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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2001, n. 67

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2017)
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Testo in vigore dal: 10-4-2001
al: 4-6-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
   Vista  la  legge  6  marzo  1992,  n.  216,  di  conversione,  con
modificazioni,  del  decreto-legge  7  gennaio  2991,  n.  5,  ed  in
particolare l'articolo 3;
   Vista  la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo
9,   comma   1,   recante  delega  al  Governo  per  l'emanazione  di
disposizioni  integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo 12
maggio  1995,  n. 199, sul riordino dei ruoli, modifica alle norme di
reclutamento,  stato ed avanzamento del personale non direttivo e non
dirigente del Corpo della Guardia di finanza;
   Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001), ed in particolare l'articolo 50;
   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
   Acquisito il parere dell'organismo di rappresentanza del personale
militare;
   Vista  la  preliminare  deliberazione  del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;
   Acquisito  il parere delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
   Ritenuto   di  poter  accogliere  le  condizioni  formulate  dalle
competenti  Commissioni parlamentari solo nelle parti compatibili con
le risorse finanziarie disponibili;
   Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 febbraio 2001;
   Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con i
Ministri  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
per la funzione pubblica, dell'interno, della difesa, della giustizia
e delle politiche agricole e forestali;

                                EMANA

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                            (Generalita)

   1.  Le  disposizioni  contenute  nel decreto legislativo 12 maggio
1995,  n.  199, concernente "attuazione dell'articolo 3 della legge 6
marzo  1992,  n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza", di
seguito  denominato  "decreto  di  inquadramento",  sono modificate a
norma dei seguenti articoli.
          AVVERTENZA:
          -  Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3, del T.U. delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note al titolo:

          - La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante "Delega al Governo
          in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo
          forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e
          della  Polizia  di Stato. Norme in materia di coordinamento
          delle  Forze  di  polizia",  e'  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale  del  4  aprile  2000, n. 79; si riporta il testo
          dell'art. 9:
          "Art. 9 (Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni
          integrative e correttive dei D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196,
          D.Lgs.  12  maggio  1995, n. 197, D.Lgs. 12 maggio 1995, n.
          198  e  D.Lgs  12 maggio 1995, n. 199, 28 novembre 1997, n.
          464, e 30 dicembre 1997, n. 490).
          1.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre
          2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o
          piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
          correttive  dei  D.Lgs.  12  maggio 1995, n. 196, D.Lgs. 12
          maggio 1995, n. 197. D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198 e D.Lgs.
          12 maggio 1995, n. 199, attenendosi ai principi, ai criteri
          direttivi  e  alle  procedure  di  cui all'articolo 3 della
          legge 6 marzo 1992, n. 216 (il termine ivi sancito e' stato
          successivamente  prorogato  al  28  febbraio 2001, ai sensi
          dell'art.  50  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il
          testo vgs. nota alle premesse).
          2.  Il Governo e' delegato altresi' ad emanare, entro il 30
          giugno  2000  e  senza  oneri  a  carico del bilancio dello
          Stato,  uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
          integrative  e  correttive  dei D.Lgs. 28 novembre l997, n.
          464,  e  D.Lgs.  30  dicembre  1997, n. 490, attenendosi ai
          principi,  ai  criteri  direttivi  e alle procedure di cui,
          rispettivamente,  all'articolo 1, commi 1, lettera a), e 2,
          della  legge  28  dicembre  l995, n. 549, e all'articolo 1,
          commi 96, 97 e 100, della legge 23 dicembre 1991, n. 662".
          -  Il  decreto  legislativo  12  maggio  1995, n. 199, reca
          "Attuazione  dell'art.  3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
          in   materia  di  nuovo  inquadramento  del  personale  non
          direttivo  e  non  dirigente  del  Corpo  della  Guardia di
          finanza", e' stato pubblicato in supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  27  maggio  1995, n. 122, per il testo
          dell'art.  3,  della  legge 6 marzo l992, n. 216, vgs. note
          alle premesse.

          Note alle premesse:

          -  Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e' il
          seguente:
          "Art.  76.  L'esercizio della funzione legislativa non puo'
          essere  delegato  al  Governo  se non con determinazione di
          principi  e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
          e per oggetti definiti".
          "Art.  87.  Il Presidente della Repubblica e' il capo dello
          Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
          Puo' inviate messaggi alle Camere.
          Indice  le  elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
          Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge
          di iniziativa del Governo.
          Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge
          e i regolamenti.
          Indice  il  referendum  popolare  nei  casi  previsti dalla
          Costituzione.
          Nomina,  nei  casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
          Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
          trattati    internazionali,    previa,    quando   occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
          Ha  il  comando  delle  Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
          Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
          Puo' concedere grazia e commutare le pene.
          Conferisce le onorificenze della Repubblica".
          -  La  legge  6  marzo  1992, n. 216, reca: "Conversione in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992,
          n.  5,  recante autorizzazione di spesa per la perequazione
          del  trattamento  economico dei sottufficiali dell'Arma dei
          carabinieri   in   relazione   alla  sentenza  della  Corte
          costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione
          di   giudicati,   nonche'   perequazione   dei  trattamenti
          economici   relativi   al  personale  delle  corrispondenti
          categorie delle altre Forze di polizia.
          Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto
          di  impiego  delle  Forze  di polizia e del personale delle
          Forze   armate  nonche'  per  il  riordino  delle  relative
          carriere,   attribuzioni   e   trattamenti  economici",  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1992, n. 56: si
          riporta il testo dell'art. 3:
          "Art.  3.  -  1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
          emanare,   entro   il   31   dicembre  1992,  su  proposta,
          rispettivamente,  dei  Ministri dell'interno, della difesa,
          delle  finanze  di  grazia e giustizia e dell'agricoltura e
          delle  foreste,  di concerto con i Ministri per la funzione
          pubblica  e  del  tesoro, decreti legislativi contenenti le
          necessarie  modificazioni  agli  ordinamenti  del personale
          indicato  nell'articolo  2,  comma  1,  con  esclusione dei
          dirigenti  e  direttivi  e  gradi  corrispondenti,  per  il
          riordino   delle   carriere,   delle   attribuzioni  e  dei
          trattamenti   economici,   allo  scopo  di  conseguire  una
          disciplina  omogenea,  fermi  restando i rispettivi compiti
          istituzionali,  le  norme fondamentali di stato, nonche' le
          attribuzioni   delle   autorita'   di  pubblica  sicurezza,
          previsti  dalle  vigenti  disposizioni  di  legge.  Per  il
          personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono
          adottati  sempre su proposta dei Ministri interessati e con
          la concertazione del Ministro dell'interno.
          2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle
          organizzazioni    sindacali   del   personale   interessato
          maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale e agli
          organismi di rappresentanza del personale militare, perche'
          possano  esprimere  il  proprio  parere entro il termine di
          trenta   giorni   dalla   ricezione  degli  schemi  stessi,
          trascorso  il  quale  il parere si intende favorevole. Essi
          saranno,  inoltre,  trasmessi,  almeno tre mesi prima della
          scadenza  del  termine  di  cui  al  comma  1 al Parlamento
          affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera
          dei  deputati  e  del  Senato della Repubblica esprimano il
          proprio parere secondo le modalita' di cui all'articolo 24,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
          3.   Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  i  decreti
          legislativi   potranno   prevedere   che   la   sostanziale
          equiordinazione  dei  compiti  e  dei  connessi trattamenti
          economici  sia conseguita attraverso la revisione di ruoli,
          gradi  e  qualifiche  e,  ove  occorra,  anche  mediante la
          soppressione   di   qualifiche  o  gradi,  ovvero  mediante
          l'istituzione  di  nuovi  ruoli,  qualifiche  o  gradi  con
          determinazione  delle  relative  dotazioni organiche, ferme
          restando  le  dotazioni organiche complessive previste alla
          data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna
          Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti
          legislativi  potranno  prevedere  che:  a)  per l'accesso a
          determinati   ruoli,   gradi   e   qualifiche,  ovvero  per
          l'attribuzione  di  specifiche  funzioni  sia  stabilito il
          superamento  di  un  concorso pubblico, per esami, al quale
          sono  ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo
          di  studio di scuola media di secondo grado; b) l'accesso a
          ruoli,  gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al
          limite  massimo  del  30  percento  dei posti disponibili e
          mediante   concorso   interno,  per  titoli  ed  esami,  al
          personale   appartenente   al   ruolo,  grado  o  qualifica
          immediatamente   sottostante  in  possesso  di  determinate
          anzianita'  di  servizio,  anche  se  privo  del prescritto
          titolo   di   studio.   Il   limite  predetto  puo'  essere
          diversamente  definito  per il solo accesso dai ruoli degli
          assistenti   e   degli   agenti   ed  equiparati  a  quello
          immediatamente    superiore.   Con   i   medesimi   decreti
          legislativi   saranno   altresi'   previste  le  occorrenti
          disposizioni transitorie.
          4.  Al  personale che, alla data di entrata in vigore della
          presente legge, riveste la qualifica di agente o equiparata
          e'   attribuito,  a  decorrere  dal  1o  gennaio  1993,  il
          trattamento   economico   corrispondente   al   V   livello
          retributivo.  A  decorrere  dalla  stessa  data  e' inoltre
          attribuito  il  trattamento  economico corrispondente al VI
          livello  retributivo  agli  assistenti capo o equiparati in
          possesso   della   qualifica   di   ufficiale   di  polizia
          giudiziaria,  previa collocazione degli stessi in posizione
          transitoria  fino alla istituzione di apposito ruolo, anche
          ad  esaurimento.  Al  personale con qualifica di agente, di
          agente  scelto  e  di  assistente capo ufficiale di polizia
          giudiziaria   e   con  qualifiche  o  gradi  equiparati  e'
          corrisposta,  per  l'anno  1992,  una  somma una tantum non
          superiore a L. 500.000 per ciascuno.
          5.  Fermo  restando  quanto  stabilito dal comma 4, l'onere
          relativo  all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
          1  e  3  non  puo'  superare  il  limite di spesa di 30.000
          milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993".
          -  Per  il testo dell'art. 9, comma l, della legge 31 marzo
          2000, n. 78, vgs. note al titolo.
          - La legge 23 dicembre 2000, n. 383, reca "Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato"  e'  pubblicata  nel  supplemento ordinario n. 219/L
          alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  302 del 29 dicembre 2000, si
          riporta il testo dell'art. 50:
          "Art.  50  -  (Rinnovi  contrattuali)  1. Ai fini di quanto
          disposto   dall'articolo   52  del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa
          relativa  ai  rinnovi contrattuali del personale dipendente
          del  comparto  Ministeri  delle  aziende ed amministrazioni
          dello  Stato  ad  ordinamento  autonomo  e della scuola, e'
          rideterminata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire
          3.047  miliardi,  ivi  comprese  le somme da destinare alla
          contrattazione integrativa e fermo restando quanto previsto
          dall'articolo  19,  comma 1, ultimo periodo, della legge 23
          dicembre 1999, n. 488.
          2.  Le  somme  occorrenti per corrispondere i miglioramenti
          economici  al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  sono rideterminate, per ciascuno degli anni
          2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi.
          3.  In  aggiunta  a  quanto  previsto  dal  comma 1, per il
          personale del comparto scuola, anche allo scopo di favorire
          il   processo   di  attuazione  dell'autonomia  scolastica,
          l'ammodernamento  del  sistema  e  il  miglioramento  della
          funzionalita'  della  docenza,  e'  stanziata, per ciascuno
          degli  anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100 miliardi di
          cui  lire  850  miliardi  per  l'incremento  delle  risorse
          destinate  alla  contrattazione  integrativa  del personale
          docente,   lire   200  miliardi  destinate  alla  dirigenza
          scolastica  e  lire  50 miliardi per il finanziamento della
          retribuzione   accessoria   del  personale  amministrativo,
          tecnico  ed  ausiliario  trasferito  dagli enti locali allo
          Stato  ai  sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999,
          n. 124. Per il perseguimento, con carattere di continuita',
          degli   obiettivi  di  valorizzazione  professionale  della
          funzione  docente  e'  autorizzata  la  costituzione  di un
          apposito  fondo, da iscrivere nello stato di previsione del
          Ministero  della  pubblica istruzione, dell'importo di lire
          400  miliardi  per  l'anno  2002  e  di lire 600 miliardi a
          decorrere   dall'anno   2003,  da  utilizzare  in  sede  di
          contrattazione  integrativa.  Il  fondo viene ripartito con
          decreti  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione  economica,  su  proposta del Ministro della
          pubblica  istruzione, in sede di contrattazione integrativa
          sono  utilizzate  anche  le  somme  relative  all'anno 2000
          destinate  alla  carriera  professionale  dei  docenti  del
          contratto  collettivo  nazionale  integrativo  del comparto
          scuola  per  gli  anni  1998-2001 sottoscritto il 31 agosto
          1999,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1999.
          4.  In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione
          al   nuovo  assetto  retributivo  del  personale  dirigente
          contrattualizzato  delle amministrazioni dello Stato, anche
          ad  ordinamento  autonomo, e' stanziata, per ciascuno degli
          anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi finalizzata
          anche  all'incremento  e alle perequazioni dei fondi per il
          trattamento  accessorio  di  cui lire 40 miliardi anche con
          riferimento  all'anno 2000 per i dirigenti incaricati della
          titolarita' di uffici di livello dirigenziale generale.
          Tali   risorse  sono  ripartite,  sulla  base  dei  criteri
          perequativi  definiti  con  decreto  del  Ministro  per  la
          funzione  pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro,
          del  bilancio e della programmazione economica, tra i fondi
          delle singole amministrazioni. Per le analoghe finalita', e
          anche al fine di consentire il definitivo completamento del
          processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo
          19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto
          previsto  dal comma 2 e' stanziata, per ciascuno degli anni
          2001,  e  2002, la somma di lire 83 miliardi di cui lire 15
          miliardi  destinati al personale della carriera diplomatica
          lire  32  miliardi  destinati  al  personale della carriera
          prefettizia  e  lire  36  miliardi ai dirigenti delle Forze
          armate   e  delle  Forze  di  polizia.  Per  analoghi  fini
          perequativi, a decorrere dal 1o gennaio 2001, senza diritto
          alla corresponsione di arretrati e con assorbimento di ogni
          anzianita'  pregressa,  ai  magistrati  di  Cassazione, del
          Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali,
          della  Corte dei conti e agli avvocati dello Stato, che non
          hanno  fruito  dei  riallineamenti  stipendiali conseguenti
          all'applicazione delle norme soppresse dal decreto-legge 11
          luglio  1992,  n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  8  agosto  1992, n. 359, e' attribuito, all'atto del
          conseguimento,    rispettivamente,   della   qualifica   di
          consigliere  o di avvocato dello Stato alla terza classe di
          stipendio il trattamento economico complessivo annuo pari a
          quello   spettante  ai  magistrati  di  Cassazione  di  cui
          all'articolo  5  della legge 5 agosto 1998, n. 303. Il nono
          comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si
          intende abrogato dalla data di entrata in vigore del citato
          decreto   legge   n.   333   del   1992,   convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge n. 359 del 1992, e perdono ogni
          efficacia  i  provvedimenti,  e  le  decisioni di autorita'
          giurisdizionali   comunque   adottati  difformemente  dalla
          predetta  interpretazione  dopo la data suindicata. In ogni
          caso   non  sono  dovuti  e  non  possono  essere  eseguiti
          pagamenti    sulla    base   dei   predetti   decisioni   e
          provvedimenti.
          5.   Per   il   riconoscimento   e  l'incentivazione  della
          specificita'  e  onerosita'  dei  compiti del personale dei
          Corpi  di  polizia  e  delle Forze armate di cui al decreto
          legislativo  12  maggio  1995, n. 195, in aggiunta a quanto
          previsto  dal comma 2 e' stanziata, per ciascuno degli anni
          2001  e 2002, la somma di lire 920 miliardi da destinare al
          trattamento accessorio del predetto personale.
          6.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  comma  5  e'
          stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di
          lire  10  miliardi,  da destinare al trattamento accessorio
          del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
          7.  Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, comprensive
          degli   oneri   contributivi   ai   fini   previdenziali  e
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono
          l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma
          3,  lettera  h),  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, come
          sostituito  dall'articolo  5 della legge 23 agosto 1988, n.
          362.
          8.  Resta  fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4,
          della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
          9.  E'  stanziata  la  somma di lire 239.340 milioni per il
          2001,  317.000  milioni  per  il  2002  e 245.000 milioni a
          decorrere  dal  2003, per le finalizzazioni di spesa di cui
          alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire
          10.254  milioni  per la finalizzazione di cui alla seguente
          lettera d):
          a) ulteriori     interventi    necessari    a    realizzare
             l'inquadramento  dei  funzionari  della Polizia di Stato
             dei   nuovi   ruoli   e   qualifiche  e  la  conseguente
             equiparazione  del personale direttivo delle altre Forze
             di  polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto
             dai  decreti  legislativi emanati a sensi degli articoli
             1, 3, 4 e 5 della legge 3l marzo 2000, n. 78;
          b) copertura    degli   oneri   derivanti   dall'attuazione
             dell'articolo  9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
             78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e
             copertura  degli  oneri  derivanti  dal  riordino  delle
             carriere    non   direttive   del   Corpo   di   polizia
             penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;
          c) allineamento  dei  trattamenti  economici  del personale
             delle   Forze  di  polizia  relativamente  al  personale
             tecnico,  alle  bande  musicali  ed  ai servizi prestati
             presso   le   rappresentanze  diplomatiche  o  consolari
             all'estero;
          d) copertura  e  riorganizzazione  degli  uffici  di cui ai
             commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, al comma 1 dell'articolo
             2  e  al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo
             21  maggio 2000, n. 146, e conseguente adeguamento degli
             uffici  centrali  e periferici di corrispondente livello
             dell'amministrazione   penitenziaria.  Alle  conseguenti
             variazioni   delle  tabelle  di  cui  ai  commi  1  e  2
             dell'articolo  1 del decreto legislativo 21 maggio 2000,
             n.  146,  si  provvede ai sensi del comma 6 dello stesso
             articolo. Si applica l'articolo 4, comma 3, del medesimo
             decreto  legislativo,  nonche'  la  previsione di cui al
             comma 7 dell'articolo 3 dello stesso decreto.

          10.  Per  il  completamento  delle  iniziative  di cui alle
          lettere  a)  e  b)  del comma 9 in relazione alle modifiche
          organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della
          concertazione  e  contrattazione  delle Forze di polizia ad
          ordinamento  civile  e  militare  e  delle Forze armate, le
          spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria,
          con  esclusione  delle  spese relative ad armi e armamenti,
          dei  Ministeri  della  difesa, dell'interno, delle finanze,
          della giustizia e delle politiche agricole e forestali sono
          complessivamente  ridotte  di  lire 70 miliardi a decorrere
          dall'anno  2001,  rispettivamente nelle seguenti misure: 43
          per cento, 27 per cento, 14 per cento, 14 per cento e 2 per
          cento.   Le   spese   cosi'   ridotte  non  possono  essere
          incrementate  con  l'assestamento  del bilancio dello Stato
          per l'anno 2001.
          11.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  del  comma  9,
          lettera a), il Governo puo' provvedere con i decreti di cui
          all'articolo  1, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
          per  l'attuazione  delle  disposizioni del comma 9, lettera
          b), il termine di cui all'articolo 9, comma 1, della citata
          legge  n.  78  del  2000  e quello previsto per il riordino
          delle   carriere   non   direttive  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria  e  del  Corpo  forestale  dello  Stato  sono
          prorogati  al  28  febbraio  2001;  in  entrambi  i casi il
          termine  per  l'espressione  del  parere  sugli  schemi  di
          decreto  legislativo  da parte delle competenti Commissioni
          della  Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e'
          ridotto a trenta giorni.
          12.  Il  contingente degli ausiliari di leva da assumere in
          sovrannumero  a  tempo determinato e per il solo periodo di
          ferma  obbligatoria,  rispetto alle datazioni organiche dei
          ruoli  della  Polizia  penitenziaria  di cui alla tabella A
          allegata  al  decreto  legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
          come  da  ultimo  sostituita  dalla  tabella  F allegata al
          decreto  legislativo  21  maggio  2000 n. 146 e' fissato in
          2000 unita' a decorrere dall'anno 2002".
          -  La  legge  23  agosto  1988,  n.  400  reca  "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio dei Ministri", e' pubblicata nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988.

          Nota all'art. 1:

          -  Per  l'argomento del decreto legislativo 12 maggio 1995,
          n. 199, v. note al titolo.