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LEGGE 7 marzo 2001, n. 62

Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416.

note: Entrata in vigore della legge: 5-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2017)
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vigente al 22/04/2015
Testo in vigore dal: 5-4-2001
al: 14-11-2016
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
         (Definizioni e disciplina del prodotto editoriale) 
   1. Per "prodotto editoriale", ai fini  della  presente  legge,  si
intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso  il
libro, o su supporto informatico,  destinato  alla  pubblicazione  o,
comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni
mezzo, anche elettronico, o attraverso la  radiodiffusione  sonora  o
televisiva,   con   esclusione   dei    prodotti    discografici    o
cinematografici. 
   2.  Non  costituiscono  prodotto   editoriale   i   supporti   che
riproducono esclusivamente suoni e  voci,  le  opere  filmiche  ed  i
prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale  sia  ad
uso interno sia presso il pubblico. Per "opera filmica" si intende lo
spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su
supporto di qualsiasi natura, purche' costituente opera  dell'ingegno
ai  sensi  della   disciplina   sul   diritto   d'autore,   destinato
originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica,
alla  programmazione  nelle   sale   cinematografiche   ovvero   alla
diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi. 
   3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale
diffuso al pubblico con periodicita' regolare  e  contraddistinto  da
una testata, costituente elemento  identificativo  del  prodotto,  e'
sottoposto, altresi', agli obblighi previsti  dall'articolo  5  della
medesima legge n. 47 del 1948. 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R. 28 dicembre  1985,  n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              -  Si  trascrive  il  testo  degli articoli 2 e 5 della
          legge n. 47/1948 (Disposizioni sulla stampa):
              "Art.     2     (Indicazioni     obbligatorie     sugli
          stampati). - Ogni  stampato deve indicare il luogo e l'anno
          della  pubblicazione,  nonche' il nome e il domicilio dello
          stampatore e, se esiste, dell'editore.
              I    giornali,    le    pubblicazioni   delle   agenzie
          d'informazioni  e  i  periodici  di  qualsiasi altro genere
          devono recare la indicazione:
                del luogo e della data della pubblicazione;
                del nome e del domicilio dello stampatore;
                del  nome  del  proprietario  e  del direttore o vice
          direttore responsabile.
              All'identita'  delle  indicazioni,  obbligatorie  e non
          obbligatorie,   che   contrassegnano   gli  stampati,  deve
          corrispondere   identita'   di   contenuto   in  tutti  gli
          esemplari.".
              "Art.  5 (Registrazione). - Nessun giornale o periodico
          puo'  essere  pubblicato se non sia stato registrato presso
          la  cancelleria  del tribunale, nella cui circoscrizione la
          pubblicazione deve effettuarsi.
              Per la registrazione occorre che siano depositati nella
          cancelleria:
                1)  una  dichiarazione,  con le firme autenticate del
          proprietario e del direttore o vice direttore responsabile,
          dalla  quale  risultino  il  nome  e il domicilio di essi e
          della  persona  che  esercita  l'impresa  giornalistica, se
          questa  e' diversa dal proprietario, nonche' il titolo e la
          natura della pubblicazione;
                2)  i documenti comprovanti il possesso dei requisiti
          indicati negli articoli 3 e 4;
                3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo
          dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle
          leggi sull'ordinamento professionale;
                4)  copia  dell'atto di costituzione o dello statuto,
          se proprietario e' una persona giuridica.
              Il  presidente  del  tribunale  o  un  giudice  da  lui
          delegato,   verificata   la   regolarita'   dei   documenti
          presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del
          giornale  o  periodico  in  apposito  registro tenuto dalla
          cancelleria.
              Il registro e' pubblico.".