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LEGGE 7 marzo 2001, n. 58

Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/4/2001. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/07/2011)
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Testo in vigore dal:  4-4-2001 al: 1-12-2009
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Fondo per lo sminamento umanitario)
1. A decorrere dall'esercizio finanziano 2001, è istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri un fondo denominato "Fondo per lo sminamento umanitario" destinato alla realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario aventi le seguenti finalità che dovranno attuarsi equamente in tutte le aree interessate:
a) campagne di educazione preventiva sulla presenza delle mine e di riduzione del rischio;
b) censimento, mappatura, demarcazione e bonifica di campi minati;
c) assistenza alle vittime, ivi incluse la riabilitazione psicofisica e la reintegrazione socio-economica,
d) ricostruzione e sviluppo delle comunità che convivono con la presenza di mine;
e) sostegno all'acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo sminamento;
f) fondazione di operatori locali in grado di condurre autonomamente programmi di sminamento;
g) sensibilizzazione contro l'uso delle mine terrestri e in favore dell'adesione alla totale messa al bando delle mine.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.