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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 25

Attuazione della direttiva 1999/34/CE, che modifica la direttiva 85/374/CEE, in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

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Testo in vigore dal: 15-3-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  21  dicembre  1999, n. 526, ed in particolare gli
articoli 1 e 2 e l'allegato A;
  Vista   la  direttiva  1999/34/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE
del   Consiglio   relativa   al   ravvicinamento  delle  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli Stati membri in
materia di responsabilita' per danno da prodotti difettosi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
224,  con il quale e' stata data attuazione alla direttiva 85/374/CEE
del Consiglio del 25 luglio 1985, e successive modificazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 febbraio 2001;
  Sulla   proposta  dei  Ministri  per  le  politiche  comunitarie  e
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e del commercio con
l'estero,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari esteri, della
giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
della sanita' e delle politiche agricole e forestali;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
  1.  Al  decreto  del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
224, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 3 dell'articolo 2 e' abrogato;
    b) il comma 1 dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Produttore  e' il fabbricante del prodotto finito o di una sua
componente,  il  produttore  della  materia  prima,  nonche',  per  i
prodotti  agricoli  del  suolo  e  per quelli dell'allevamento, della
pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il
pescatore ed il cacciatore.";
    c) il comma 2 dell'articolo 3 e' abrogato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2001

                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Mattioli,  Ministro  per  le  politiche
                              comunitarie
                              Letta,   Ministro  dell'industria,  del
                              commercio   e  dell'artigianato  e  del
                              commercio con l'estero
                              Dini, Ministro degli affari esteri
                              Fassino, Ministro della giustizia
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
                              Veronesi, Ministro della sanita'
                              Pecoraro    Scanio,    Ministro   delle
                              politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Fassino
          Avvertenza:     Il testo delle note qui pubblicato e' stato
          redatto  dall'amministrazione  competente  per  materia  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e  3 del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato  al Governo se non con determinazione di princi'pi
          e  criteri  direttivi  e  soltanto per tempo limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -   La   legge   21 dicembre   1999,   n.   526,  reca:
          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'apppartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee -
          legge comunitaria 1999".
              -  Gli  articoli  1  e  2,  della  citata  legge  cosi'
          recitano:
              "Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
          B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica e con gli altri Ministri interessati in relazione
          all'oggetto della direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B  sono  trasmessi,  dopo che su di essi sono
          stati  acquisiti  gli altri pareri previsti da disposizioni
          di  legge  ovvero  sono  trascorsi i termini prescritti per
          l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al
          Senato  della  Repubblica  perche' su di essi sia espresso,
          entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
          delle  commissioni  competenti  per  materia;  decorso tale
          termine,  i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
          parere.  Qualora  il  termine  previsto per il parere delle
          commissioni  scada  nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente,
          questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
              4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  nel  rispetto  dei  princi'pi  e  criteri
          direttivi  da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
          procedura   indicata   nei   commi   2  e  3,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del comma 1.
              5.   Il   termine  per  l'esercizio  della  delega  per
          l'attuazione della direttiva 97/5/CE e' di sei mesi.
              Art.  2  (Criteri  e princi'pi direttivi generali della
          delega  legislativa).  - 1. Salvi gli specifici princi'pi e
          criteri  direttivi  stabiliti negli articoli seguenti ed in
          aggiunta  a  quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
          decreti  legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai
          seguenti princi'pi e criteri generali:
                a) le    amministrazioni   direttamente   interessate
          provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
          ordinarie strutture amministrative;
                b) per  evitare  disarmonie con le discipline vigenti
          per  i  singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da
          attuare,  saranno  introdotte  le  occorrenti  modifiche  o
          integrazioni alle discipline stesse;
                c) salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti,
          ove    necessario   per   assicurare   l'osservanza   delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti  legislativi, saranno
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle  disposizioni  dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
          nei  limiti,  rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200
          milioni  e  dell'arresto fino a tre anni, saranno previste,
          in  via  alternativa  o  congiunta, solo nel casi in cui le
          infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
          dell'ordinamento interno. In tali casi saranno previste: la
          pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni
          che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto;
          la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
          infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. E'
          fatta  salva  la  previsione  delle  sanzioni alternative o
          sostitutive  della pena detentiva di cui all'art. 10, comma
          1,  lettera  a),  della  legge  25 giugno  1999, n. 205. La
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non
          inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni
          sara'  prevista  per le infrazioni che ledano o espongano a
          pericolo   interessi  diversi  da  quelli  sopra  indicati.
          Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le
          sanzioni  sopra  indicate  saranno  determinate  nella loro
          entita',  tenendo  conto della diversa potenzialita' lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto,  di  specifiche qualita' personali del colpevole,
          comprese   quelle   che  impongono  particolari  doveri  di
          prevenzione,  controllo  o vigilanza, nonche' del vantaggio
          patrimoniale  che  l'inflazione  puo' recare al colpevole o
          alla  persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
          caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni
          alle  disposizioni dei decreti legislativi saranno previste
          sanzioni   penali   o  amministrative  identiche  a  quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi vigenti per le
          violazioni  che  siano  omogenee  e  di  pari  offensivita'
          rispetto alle infrazioni medesime;
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazioni   statali   o   regionali  potranno  essere
          previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
          obblighi  di  attuazione  delle  direttive;  alla  relativa
          copertura,  in  quanto  non  sia possibile far fronte con i
          fondi  gia'  assegnati  alle  competenti amministrazioni si
          provvedera'  a  norma  degli  articoli 5  e  21 della legge
          16 aprile  1987,  n.  183,  osservando altresi' il disposto
          dell'art.  11-ter,  comma  2, della legge 5 agosto 1978, n.
          468,  introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n.
          362;
                e) all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti  direttive  gia'  attuate  con  legge  o decreto
          legislativo si procedera', se la modificazione non comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti   modifiche   alla   legge   o   al  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
                f) i  decreti  legislativi assicureranno in ogni caso
          che,  nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la
          disciplina    disposta   sia   pienamente   conforme   alle
          prescrizioni  delle  direttive medesime, tenuto anche conto
          delle  eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
          momento dell'esercizio della delega;
                g) nelle   materie  di  competenza  delle  regioni  a
          statuto  ordinario  e speciale e delle province autonome di
          Trento  e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge
          9 marzo 1989, n. 86, l'art. 6, primo comma, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616, e
          l'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
              2.  Nell'attuazione  delle  normative  comunitarie, gli
          oneri  di  prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di
          uffici  pubblici  in  applicazione delle normative medesime
          sono  posti  a carico dei soggetti interessati in relazione
          al  costo  effettivo  del servizio, ove cio' non risulti in
          contrasto  con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui
          al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.".
              -  L'allegato  A  della  citata  legge riporta l'elenco
          delle direttive da attuare con decreto legislativo.
              -  La  direttiva 1999/34/CE e' pubblicata in GUCE n. L.
          141 del 4 giugno 1999.
              -  La  direttiva 85/374/CEE e' pubblicata in GUCE n. L.
          210 del 7 agosto 1985.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
          1988,  n.  224,  reca:  "Attuazione  della direttiva CEE n.
          85/374   relativa   al  ravvicinamento  delle  disposizioni
          legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli Stati
          membri in materia di responsabilita', per danno da prodotti
          difettosi,  ai  sensi  dell'art.  15  della legge 16 aprile
          1987, n. 183".
          Note all'art. 1:
              -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          24 maggio 1988, n. 224, vedasi le premesse.
              -  Il testo vigente dell'art. 2, del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  cosi'  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita:
              "Art.  2  (Prodotto).  -  1.  Prodotto,  ai  fini delle
          presenti  disposizioni,  e'  ogni  bene  mobile,  anche  se
          incorporato in altro bene mobile o immobile.
              2. Si considera prodotto anche l'elettricita'.
              3. (Abrogato)".
              -  Il  testo vigente dell'art. 3 del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  cosi'  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita:
              "1.  Produttore e' il fabbricante del prodotto finito o
          di  una  sua componente, il produttore della materia prima,
          nonche',  per  i  prodotti  agricoli del suolo e per quelli
          dell'allevamento,    della    pesca    e    della   caccia,
          rispettivamente  l'agricoltore,  l'allevatore, il pescatore
          ed il cacciatore.
              2. (Abrogato).
              3.  Si  considera produttore anche chi si presenti come
          tale  apponendo  il  proprio  nome,  marchio  o altro segno
          distintivo sul prodotto o sulla sua confezione.
              4.   E'  sottoposto  alla  stessa  responsabilita'  del
          produttore   chiunque,   nell'esercizio   di   un'attivita'
          commerciale,  importi  nella  Comunita' europea un prodotto
          per  la  vendita, la locazione, la locazione finanziaria, o
          qualsiasi  altra  forma  di  distribuzione,  e  chiunque si
          presenti come importatore nella Comunita' europea apponendo
          il  proprio  nome,  marchio  o  altro  segno distintivo sul
          prodotto o sulla sua confezione.".