stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2000, n. 442

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-2-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2014)
nascondi
vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 28-2-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
n. 112-bis, e successive modificazioni;
  Vista la legge 10 gennaio 1935, n. 112;
  Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264;
  Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12;
  Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487;
  Visto  il  decreto-legge  1o  ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
  Visto il decreto legislativo 26 maggio l997, n. 152;
  Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
  Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 marzo 2000;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisito  il  parere  del Garante per la tutela delle persone e di
altri  soggetti  rispetto al trattamento dei dati personali, ai sensi
dell'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2000;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli
affari  regionali,  per  le politiche comunitarie, del lavoro e della
previdenza sociale e dell'interno;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                       Ambito di applicazione

  1.  Ferme  restando le funzioni ed i compiti conferiti alle regioni
ed  alle  province  in  materia  di  gestione  del  collocamento e di
politiche  attive  del  lavoro,  ai  sensi del decreto legislativo 23
dicembre   1997,  n.  469,  nell'esercizio  dei  poteri  generali  di
indirizzo,  promozione  e  coordinamento  e,  allo scopo di garantire
l'efficace   attivazione   sul   territorio   nazionale  del  Sistema
informativo  lavoro  (S.I.L.)  in  conformita'  all'articolo  11  del
suddetto  decreto  legislativo  n.  469 del 1997, le disposizioni del
presente  regolamento  disciplinano  le  linee  di carattere generale
concernenti  le  procedure  per  l'impiego  dei  lavoratori  e per il
collocamento.  (Seguivano  alcune parole non ammesse al "Visto" della
Corte dei conti).
  2.  I criteri di organizzazione, le modalita', le specificazioni ed
i  tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivi
comprese  le  procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche
amministrazioni  secondo  criteri  oggettivi, previo confronto con le
autonomie  locali,  saranno definiti, sulla base di indirizzi forniti
dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, sentita la
Conferenza   unificata,  con  provvedimenti  regionali  che  dovranno
assicurarne,  tenuto  conto  di  quanto  previsto  dalle disposizioni
transitorie  di cui all'articolo 8, la piena attuazione entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'  amministrazione  competente  per  materia,  ai sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          Iettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Per  il  testo  dell'art.  20,  comma 8, della legge
          15 marzo 1997, n. 59, si veda nelle note alle premesse.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   quinto   comma,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              -  Il  comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n.  400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi' recita:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".
              - L'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa),
          e' il seguente:
              "Art.  20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
          anno,  presenta  al  Parlamento  un disegno di legge per la
          delegificazione    di    norme   concernenti   procedimenti
          amministrativi,  anche coinvolgenti ammistrazioni centrali,
          locali  o  autonome,  indicando  i  criteri per l'esercizio
          della potesta' regolamentare nonche' i procedimenti oggetto
          della  disciplina,  salvo  quanto previsto dalla lettera a)
          del  comma 5. In allegato al disegno di legge e' presentata
          una    relazione    sullo   stato   di   attuazione   della
          semplificazione dei procedimenti amministrativi.
              2.  In  sede  di  attuazione  della delegificazione, il
          Governo  individua  con  le  modalita'  di  cui al decreto-
          legislativo  28 agosto  1997,  n. 281, i procedimenti o gli
          aspetti  del  procedimento che possono essere autonomamente
          disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.
              3.   I   regolamenti   sono  emanati  con  decreto  dal
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Presidente del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa
          acquisizione   del   parere  delle  competenti  commissioni
          parlamentari  e  del  Consiglio  di  Stato.  A  tal fine la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove necessario,
          promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro  competente,
          riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
          giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle  commissioni,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              4.  I  regolamenti  entrano  in  vigore il quindicesimo
          giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
              5.  I  regolamenti  si conformano ai seguenti criteri e
          principi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica
          procedura;
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla medesima attivita', anche riunendo in una
          unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
          di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
          provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che
          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo
          di porre in essere le procedure stesse;
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa  e  contabili,  anche mediante adozione ed estensione
          alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di
          disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni;
                f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
                g) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                g-bis)  soppressione  dei  procedimenti che risultino
          non  piu'  rispondenti  alle  finalita'  e  agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino   in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                g-ter)  soppressione dei procedimenti che comportino,
          per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
          dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione da parte degli interessati;
                g-quater)  adeguamento della disciplina sostanziale e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                g-quinquies)   soppressione   dei   procedimenti  che
          derogano   alla   normativa   procedimentale  di  carattere
          generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che
          giustifichino una difforme disciplina settoriale;
                g-sexies)  regolazione,  ove  possibile, di tutti gli
          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
                g-septies)  adeguamento  delle  procedure  alle nuove
          tecnologie informatiche.
              5-bis.  I riferimenti a testi normativi contenuti negli
          elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
          1  alla  presente  legge e alle leggi di cui al comma 1 del
          presente   articolo   si  intendono  estesi  ai  successivi
          provvedimenti di modificazione.
              6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
          sugli   effetti   prodotti   dalle   norme   contenute  nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.
              7.  Le  regioni a statuto ordinario regolano le materie
          disciplinate  dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi
          desumibili   dalle  disposizioni  in  essi  contenute,  che
          costituiscono     principi    generali    dell'ordinamento
          giuridico.   Tali  disposizioni  operano  direttamente  nei
          riguardi  delle  regioni  fino  a  quando  esse non avranno
          legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  le  regioni  a statuto
          speciale  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano
          provvedono  ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
          fondamentali contenute nella legge medesima.
              8. In  sede  di prima attuazione della presente legge e
          nel  rispetto  dei principi, criteri e modalita' di cui al
          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono
          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
                a) sviluppo     e    programmazione    del    sistema
          universitario,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
          successive  modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
          sistema,  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e
          successive modificazioni;
                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
          un consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta;
                c) interventi per il diritto allo studio e contributi
          universitari.   Le   norme  sono  finalizzate  a  garantire
          l'accesso  agli  studi  universitari agli studenti capaci e
          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
          degli    studi,    a    determinare   percentuali   massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato   per  le  universita',  graduando  la  contribuzione
          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e
          progressivita'  in relazione alle condizioni economiche del
          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e
          metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive
          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
          alla  presente  lettera sono soggette a revisione biennale,
          sentite le competenti commissioni parlamentari.
                d)  procedure  per  il  conseguimento  del  titolo di
          dottore  di  ricerca,  di  cui  all'art. 73 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382, e
          procedimento  di  approvazione  degli atti dei concorsi per
          ricercatore  in  deroga  all'art.  5,  comma 9, della legge
          24 dicembre 1993, n. 537;
                e) procedure   per   l'accettazione  da  parte  delle
          universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo
          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia.
              9.  I  regolamenti  di cui al comma 8, lettere a), b) e
          c),   sono   emanati   previo   parere   delle  commissioni
          parlamentari competenti per materia.
              10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al  comma  8,  lettera  c),  il  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  previsto dall'art. 4 della legge
          2 dicembre  1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
          costituzione  della  Consulta nazionale per il diritto agli
          studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
              11. Con  il  disegno  di  legge  di  cui al comma 1, il
          Governo  propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme di
          delega    ovvero   di   delegificazione   necessarie   alla
          compilazione  di  testi  unici legislativi o regolamentari,
          con  particolare riferimento alle materie interessate dalla
          attuazione   della   presente   legge.  In  sede  di  prima
          attuazione  della presente legge, il Governo e' delegato ad
          emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art.  4,  norme per la delegificazione delle materie di
          cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
          assoluta  di  legge,  nonche'  testi  unici delle leggi che
          disciplinano  i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
          lettera  c),  anche  attraverso  le  necessarie  modifiche,
          integrazioni  o  abrogazioni  di  norme,  secondo i criteri
          previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
              Si  riporta  l'allegato 1, n. 112-bis alla citata legge
          n. 59/1997:
              "112-bis.  Procedimento  per  il collocamento ordinario
          dei lavoratori:
              legge 29 aprile 1949, n. 264;
              legge 28 febbraio 1987, n. 56;
              legge 23 luglio 1991, n. 223;
              decreto-legge  1o ottobre l996, n. 510, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
              legge 24 giugno 1997, n. 196".
              - La  legge  10  gennaio  1935, n. 112 (Istituzione del
          libretto  di lavoro) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          5 marzo 1935, n. 54.
              - La  legge  29  aprile  1949, n. 264 (Provvedimenti in
          materia  di  avviamento  al  lavoro  e  di  assistenza  dei
          lavoratori  involontariamente  disoccupati),  e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 1o giugno 1949, n. 125, S.O.
              - La   legge   11   gennaio  1979,  n.  12  (Norme  per
          l'ordinamento  della professione di consulente del lavoro),
          e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 1979, n.
          20.
              - La   legge   28   febbraio   1987,   n.   56   (Norme
          sull'organizzazione  del mercato del lavoro), e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1987, n. 51, S.O.
              - La  legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di
          cassa     integrazione,     mobilita',    trattamenti    di
          disoccupazione,  attuazione  di  direttive  della Comunita'
          europea,  avviamento  al  lavoro  ed  altre disposizioni in
          materia   di  mercato  del  lavoro),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1991, n. 175, S.O.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio
          1994,  n.  487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli
          impieghi  nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
          svolgimento  dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
          forme  di  assunzione nei pubblici impieghi), e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O.
              - Il    decreto-legge   1o   ottobre   1996,   n.   510
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  lavori socialmente
          utili,  di  interventi a sostegno del reddito e nel settore
          previdenziale),  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 2
          ottobre  1996,  n. 231; la legge di conversione 28 novembre
          1996,  n.  608,  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
          novembre 1996, n. 281, S.O.
              - La  legge  31  dicembre  1996,  n.  675 (Tutela delle
          persone  e  di  altri  soggetti rispetto al trattamento dei
          dati  personali)  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8
          gennaio 1997, n. 5, S.O.
              - Il   decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  152
          (Attuazione    della   direttiva   91/533/CEE   concernente
          l'obbligo  del  datore di lavoro di informare il lavoratore
          delle  condizioni applicabili al contratto o al rapporto di
          lavoro),  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno
          1997, n. 135.
              -   Il  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281
          (Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza  Stato-citta' ed autonomi locali), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
              -  Il  decreto  legislativo  23  dicembre  1997, n. 469
          (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e
          compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art.
          1  della  legge  15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5.
              -  La  legge  27  dicembre  1997, n. 449 (Misure per la
          stabilizzazione  della finanza pubblica), e' pubblicata nel
          supplemento  ordinario  n. 255/L alla Gazzetta Ufficiale n.
          302 del 30 dicembre 1997.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
          1998, n. 403 (Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
          e  3  della  legge  15  maggio  1997, n. 127, in materia di
          semplificazione  delle  certificazioni  amministrative), e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 24 novembre 1998, n.
          275.
              -  Il  decreto  legislativo  23  febbraio  2000,  n. 38
          (Disposizioni   in  materia  di  assicurazione  contro  gli
          infortuni  sul  lavoro e le malattie professionali, a norma
          dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144),
          e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 1o marzo 2000, n.
          50.
              -  Il  comma  2  dell'art.  31  della  citata  legge n.
          675/1996, cosi' recita:
              "2.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun
          Ministro    consultano    il    Garante    all'atto   della
          predisposizione  delle  norme  regolamentari  e  degli atti
          amministrativi   suscettibili  di  incidere  sulle  materie
          disciplinate dalla presente legge".
          Note all'art. 1:
              -  Per  il  titolo  e  gli  estremi di pubblicazione in
          Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 469 del 1997,
          si veda nelle note alle premesse.
              -  L'art. 11 del gia' citato decreto legislativo n. 469
          del 1997, cosi' recita:
              "Art.  11 (Sistema informativo lavoro). - 1. Il sistema
          informativo  lavoro,  di  seguito  denominato SIL, risponde
          alle  finalita'  ed  ai  criteri  stabiliti dall'art. 1 del
          decreto  legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39,  e la sua
          organizzazione e' improntata ai principi di cui alla legge
          31 dicembre 1996, n. 675.
              2.  Il  SIL  e' costituito dall'insieme delle strutture
          organizzative,  delle  risorse hardware, software e di rete
          relative  alle funzioni ed ai compiti, di cui agli articoli
          1, 2 e 3.
              3.  Il  SIL,  quale  strumento  per  l'esercizio  delle
          funzioni    di    indirizzo   politico-amministrativo,   ha
          caratteristiche  nazionalmente  unitarie  ed integrate e si
          avvale   dei   servizi   di   interoperabilita'   e   delle
          architetture  di cooperazione previste dal progetto di rete
          unitaria  della  pubblica amministrazione. Il Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale, le regioni, gli enti
          locali,  nonche' i soggetti autorizzati alla mediazione tra
          domanda  e  offerta  di lavoro ai sensi dell'art. 10, hanno
          l'obbligo  di  connessione e di scambio dei dati tramite il
          SIL,  le  cui  modalita' sono stabilite sentita l'Autorita'
          per l'informatica nella pubblica amministrazione.
              4.  Le  imprese  di fornitura di lavoro temporaneo ed i
          soggetti  autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta
          di lavoro, hanno facolta' di accedere alle banche dati e di
          avvalersi  dei  servizi  di rete offerti dal SIL stipulando
          apposita  convenzione  con  il Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale.  I  prezzi,  i  cambi  e  le  tariffe,
          applicabili  alle  diverse tipologie di servizi erogati dal
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, sono
          determinati  annualmente,  sentito il parere dell'Autorita'
          per   l'informatica  nella  pubblica  amministrazione,  con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica.  I proventi realizzati ai
          sensi  del  presente  comma  sono  versati  all'entrata del
          bilancio  dello Stato per essere assegnati, con decreto del
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  ad  apposita unita' previsionale dello stato di
          previsione  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
          sociale.
              5.  Le  regioni  e  gli  enti  locali possono stipulare
          convenzioni,  anche a titolo oneroso, con i soggetti di cui
          al  comma  4  per  l'accesso  alle  banche dati dei sistemi
          informativi  regionali e locali. In caso di accesso diretto
          o  indiretto  ai  dati  ed  alle  informazioni  del SIL, le
          regioni e gli enti locali sottopongono al parere preventivo
          del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale uno
          schema  di  convenzione  tipo.  Il  sistema  informativo in
          materia  di  occupazione  e  formazione professionale della
          camera di commercio e di altre enti funzionali e' collegato
          con   il   SIL   secondo  modalita'  da  definire  mediante
          convenzioni,  anche  a titolo oneroso, da stipulare con gli
          organismi  rappresentativi nazionali. Le medesime modalita'
          si  applicano  ai  collegamenti  tra  il SIL ed il registro
          delle  imprese  delle  camere  di  commercio secondo quanto
          previsto   dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          7 dicembre 1995, n. 581.
              6.  Le  attivita' di progettazione, sviluppo e gestione
          del  SIL  sono  esercitate dal Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale  nel  rispetto  di quanto stabilito dal
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
              7.   Sono  attribuite  alle  regioni  le  attivita'  di
          conduzione  e  di  manutenzione  degli impianti tecnologici
          delle  unita'  operative  regionali  e  locali. Fatte salve
          l'omogeneita', l'interconnessione e la fruibilita' da parte
          del livello nazionale del SIL, le regioni e gli enti locali
          possono  provvedere  allo  sviluppo  autonomo  di parti del
          sistema.  La  gestione e l'implementazione del SIL da parte
          delle  regioni  e  degli  enti locali sono disciplinate con
          apposita convenzione tra i medesimi soggetti e il Ministero
          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  previo  parere
          dell'organo tecnico di cui al comma 8.
              8.   Al  fine  di  preservare  l'omogeneita'  logica  e
          tecnologica  del  SIL ed al contempo consentire l'autonomia
          organizzativa   e   gestionale   dei   sistemi  informativi
          regionali  e  locali  ad  esso collegati, e' istituito, nel
          rispetto  di quanto previsto dal citato decreto legislativo
          n.  281  del 1997 un organo tecnico con compiti di raccordo
          tra  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le
          regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL.
              9.   Nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dal  decreto
          legislativo  28 agosto  1997, n. 281, la composizione ed il
          funzionamento  dell'organo  tecnico  di cui al comma 8 sono
          stabiliti  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica.
              10. Le delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive
          con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza
          sociale  ed  hanno  natura  obbligatoria  e  vincolante nei
          confronti dei destinatari.