  piu'  Istituti
          regionali  di  ricerca,  sperimentazione  e   aggiornamenti
          educativi, di una o piu' regioni o enti  locali,  promuove,
          eventualmente  sostenendoli  con   appositi   finanziamenti
          disponibili  negli  ordinari  stanziamenti   di   bilancio,
          progetti in ambito nazionale, regionale e locale,  volti  a
          esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti
          degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione
          fra  sistemi  formativi,  i  processi  di   continuita'   e
          orientamento. Riconosce  altresi'  progetti  di  iniziative
          innovative   delle    singole    istituzioni    scolastiche
          riguardanti gli ordinamenti degli studi quali  disciplinati
          ai sensi dell'art.  8.  Sui  progetti  esprime  il  proprio
          parere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 
             2. I progetti devono  avere  una  durata  predefinita  e
          devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati
          devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla
          base dei quali possono essere definiti  nuovi  curricoli  e
          nuove scansioni  degli  ordinamenti  degli  studi,  con  le
          procedure  di  cui  all'art.  8.   Possono   anche   essere
          riconosciute istituzioni scolastiche che si  caratterizzano
          per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione. 
             3. Le iniziative  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          elaborate e attuate anche nel quadro di accordi adottati  a
          norma dell'art. 2, commi 203 e  seguenti,  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662. 
             4. E' riconosciuta piena validita' agli  studi  compiuti
          dagli alunni nell'ambito delle iniziative di cui  al  comma
          1, secondo criteri di corrispondenza  fissati  con  decreto
          del Ministro  della  pubblica  istruzione  che  promuove  o
          riconosce le iniziative stesse. 
             5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di  revoca
          dei  relativi  decreti,  le  specificita'  ordinamentali  e
          organizzative delle scuole riconosciute ai sensi  dell'art.
          278, comma 5, del decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.
          297.".