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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2001, n. 189

Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato (n. 34, allegato 1, legge 8 marzo 1999, n. 50).

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Testo in vigore dal: 7-6-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
   Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 34;
   Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
   Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827;
   Visto il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955,
n. 72;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica5 giugno 1976, n.
1076;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica5 giugno 1976, n.
1077;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n.
189;
   Vista   la   legge   29   ottobre   1991,  n.  358,  e  successive
modificazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica20 aprile 1994, n.
367;
   Visto  l'articolo  6  del  decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
   Visto l'articolo 17, commi 25 e 26, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica28 aprile 1998, n.
154;
   Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
   Vista  la  preliminare  deliberazione  del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
   Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 18 settembre
2000;
   Acquisito  il  parere  preliminare  reso  dalla  Corte dei conti a
sezioni riunite nell'adunanza del 19 settembre 2000;
   Acquisito  il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
   Ritenuto  di non accogliere l'osservazione formulata dal Consiglio
di  Stato e sostanzialmente ripresa dalla VI Commissione della Camera
dei  deputati  in  ordine alla soppressione del comma 2 dell'articolo
11,   in   quanto   tale   disposizione  si  pone  come  elemento  di
chiarificazione,   anche   ai   fini   dell'interpretazione  organica
dell'articolato   normativo,   circa   i   riflessi   finanziari  del
provvedimento;
   Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 gennaio 2001;
   Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle
finanze,  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
della giustizia e per i beni e le attivita' culturali;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
   1.   Il   presente  regolamento  disciplina  il  procedimento  per
l'alienazione:
   a)  dei  beni  mobili  delle  amministrazioni dello Stato non piu'
utilizzabili  o utilmente conservabili o dei quali le amministrazioni
non  autorizzino  la  cessione  alla  Croce  Rossa  Italiana  per  le
finalita' consentite;
   b)  dei beni mobili confiscati, con eccezione di quelli confiscati
ai  sensi  della  legge 7 marzo 1996, n. 109, e salvo quanto disposto
dal comma 2;
   c)  dei  beni  mobili di terzi rinvenuti in immobili di proprieta'
statale, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di
sessanta giorni dalla notificazione dell'invito da parte dell'Ufficio
del territorio del Ministero delle finanze.
   2.  Nel  rispetto  dei  principi  fissati  dal codice di procedura
penale   per  procedimenti  di  alienazione  di  beni  sequestrati  e
confiscati,  e  ferma  restando  la  particolare  disciplina  di tali
procedimenti,   il  presente  regolamento  si  applica  nei  casi  di
alienazione   di   veicoli,   anche   registrati,  che  si  ritengono
abbandonati  per mancato ritiro da parte del proprietario nel termine
di  tre  mesi  dalla  notificazione dell'obbligo di ritiro, a seguito
dell'applicazione  di  misure  di  sequestro  e  sanzioni  accessorie
previste  dal  codice  della  strada di cui al decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285, e successive modificazioni, salve le garanzie
fissate dal comma 3 dell'articolo 264 del codice di procedura penale.
   3.  Alla notificazione dell'obbligo del ritiro dei beni, di cui al
comma  2,  provvedono  gli  organi  di  polizia  stradale  che  hanno
proceduto  all'accertamento  delle  violazioni,  dalle quali consegue
l'applicazione  delle  sanzioni amministrative accessorie. Gli organi
di  polizia  stradale,  trascorso il periodo di tre mesi senza che il
bene    venga    ritirato,    trasmettono    all'ufficio   competente
all'alienazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, copia del verbale
di  accertamento  della  violazione,  di  applicazione della sanzione
amministrativa   accessoria  e  del  provvedimento  di  dissequestro,
nonche'  la  prova  della  notificazione dell'obbligo del ritiro agli
interessati.
   4.  Non  si  ricorre alla procedura di cui al presente regolamento
per:
   a)  la vendita di armi e armamenti dichiarati fuori uso o superati
per cause tecniche;
   b)  la  vendita dei beni per i quali l'amministrazione competente,
per  ragioni  di  sicurezza  militare  o di ordine pubblico, applichi
procedure speciali di vendita, anche all'estero;
   c)   la   vendita   dei  beni  in  dotazione  alle  rappresentanze
diplomatiche e agli uffici consolari all'estero;
   d)  la  vendita dei beni in dotazione alle amministrazioni statali
ad ordinamento autonomo;
   e) le cessioni onerose tra pubbliche amministrazioni e alienazioni
di titoli e valori mobiliari dello Stato;
   f)   la   vendita   di   equipaggiamenti   o  beni  recanti  segni
identificativi di corpi militari e di polizia.
   5.  Con decreti dei Ministri competenti sono individuati i criteri
per la determinazione delle ragioni di sicurezza militare o di ordine
pubblico  in base alle quali escludere, ai sensi del comma 4, lettera
b),  specificate  categorie  di  beni  mobili  dall'applicazione  del
presente regolamento.
             Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
             Note alle premesse:
             -   L'art.   87,   quinto   comma,  della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica, il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
             -  Si  trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
             "2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
             -  La  legge  8  marzo  1999,  n.  50,  pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   9   marzo   1999,   n.   56,   reca:
          "Delegificazione   e   testi  unici  di  norme  concernenti
          procedimenti  amministrativi  -  Legge  di  semplificazione
          1998".
             -  Si  trascrive il testo del punto n. 34, dell'allegato
          1:
             "34)  Procedimento  per  l'alienazione  di  beni mobili,
          regio  decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 35; decreto del
          Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, art. 2;
          regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, articoli da 361 a 388".
             - Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  23 novembre 1923, n. 275, reca:
          "Nuove  disposizioni  sull'amministrazione del patrimonio e
          sulla contabilita' generale dello Stato".
             -  Il  regio  decreto 23 maggio 1924, n. 827, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  3 giugno 1924, supplemento
          ordinario  n.  130 reca: "Regolamento per l'amministrazione
          del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato".
             -  Il  regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  1o  luglio  1929, n. 151, reca:
          "Approvazione    del    regolamento    sui    servizi   del
          provveditorato generale dello Stato".
             -  Il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio
          1955,  n.  72, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo
          1955,  n. 62, reca: "Decentramento di servizi del Ministero
          delle finanze".
             -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 5 giugno
          1976,  n.  1076,  pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  del  2  settembre  1977,  n. 239 reca:
          "Approvazione  del  regolamento  per l'amministrazione e la
          contabilita'  degli organismi dell'Esercito, della Marina e
          dell'Aeronautica".
             -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 5 giugno
          1976,  n.  1077,  pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta   Ufficiale   2  settembre  1977,  n.  239,  reca:
          "Approvazione   del  regolamento  per  gli  stabilimenti  e
          arsenali militari a carattere industriale".
             -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 20 marzo
          1986,  n.  189,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta   Ufficiale   19   maggio   1986,  n.  114,  reca:
          "Approvazione  del  regolamento  di  amministrazione per la
          Guardia di finanza".
             -  La  legge  29  ottobre 1991, n. 358, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  dell'11  novembre  1991, n. 264, reca:
          "Norme   per   la   ristrutturazione  del  Ministero  delle
          finanze".
             -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 27 marzo
          1992, n. 287, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio
          1992, n. 116 supplemento ordinario reca: "Regolamento degli
          uffici e del personale del Ministero delle finanze".
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
          1994,  n.  367,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13
          giugno   1994,   n.   136   supplemento   ordinario   reca:
          "Regolamento  recante semplificazione e accelerazione delle
          procedure di spesa e contabili".
             -  Il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  31  dicembre  1996,  n.  305, e
          convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla legge 28
          febbraio  1997, n. 30 (Gazzetta Ufficiale 1o marzo 1997, n.
          50),  reca:  "Disposizioni  urgenti  in materia tributaria,
          finanziaria  e  contabile  a completamento della manovra di
          finanza pubblica per l'anno 1997". Si trascrive l'art. 6:
             "Art.  6  (Altre  disposizioni  in  materia di contrasto
          all'evasione,   di   beni   e  diritti  dello  Stato  e  di
          funzionamento   dell'amministrazione   finanziaria).  -  1.
          (Omissis).
             2. Il Ministero delle finanze puo' affidare le attivita'
          di    recupero,    deposito,   redazione   dell'inventario,
          alienazione  e  rottamazione  di  beni  mobili  iscritti in
          pubblici  registri  oggetto  di provvedimento definitivo di
          confisca amministrativa ad uno o piu' concessionari. Per la
          scelta  del  concessionario  si applicano, in ogni caso, le
          disposizioni  di  cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,
          n.  157,  in  materia  di  appalti  pubblici  di servizi. I
          rapporti tra il Ministero delle finanze e il concessionario
          sono  disciplinati  da  apposita convenzione onerosa per il
          concessionario   medesimo,   conforme   allo   schema  tipo
          approvato con decreto del Ministro delle finanze.
             3. (Omissis).
             3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno efficacia
          a decorrere dal 1o gennaio 1997.
             4. Gli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n.
          633,  riguardanti  l'imposizione  di  un  diritto demaniale
          sugli  incassi  derivanti da rappresentazioni, esecuzioni e
          radiodiffusioni   di   opere   di  pubblico  dominio,  sono
          abrogati.
             5.  L'attivita'  degli  uffici  finanziari  di  cui alle
          tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica
          26  ottobre  1972,  n.  644, e non ancora soppressi a norma
          dell'art.  l dello stesso decreto n. 644 del 1972, continua
          ad  esplicarsi  fino  a data da determinare con decreto del
          Ministro delle finanze.
             6.  Per  il  pagamento  del compenso a favore dei centri
          autorizzati  di  assistenza fiscale, previsto dall'art. 78,
          comma  22,  della  legge 30 dicembre 1991, n. 413, a valere
          sul  capitolo n. 3479 del Ministero delle finanze, relativo
          alla  assistenza prestata nel 1996 ai lavoratori dipendenti
          e  pensionati,  trovano applicazione le disposizioni di cui
          all'art.  62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
          331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
          1993,  n.  427,  che  prevedono  l'erogazione  del predetto
          compenso direttamente dalla amministrazione finanziaria.
             6-bis. (Omissis)".
             -  La  legge  15  maggio  1997, n. 127, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  17  maggio  1997,  n. 113, supplemento
          ordinario,   reca:   "Misure  urgenti  per  lo  snellimento
          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di
          decisione  e  di controllo". Si trascrivono i commi 25 e 26
          dell'art. 17:
             "25.  Il  parere  del Consiglio di Stato e' richiesto in
          via obbligatoria:
             a)  per  l'emanazione degli atti normativi del Governo e
          dei  singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  nonche'  per l'emanazione di testi
          unici;
             b)   per   la  decisione  dei  ricorsi  straordinari  al
          Presidente della Repubblica;
             c)  sugli  schemi  generali di contratti-tipo, accordi e
          convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri".
             "26.  E' abrogata ogni diversa disposizione di legge che
          preveda   il   parere   del   Consiglio  di  Stato  in  via
          obbligatoria.  Resta  fermo il combinato disposto dell'art.
          2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art.
          33  del  testo  unico  delle  leggi sul Consiglio di Stato,
          approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054".
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
          1998,  n.  38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo
          1998, n. 58, reca: "Regolamento recante le attribuzioni dei
          dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  nonche' disposizioni in materia
          di  organizzazione  e  di  personale,  a norma dell'art. 7,
          comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94".
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
          1998, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio
          1998,    n.   116,   reca:   "Regolamento   recante   norme
          sull'articolazione  organizzativa  e le dotazioni organiche
          dei  dipartimenti  del Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma
          3, della legge 3 aprile 1997, n. 94".
             -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203
          supplemento  ordinario,  reca: "Riforma dell'organizzazione
          del  Governo,  a  norma  dell'art.  11 della legge 15 marzo
          1997, n. 59".
             Note all'art. 1:
             -  La  legge  7  marzo  1996,  n.  109, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1996, n. 58, reca: "Disposizioni
          in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o
          confiscati.  Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
          all'art.  3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione
          dell'art.  4  del  decreto-legge  14  giugno  1989, n. 230,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989,
          n. 282".
             -  Il  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992 n. 114
          supplemento ordinario, reca: "Nuovo codice della strada".
             -  Si  trascrive  l'art.  264  del  codice  di procedura
          penale:
             "Art.    264   (Provvedimenti   in   caso   di   mancata
          restituzione).  -  1.  Dopo  un  anno  dal giorno in cui la
          sentenza  e'  divenuta  inoppugnabile,  se  la richiesta di
          restituzione  non e' stata proposta o e' stata respinta, il
          giudice   dell'esecuzione  dispone  con  ordinanza  che  il
          denaro,  i  titoli  al portatore, quelli emessi o garantiti
          dallo  Stato  anche se non al portatore e i valori di bollo
          siano depositati nell'ufficio del registro del luogo. Negli
          altri  casi,  ordina la vendita delle cose, secondo la loro
          qualita',  nelle  pubbliche  borse  o all'asta pubblica, da
          eseguirsi  a cura della cancelleria. Tuttavia, se tali cose
          hanno  interesse  scientifico ovvero pregio di antichita' o
          di  arte,  ne  e'  ordinata  la consegna al Ministero della
          giustizia.
             2.  L'autorita'  giudiziaria  puo'  disporre  la vendita
          anche   prima   del   termine   indicato   nel  comma  1  o
          immediatamente  dopo  il  sequestro, se le cose non possono
          essere  custodite  senza pericolo di deterioramento o senza
          rilevante dispendio.
             3.  La  somma  ricavata  dalla  vendita  e'  versata  in
          deposito  giudiziale nell'ufficio postale del luogo. Questa
          somma  e i valori depositati presso l'ufficio del registro,
          dedotte le spese indicate nell'art. 265, sono devoluti dopo
          due  anni alla cassa delle ammende se nessuno ha provato di
          avervi diritto".