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DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n. 158

Disposizioni urgenti n materia pensionistica e di ammortizzatori sociali.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-5-2001.
Decreto-Legge convertito dalla L. 2 luglio 2001, n. 248 (in G.U. 03/07/2001, n.152).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2001)
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Testo in vigore dal: 5-5-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire in
materia  di diritto di opzione di cui all'articolo 2, comma 18, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, regolandone i termini per l'esercizio ed
i    criteri    di   determinazione   del   conseguente   trattamento
pensionistico,   nonche'   di  consentire  l'accesso  al  trattamento
pensionistico  per  coloro  che  abbiano  esercitato  tale diritto di
opzione  antecedentemente  al differimento del termine dal 1o gennaio
2001  al  1o  gennaio  2003  operato dall'articolo 69, comma 6, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
adottare  interventi  in  materia  di  sussidiazione del reddito, per
fronteggiare  situazioni  di  grave  crisi  occupazionale  ovvero per
consentire la ricollocazione dei lavoratori;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 maggio 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
Disposizioni in materia di opzione per la liquidazione del
trattamento pensionistico esclusivamente  con  le  regole del sistema
                            contributivo
  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n.  180,  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: "Gli anni di
contribuzione antecedenti il periodo di riferimento di cui al comma 5
sono   valutati   ponderandoli   con   il   rapporto  tra  l'aliquota
contributiva  vigente  in  ciascun  anno  e  la  media delle aliquote
contributive  vigenti  nei  dieci anni precedenti quello in cui viene
esercitata  l'opzione.  Per  i dipendenti dello Stato si applicano le
aliquote  contributive  vigenti  presso  il fondo pensioni lavoratori
dipendenti dell'INPS.".
  2.  Al  comma  6  dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' soppresso l'ultimo periodo.
  3.  La  disposizione di cui al comma 1 ha effetto in riferimento ai
trattamenti liquidati a seguito dell'esercizio del diritto di opzione
operante a decorrere dal 1o gennaio 2001.