stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 gennaio 2001, n. 10

Disposizioni in materia di navigazione satellitare.

note: Entrata in vigore della legge: 2/3/2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.

  1.  Al  fine di sviluppare le iniziative italiane nel settore della
navigazione    satellitare,    di    rafforzare   la   competitivita'
dell'industria  e  dei  servizi, di promuovere la ricerca, nonche' di
consentire  una  adeguata  partecipazione  ai  programmi  europei, e'
autorizzata  la  complessiva  spesa  nel  limite  massimo di lire 600
miliardi,  che  affluisce, quanto a lire 220 miliardi, ad un apposito
fondo  iscritto  nello  stato di previsione del Ministero del tesoro,
del  bilancio e della programmazione economica in ragione di lire 100
miliardi  nell'anno  2000,  di  lire 100 miliardi nell'anno 2001 e di
lire 20 miliardi nell'anno 2002.
  2.   Il   fondo,   previo  parere  delle  Commissioni  parlamentari
competenti, e' ripartito con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri,  emanati  d'intesa con i Ministri interessati, in relazione
alle  misure  di intervento necessarie per conseguire le finalita' di
cui al comma 1.
  3.  Al  fine di consentire la partecipazione italiana alle fasi del
programma   "Sistema   satellitare   di   navigazione   globale  GNSS
2-Galileo",  e'  autorizzato, a valere sulla somma complessiva di cui
al comma 1, il conferimento all'Agenzia spaziale italiana (ASI) di un
ulteriore  finanziamento  fino  a  un  limite  massimo  di  lire  250
miliardi,  in ragione di lire 80 miliardi nell'anno 2000, di lire 140
miliardi nell'anno 2001, e di lire 30 miliardi nell'anno 2002.
  4.  L'Ente  nazionale  di  assistenza al volo (ENAV) partecipa alla
realizzazione  del programma di cui al comma 3 ai sensi dell'articolo
10  della  legge  21  dicembre  1996,  n.665. A tale fine all'ENAV e'
assegnata,  a  valere  sulla  somma complessiva di cui al comma 1, la
somma  iniziale  di  lire  130  miliardi,  di  cui  lire  70 miliardi
nell'anno 2000 e lire 60 miliardi nell'anno 2001.
  5.  Per  assicurare  l'attuazione  degli  eventuali  adempimenti da
effettuare  nell'anno  1999 in relazione al programma di cui al comma
3,  l'ASI  e  l'ENAV  sono  autorizzati  ad  anticipare per tale anno
risorse  nel  limite  complessivo  di  lire 20 miliardi, di cui tener
conto in sede di adozione dei decreti di cui al comma 2.
  6.  Le  quote  di finanziamento di cui al comma 3 eventualmente non
corrisposte  affluiscono  al  fondo  di  cui  al  comma 1. ((Le quote
versate  all'ENAV  e  all'ASI non utilizzate sono versate entro il 31
gennaio   2004  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere
riassegnate al fondo stesso)).
  7.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  lire  250 miliardi per l'anno 2000, a lire 300 miliardi per l'anno
2001  e  a  lire  50  miliardi  per l'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per  l'anno 2000, parzialmente. utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero medesimo.
  8.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 29 gennaio 2001
                               CIAMPI
                                  Amato, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino