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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 9 febbraio 2001, n. 167

Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/08/2002)
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Testo in vigore dal:  25-5-2001 al: 4-9-2002
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IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Ritenuto necessario procedere ad adottare una disciplina che regoli la erogazione delle somme destinate al settore della danza nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 128 dell'11 gennaio 2001;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Intervento finanziario per le attività di danza
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito definito "l'Amministrazione", eroga contributi ai soggetti che svolgono attività di danza, in corrispondenza degli stanziamenti destinati alla danza dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito "il Fondo", di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:
a) favorire l'eccellenza artistica e il costante rinnovamento della danza, e consentire ad un pubblico il più ampio possibile di accedere a tale esperienza;
b) promuovere nella produzione della danza la qualità, l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;
c) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
d) promuovere la conservazione, il recupero e la valorizzazione del repertorio classico della danza;
e) incentivare forme di creazione artistica interdisciplinare, tendenti alla contaminazione dei linguaggi espressivi;
f) sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo;
g) incentivare la distribuzione e la diffusione della danza;
h) avvicinare nuovo pubblico alla danza con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;
i) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative di danza e l'avvicendarsi di compagnie nelle aree meno servite;
l) sostenere la proiezione internazionale della danza italiana, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi esteri.
2. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, le attività di danza considerate sono quelle relative alla produzione, distribuzione, esercizio, promozione e perfezionamento professionale, nonché a rassegne e festival.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Note alle premesse:
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, dispone:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4-4-bis. (Omissis)".
- L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990, dispone:
"Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma l, deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".
- La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 4 maggio 1985.
- Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante "Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1998.
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.
- Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134" è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1999.
- La legge 14 agosto 1967, n. 800, recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 16 settembre 1967.
Nota all'art. 1:
- Per la legge 30 aprile 1985, n. 163, si veda in note alle premesse.