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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 18

Attuazione della direttiva 98/50/CE relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.

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Testo in vigore dal: 8-3-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la direttiva 98/50/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, che
modifica  la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni  degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti
dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o
di parti di stabilimenti;
  Vista  la  legge  21  dicembre  1999, n. 526, ed in particolare gli
articoli 1 e 2 e l'allegato A;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 febbraio 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,  del  tesoro, del
bilancio   e  della  programmazione  economica,  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  e del commercio con l'estero e per la
funzione pubblica;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
            Modifiche all'articolo 2112 del codice civile
  1. L'articolo 2112 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  2112  (Mantenimento  dei  diritti  dei lavoratori in caso di
trasferimento  d'azienda).  -  In caso di trasferimento d'azienda, il
rapporto  di  lavoro  continua  con  il  cessionario ed il lavoratore
conserva tutti i diritti che ne derivano.
  Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i
crediti  che  il  lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le
procedure  di  cui  agli  articoli  410 e 411 del codice di procedura
civile il lavoratore puo' consentire la liberazione del cedente dalle
obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
  Il  cessionario  e'  tenuto  ad applicare i trattamenti economici e
normativi  previsti  dai contratti collettivi nazionali, territoriali
ed  aziendali  vigenti  alla  data  del trasferimento, fino alla loro
scadenza,  salvo  che  siano sostituiti da altri contratti collettivi
applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si
  produce   esclusivamente  fra  contratti  collettivi  del  medesimo
  livello.
Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso ai sensi della
normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non
costituisce di per se' motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui
condizioni  di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi
successivi  al  trasferimento  d'azienda,  puo' rassegnare le proprie
dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.
  Ai  fini  e  per gli effetti di cui al presente articolo si intende
per  trasferimento  d'azienda  qualsiasi  operazione  che comporti il
mutamento  nella  titolarita'  di un'attivita' economica organizzata,
con  o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio
di  beni  o  di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva
nel trasferimento la propria identita', a prescindere dalla tipologia
negoziale  o  dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento
e'  attuato,  ivi  compresi  l'usufrutto  o  l'affitto  d'azienda. Le
disposizioni   del   presente   articolo  si  applicano  altresi'  al
trasferimento   di  parte  dell'azienda,  intesa  come  articolazione
funzionalmente  autonoma  di  un'attivita'  economica  organizzata ai
sensi  del  presente comma, preesistente come tale al trasferimento e
che conserva nel trasferimento la propria identita'.".
          Avvertenza:
              -  Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La direttiva 98/50/CE e' pubblicata in GUCE L 201 del
          17 luglio 1998.
              -  La  direttiva 77/187/CEE e' pubblicata in GUCE L 061
          del 5 marzo 1977.
              - La legge 21 dicembre 1999, n. 526 reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          1999".  Gli  articoli  1  e  2 della succitata legge, cosi'
          recitano:
              "Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
          B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica e con gli altri Ministri interessati in relazione
          all'oggetto della direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B  sono  trasmessi,  dopo che su di essi sono
          stati  acquisiti  gli altri pareri previsti da disposizioni
          di  legge  ovvero  sono  trascorsi i termini prescritti per
          l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al
          Senato  della  Repubblica  perche' su di essi sia espresso,
          entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
          delle  Commissioni  competenti  per  materia;  decorso tale
          termine,  i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
          parere.  Qualora  il  termine  previsto per il parere delle
          Commissioni  scada  nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente,
          questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
              4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  nel  rispetto  dei  princi'pi  e  criteri
          direttivi  da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
          procedura   indicata   nei   commi   2  e  3,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del comma l.
              5.   Il   termine  per  l'esercizio  della  delega  per
          l'attuazione della direttiva 97/5/CE e' di sei mesi.
              Art.  2  (Criteri  e  principi direttivi generali della
          delega  legislativa).  - 1. Salvi gli specifici princi'pi e
          criteri  direttivi  stabiliti negli articoli seguenti ed in
          aggiunta  a  quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
          decreti legislativi di cui all'art. 1, saranno informati ai
          seguenti princi'pi e criteri generali:
                a) le    amministrazioni   direttamente   interessate
          provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
          ordinarie strutture amministrative;
                b) per  evitare  disarmonie con le discipline vigenti
          per  i  singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da
          attuare,  saranno  introdotte  le  occorrenti  modifiche  o
          integrazioni alle discipline stesse;
                c) salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti,
          ove    necessario   per   assicurare   l'osservanza   delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti  legislativi, saranno
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle  disposizioni  dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
          nei  limiti,  rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200
          milioni  e  dell'arresto fino a tre anni, saranno previste,
          in  via  alternativa  o  congiunta, solo nei casi in cui le
          infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
          dell'ordinamento interno. In tali casi saranno previste: la
          pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni
          che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto;
          la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
          infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. E'
          fatta  salva  la  previsione  delle  sanzioni alternative o
          sostitutive  della pena detentiva di cui all'art. 10, comma
          1,  lettera  a),  della  legge  25 giugno  1999, n. 205. La
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non
          inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni
          sara'  prevista  per le infrazioni che ledano o espongano a
          pericolo   interessi  diversi  da  quelli  sopra  indicati.
          Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le
          sanzioni  sopra  indicate  saranno  determinate  nella loro
          entita',  tenendo  conto della diversa potenzialita' lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto,  di  specifiche qualita' personali del colpevole,
          comprese   quelle   che  impongono  particolari  doveri  di
          prevenzione,  controllo  o vigilanza, nonche' del vantaggio
          patrimoniale  che  l'infrazione  puo' recare al colpevole o
          alla  persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
          caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni
          alle  disposizioni dei decreti legislativi saranno previste
          sanzioni   penali   o  amministrative  identiche  a  quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi vigenti per le
          violazioni che siano omogenee;
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazioni   statali   o   regionali  potranno  essere
          previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
          obblighi  di  attuazione  delle  direttive;  alla  relativa
          copertura,  in  quanto  non  sia possibile far fronte con i
          fondi  gia'  assegnati  alle  competenti amministrazioni si
          provvedera'  a  norma  degli  articoli  5  e 21 della legge
          16 aprile  1987,  n.  183,  osservando altresi' il disposto
          dell'art. 11-ter, secondo comma, della legge 5 agosto 1978,
          n.  468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988,
          n. 362;
                e) all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti  direttive  gia'  attuate  con  legge  o decreto
          legislativo si procedera', se la modificazione non comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti   modifiche   alla   legge   o   al  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
                f)  i  decreti legislativi assicureranno in ogni caso
          che,  nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la
          disciplina    disposta   sia   pienamente   conforme   alle
          prescrizioni  delle  direttive medesime, tenuto anche conto
          delle  eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
          momento dell'esercizio della delega;
                g) nelle   materie  di  competenza  delle  regioni  a
          statuto  ordinario  e speciale e delle province autonome di
          Trento  e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge
          9 marzo 1989, n. 86, l'art. 6, primo comma, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616, e
          l'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
              2.  Nell'attuazione  delle  normative  comunitarie, gli
          oneri  di  prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di
          uffici  pubblici  in  applicazione delle normative medesime
          sono  posti  a carico dei soggetti interessati in relazione
          al  costo  effettivo  del servizio, ove cio' non risulti in
          contrasto  con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui
          al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.
              L'allegato  A, della succitata legge, contiene l'elenco
          delle direttive da attuare con decreto legislativo.".
          Note all'art. 1:
              -  L'art.  410  del  codice  di procedura civile, cosi'
          recita:
              "Art.  410 (Tentativo obbligatorio di conciliazione). -
          1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai
          rapporti  previsti dall'art. 409 e non ritiene di avvalersi
          delle  procedure  di conciliazione previste dai contratti e
          accordi   collettivi   deve   promuovere,   anche   tramite
          l'associazione  sindacale  alla quale aderisce o conferisca
          mandato,   il   tentativo   di   conciliazione   presso  la
          commissione  di conciliazione individuata secondo i criteri
          di cui all'art. 413.
              La  comunicazione  della  richiesta di espletamento del
          tentativo  di  conciliazione  interrompe  la prescrizione e
          sospende,  per  la  durata del tentativo di conciliazione e
          per  i  venti  giorni  successivi  alla sua conclusione, il
          decorso di ogni termine di decadenza.
              La   commissione,   ricevuta  la  richiesta,  tenta  la
          conciliazione  della controversia, convocando le parti, per
          una   riunione  da  tenersi  non  oltre  dieci  giorni  dal
          ricevimento della richiesta.
              Con    provvedimento    del    direttore   dell'ufficio
          provinciale  del  lavoro  e  della  massima  occupazione e'
          istituita  in  ogni provincia, presso l'ufficio provinciale
          del  lavoro  e  della  massima occupazione, una commissione
          provinciale   di   conciliazione   composta  dal  direttore
          dell'ufficio  stesso  o  da un suo delegato, in qualita' di
          presidente,   da  quattro  rappresentanti  effettivi  e  da
          quattro  supplenti  dei  datori  di  lavoro  e  da  quattro
          rappresentanti   effettivi   e  da  quattro  supplenti  dei
          lavoratori,   designati   dalle  rispettive  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
              Commissioni  di conciliazione possono essere istituite,
          con  le  stesse modalita' e con la medesima composizione di
          cui  al  precedente  comma,  anche presso le sezioni zonali
          degli   uffici  provinciali  del  lavoro  e  della  massima
          occupazione.
              Le  commissioni,  quando  se  ne ravvisi la necessita',
          affidano   il   tentativo   di   conciliazione   a  proprie
          sottocommissioni,  presiedute  dal  direttore  dell'ufficio
          provinciale  del lavoro e della massima occupazione o da un
          suo  delegato, che rispecchino la composizione prevista dal
          precedente terzo comma.
              In  ogni  caso  per  la  validita'  della  riunione  e'
          necessaria  la  presenza  del  presidente  e  di  almeno un
          rappresentante   dei   datori   di  lavoro  e  di  uno  dei
          lavoratori.
              Ove la riunione della commissione non sia possibile per
          la  mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al
          precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del
          lavoro certifica l'impossibilita' di procedere al tentativo
          di conciliazione.".
              -  L'art.  411  del  codice  di procedura civile, cosi'
          recita:
              "Art.  411 (Processo verbale di conciliazione). - Se la
          conciliazione  riesce,  si forma processo verbale (126) che
          deve  essere  sottoscritto dalle parti e dal presidente del
          collegio  che  ha esperito il tentativo, il quale certifica
          l'autografia  della  sottoscrizione  delle  parti o la loro
          impossibilita' di sottoscrivere (2113 u.c. c.c.).
              Il  processo verbale e' depositato a cura delle parti o
          dell'ufficio   provinciale   del  lavoro  e  della  massima
          occupazione  nella  cancelleria  del  tribunale  nella  cui
          circoscrizione  e'  stato  formato.  Il giudice, su istanza
          della  parte  interessata  accertata la regolarita' formale
          del  verbale  di  conciliazione,  lo dichiara esecutivo con
          decreto.
              Se  il  tentativo di conciliazione si e' svolto in sede
          sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione e'
          depositato  presso l'ufficio provinciale del lavoro e della
          massima  occupazione  a  cura  di  una delle parti o per il
          tramite  di  un'associazione  sindacale. Il direttore, o un
          suo   delegato,   accertatane  l'autenticita',  provvede  a
          depositarlo  nella  cancelleria  del  tribunale  nella  cui
          circoscrizione  e'  stato  redatto.  Il giudice, su istanza
          della  parte  interessata, accertata la regolarita' formale
          del  verbale  di  conciliazione,  lo dichiara esecutivo con
          decreto.".
              - L'art. 2119 del codice civile, cosi' recita:
              "Art.  2119  (Recesso per giusta causa). - Ciascuno dei
          contraenti puo' recedere dal contratto prima della scadenza
          del  termine,  se  il  contratto  e' a tempo determinato, o
          senza  preavviso,  se il contratto e' a tempo indeterminato
          qualora   si  verifichi  una  causa  che  non  consenta  la
          prosecuzione,   anche  provvisoria,  del  rapporto.  Se  il
          contratto e' a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro
          che  recede  per giusta causa compete l'indennita' indicata
          nel secondo comma dell'articolo precedente. Non costituisce
          giusta  causa  di  risoluzione  del contratto il fallimento
          dell'imprenditore  o  la liquidazione coatta amministrativa
          dell'azienda".