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LEGGE 29 gennaio 2001, n. 10

Disposizioni in materia di navigazione satellitare.

note: Entrata in vigore della legge: 2/3/2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
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Testo in vigore dal:  2-3-2001 al: 31-12-2003
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Al fine di sviluppare le iniziative italiane nel settore della navigazione satellitare, di rafforzare la competitività dell'industria e dei servizi, di promuovere la ricerca, nonché di consentire una adeguata partecipazione ai programmi europei, è autorizzata la complessiva spesa nel limite massimo di lire 600 miliardi, che affluisce, quanto a lire 220 miliardi, ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 2000, di lire 100 miliardi nell'anno 2001 e di lire 20 miliardi nell'anno 2002.
2. Il fondo, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è ripartito con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati d'intesa con i Ministri interessati, in relazione alle misure di intervento necessarie per conseguire le finalità di cui al comma 1.
3. Al fine di consentire la partecipazione italiana alle fasi del programma "Sistema satellitare di navigazione globale GNSS 2-Galileo", è autorizzato, a valere sulla somma complessiva di cui al comma 1, il conferimento all'Agenzia spaziale italiana (ASI) di un ulteriore finanziamento fino a un limite massimo di lire 250 miliardi, in ragione di lire 80 miliardi nell'anno 2000, di lire 140 miliardi nell'anno 2001, e di lire 30 miliardi nell'anno 2002.
4. L'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) partecipa alla realizzazione del programma di cui al comma 3 ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1996, n.665. A tale fine all'ENAV è assegnata, a valere sulla somma complessiva di cui al comma 1, la somma iniziale di lire 130 miliardi, di cui lire 70 miliardi nell'anno 2000 e lire 60 miliardi nell'anno 2001.
5. Per assicurare l'attuazione degli eventuali adempimenti da effettuare nell'anno 1999 in relazione al programma di cui al comma 3, l'ASI e l'ENAV sono autorizzati ad anticipare per tale anno risorse nel limite complessivo di lire 20 miliardi, di cui tener conto in sede di adozione dei decreti di cui al comma 2.
6. Le quote di finanziamento di cui al comma 3 eventualmente non corrisposte affluiscono al fondo di cui al comma 1. Le quote versate all'ENAV a all'ASI non utilizzate al termine del programma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo stesso.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000, a lire 300 miliardi per l'anno 2001 e a lire 50 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente. utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Fassino -----------

Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1, comma 4:
Il testo dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, è il seguente:
"Art. 10 (Programmi europei nel settore della navigazione satellitare). - 1. L'Ente partecipa ai programmi europei di ricerca e sviluppo nel settore dell'assistenza al volo ed in particolare al programma nel campo della navigazione satellitare "Global Navigation Satellite System" (GNSS). La partecipazione al GNSS, paritaria con gli altri Paesi dell'Unione europea, avviene in coordinamento con la direzione generale dell'aviazione civile, l'agenzia spaziale italiana ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, mediante appositi ed adeguati investimenti, la cui copertura è definita nel contratto di programma di cui all'art. 9, consentendo lo sviluppo del sistema GNSS e la installazione sul territorio nazionale di apposite infrastrutture.".