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LEGGE 24 marzo 2001, n. 127

Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali.

note: Entarta in vigore della legge: 20-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2003)
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Testo in vigore dal: 22-2-2003
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1

  1.  I  decreti  legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere
b),  numeri  2),  3),  4),  5) e 6), c), d), e), i), l), n), ed o), e
all'articolo  2  della  legge  31 dicembre 1996, n. 676, e successive
modificazioni,  in  materia  di  trattamento dei dati personali, sono
emanati  entro  il  31  dicembre  2001, sulla base dei principi e dei
criteri direttivi indicati nella medesima legge.
  2.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 1, sono emanati previo
parere  delle  Commissioni  permanenti  del Senato della Repubblica e
della  Camera  dei  deputati  competenti  per  materia.  Il parere e'
espresso    entro    trenta   giorni   dalla   richiesta,   indicando
specificamente  le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti
ai   principi  e  ai  criteri  direttivi  contenuti  nella  legge  di
delegazione.
  3.   Il  Governo  procede  comunque  alla  emanazione  dei  decreti
legislativi  qualora  il  parere non sia espresso entro trenta giorni
dalla richiesta.
  4.  ((Il Governo, al fine di consentire il previo recepimento della
direttiva  2002/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali, emana, entro
diciotto  mesi)) dallo scadere del termine di cui al comma 1 e previa
acquisizione  dei  pareri  previsti  nel comma 2, da esprimersi entro
sessanta giorni dalla richiesta, un testo unico delle disposizioni in
materia  di  tutela  delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al
trattamento   dei  dati  personali  e  delle  disposizioni  connesse,
coordinandovi  le  norme  vigenti  ed  apportando  alle  medesime  le
integrazioni  e  modificazioni necessarie al predetto coordinamento o
per assicurarne la migliore attuazione.
  5.  Il  Governo  procede  comunque  alla emanazione del testo unico
qualora  il  parere  non  sia  espresso  entro  sessanta giorni dalla
richiesta.