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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2001, n. 187

Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-6-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2018)
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Testo in vigore dal: 6-6-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la  legge  22  febbraio  1994,  n.  146,  ed  in  particolare
l'articolo 50,  il  quale  prevede  che,  con  la  procedura  di  cui
all'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo  1989,  n.  86,  possono
essere emanate norme regolamentari per rivedere la  produzione  e  la
commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e  non,  anche
se disciplinati con legge; 
  Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 27  febbraio  1996,  n.
209; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155; 
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo
48, il quale stabilisce, tra l'altro, che le disposizioni concernenti
la produzione e la commercializzazione degli sfarinati e delle  paste
alimentari di cui alla legge n. 580 del  1967  non  si  applicano  ai
prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli  altri  Stati
membri dell'Unione europea o negli altri Paesi  contraenti  l'Accordo
sullo spazio economico europeo, introdotti e  posti  in  vendita  nel
territorio nazionale; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in  particolare  l'articolo
20-bis, il quale  stabilisce,  tra  l'altro,  che  i  regolamenti  di
delegificazione   possono   disciplinare   anche    i    procedimenti
amministrativi che prevedono obblighi la cui  violazione  costituisce
illecito amministrativo e possono, in tale  caso,  se  riproducono  i
predetti obblighi, contenere  apposite  disposizioni  di  rinvio  per
applicare le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative
alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate; 
  Vista la notifica alla  Commissione  europea  effettuata  ai  sensi
della direttiva del Consiglio n. 98/34/CE; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi  nelle  adunanze  del  22  febbraio
1999, del 10 maggio 1999 e del 4 dicembre 2000; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 gennaio 2001; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e  del
commercio con l'estero, di concerto con i Ministri  della  giustizia,
delle finanze, delle politiche agricole e forestali e della sanita'; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                       Farine di grano tenero 
  1. E' denominato "farina di  grano  tenero"  il  prodotto  ottenuto
dalla macinazione  e  conseguente  abburattamento  del  grano  tenero
liberato dalle sostanze estranee e dalle impurita'. 
  2. E' denominato "farina integrale di  grano  tenero"  il  prodotto
ottenuto direttamente dalla macinazione  del  grano  tenero  liberato
dalle sostanze estranee e dalle impurita'. 
  3. Le farine di cui ai commi 1 e  2  destinate  al  commercio  sono
prodotte nei tipi e con le caratteristiche seguenti: 
 
    

+--------------+----------+----------------------------------+
|              |          | Su cento parti di sostanza secca |
+--------------+----------+----------------------------------+
|Tipo e        |          |                   |              |
|Denominazione |Umidita ' |     Ceneri        |              |
|              |          |-------------------|Proteine min. |
|              |massima % | minimo | massimo  |(azoto x 5,70)|
+--------------+----------+-------------------+--------------+
|Farina di gra-|          |        |          |              |
|no tenero tipo| 14,50    |    -   |  0,55    |   9,00       |
|00            |          |        |          |              |
+--------------+----------+--------+----------+--------------+
|Farina di gra-|          |        |          |              |
|no tenero tipo| 14,50    |    -   |  0,65    |  11,00       |
|0             |          |        |          |              |
+--------------+----------+--------+----------+--------------+
|Farina di gra-|          |        |          |              |
|no tenero tipo| 14,50    |    -   |  0,80    |  12,00       |
|1             |          |        |          |              |
+--------------+----------+--------+----------+--------------+
|Farina di gra-|          |        |          |              |
|no tenero tipo| 14,50    |    -   |  0,95    |  12,00       |
|2             |          |        |          |              |
+--------------+----------+--------+----------+--------------+
|Farina inte-  |          |        |          |              |
|grale di gra- | 14,50    |  1,30  |  1,70    |  12,00       |
|no tenero     |          |        |          |              |
+--------------+----------+--------+----------+--------------+

    
  4. Le disposizioni  del  comma  3  non  si  applicano  alle  farine
destinate ad utilizzazioni diverse dalla panificazione. 
  5. La farina tipo 00 puo' essere  prodotta  anche  sotto  forma  di
sfarinato granulare (granito). 
  6. Nella farina tipo 1 le ceneri non possono contenere  piu'  dello
0,3 per cento di parte insolubile in acido cloridrico. 
  7. E' tollerata l'immissione al consumo di farine di  grano  tenero
con tenore di umidita' fino al 15,50  per  cento,  a  condizione  che
sulla relativa etichetta figuri la dicitura  umidita'  massima  15,50
per cento. 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - La  legge  23 agosto  1988, n. 400, reca: "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri".
              - L'art. 17, comma 2, della citata legge, cosi' recita:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              - La    legge   22 febbraio   1994,   n.   146,   reca:
          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge  comunitaria  1993.".  L'art.  50 della citata legge,
          cosi' recita:
              "Art.  50  (Regolamentazione  dei  prodotti).  -  1. Il
          Governo  emana,  con uno o piu' regolamenti, norme intese a
          rivedere   e  riordinare  la  materia  della  produzione  e
          commercializzazione  dei  prodotti  alimentari conservati e
          non, anche se disciplinata con legge.
              2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la
          procedura  prevista  dall'art.  4,  comma  5,  della  legge
          9 marzo 1989, n. 86.
              3. La disciplina della produzione e commercializzazione
          dei prodotti alimentari conservati o trasformati:
                a) si  conforma  ai  principi e alle norme di diritto
          comunitario   con   particolare   riferimento  alla  libera
          circolazione  delle  merci,  tenuto  conto dell'art. 36 del
          Trattato istitutivo della Comunita' economica europea;
                b) tutela   gli   interessi   relativi  alla  salute,
          all'ambiente,   alla  protezione  del  consumatore  e  alla
          qualita'  dei  prodotti,  alla  sanita' degli animali e dei
          vegetali,   nel  rispetto  dei  principi  ispiratori  della
          legislazione vigente.
              4.  In  applicazione di quanto stabilito al comma 1, le
          disposizioni  vigenti in contrasto con la norma generale di
          cui  alla  lettera  a)  del comma 3 saranno abrogate oppure
          modificate  o sostituite in attuazione della norma generale
          di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.
              5.  I regolamenti di cui al comma 1 possono demandare a
          decreti  ministeriali,  da  adottare ai sensi dell'art. 17,
          commi  3  e  4,  della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, la
          emanazione di regole tecniche.".
              - La  legge  9 marzo 1989, n. 86, reca: "Norme generali
          sulla  partecipazione  dell'Italia  al  processo  normativo
          comunitario  e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
          comunitari".  L'art.  4, comma 5, della citata legge, cosi'
          recita:
              "5. Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le
          procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          o   del  Ministro  per  il  coordinamento  delle  politiche
          comunitarie  da lui delegato, entro quattro mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della legge comunitaria. In questa
          ipotesi  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  deve essere
          espresso  entro  quaranta  giorni  dalla richiesta. Decorso
          tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di
          detto parere.".
              - La legge 4 luglio 1967, n. 580, reca: "Disciplina per
          la  lavorazione  e  commercio dei cereali, degli sfarinati,
          del pane e delle paste alimentari".
              - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca:
          "Attuazione   delle   direttive   89/395/CEE  e  89/396/CEE
          concernenti   l'etichettatura,   la   presentazione   e  la
          pubblicita' dei prodotti alimentari".
              - Il  decreto  del  Ministro  della Sanita' 27 febbraio
          1996,  n. 209, reca: "Regolamento concernente la disciplina
          degli  additivi  alimentari consentiti nella preparazione e
          per   la   conservazione   delle   sostanze  alimentari  in
          attuazione   delle  direttive  numeri  94/34/CE,  94/35/CE,
          94/36/CE, 95/2/CE e 95/31/CE.
              - Il  decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, reca:
          "Attuazione  delle  direttive  numeri  93/43/CEE  e 96/3/CE
          concernenti l'igiene dei prodotti alimenari".
              - La  legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee,  (legge  comunitaria
          1995-1997)".
              - L'art. 48 della citata legge, cosi' recita:
              "Art.  48  (Prodotti  alimentari). - 1. Le disposizioni
          concernenti    gli    ingredienti,    la   composizione   e
          l'etichettatura  dei prodotti alimentari, di cui alla legge
          4 luglio  1967, n. 580 sulla lavorazione e il commercio dei
          cereali,   degli   sfarinati,   del   pane  e  delle  paste
          alimentari,   non   si  applicano  ai  prodotti  alimentari
          legalmente  fabbricati e commercializzati negli altri Stati
          membri  dell'Unione  europea o negli altri Paesi contraenti
          l'Accordo  sullo  spazio  economico  europeo,  introdotti e
          posti in vendita nel territorio nazionale.
              2. L'etichettatura dei prodotti di cui al comina 1 deve
          essere  conforme alle disposizioni previste dalla direttiva
          79/112/CE del Consiglio, e successive modificazioni.
              3.  I  prodotti  alimentari che contengano in qualunque
          forma  organismi  manipolati  geneticamente  o loro parti o
          derivati   devono   essere   chiaramente   individuati  dal
          consumatore  attraverso  l'etichettatura che deve riportare
          in  maniera  ben  leggibile  l'indicazione  che il prodotto
          alimentare  contiene  organismi  geneticamente modificati o
          loro parti o derivati.".
              - La  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  reca: "Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa".
          L'art. 20-bis della citata legge, cosi' recita:
              "Art.  20-bis.  -  1.  I regolamenti di delegificazione
          possono  disciplinare  anche  i procedimenti amministrativi
          che   prevedono  obblighi  la  cui  violazione  costituisce
          illecito   amministrativo   e   possono,   in   tale  caso,
          alternativamente:
                a) eliminare  detti  obblighi,  ritenuti  superflui o
          inadeguati    alle    esigenze   di   semplificazione   del
          procedimento;  detta  eliminazione  comporta  l'abrogazione
          della corrispondente sanzione amministrativa;
                b) riprodurre  i  predetti obblighi; in tale ipotesi,
          le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative
          si  applicano  alle  violazioni  delle corrispondenti norme
          delegificate,   secondo  apposite  disposizioni  di  rinvio
          contenute nei regolamenti di semplificazione.".
              - La direttiva 98/34/CE e' pubblicata in GUCE L 204 del
          21 luglio 1998.