stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 5 aprile 2001, n. 98

Modifica dei termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti contro la personalità dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 5/4/2001.
Decreto-Legge convertito dalla L. 14 maggio 2001, n. 196 (in G.U. 26/05/2001, n.121).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/05/2001)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 5-4-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere con
lo  strumento  della  decretazione d'urgenza, anche in considerazione
dell'attuale  stato  di  scioglimento della Camera dei deputati e del
Senato  della  Repubblica, alla modifica degli articoli 406 e 407 del
codice di procedura penale relativamente ai termini di durata massima
delle  indagini  preliminari  riguardanti taluni delitti commessi per
finalita' di terrorismo o di eversione, al fine di evitare pregiudizi
alle investigazioni volte all'accertamento di gravi delitti contro la
personalita' dello Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 aprile 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Nell'articolo 406, comma 5-bis, del codice di procedura penale,
le parole: "e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 7-bis", sono
sostituite  dalle  parole: "e nell'articolo 407, comma 2, lettera a),
numeri 4 e 7-bis.".
  2.  Nell'articolo  407,  comma  2,  lettera a), n. 4, del codice di
procedura  penale, dopo le parole: "o nel massimo a dieci anni", sono
inserite  le  parole:  ",  nonche'  delitti di cui agli articoli 270,
terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice
penale;".