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DECRETO-LEGGE 5 aprile 2001, n. 98

Modifica dei termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti contro la personalità dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 5/4/2001.
Decreto-Legge convertito dalla L. 14 maggio 2001, n. 196 (in G.U. 26/05/2001, n.121).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/05/2001)
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Testo in vigore dal:  5-4-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere con lo strumento della decretazione d'urgenza, anche in considerazione dell'attuale stato di scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, alla modifica degli articoli 406 e 407 del codice di procedura penale relativamente ai termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione, al fine di evitare pregiudizi alle investigazioni volte all'accertamento di gravi delitti contro la personalità dello Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Nell'articolo 406, comma 5-bis, del codice di procedura penale, le parole: "e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 7-bis", sono sostituite dalle parole: "e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7-bis.".
2. Nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice di procedura penale, dopo le parole: "o nel massimo a dieci anni", sono inserite le parole: ", nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;".