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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 settembre 2000, n. 410

Adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

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Testo in vigore dal: 27-1-2001
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Vista  la  legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente le disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-97;
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, contenente le disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999;
  Visto  l'articolo  14  della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526,
che sostituisce l'articolo 53 della predetta legge 24 aprile 1998, n.
128;
  Visto  in  particolare  il  comma  16 del predetto articolo 14, che
stabilisce che i costi derivanti dalle attivita' contemplate al comma
15  dell'articolo  14  predetto sono a carico di tutti i produttori e
gli  utilizzatori  secondo  i  criteri  stabiliti con regolamento del
Ministro delle politiche agricole e forestali;
  Visti  i  decreti ministeriali n. 61413 e n. 61414, entrambi del 12
aprile  2000,  contenenti  rispettivamente  le  disposizioni generali
relative  ai  requisiti  di rappresentativita' dei Consorzi di tutela
delle  denominazioni  di  origine  protette (DOP) e delle indicazioni
geografiche protette (IGP) e i criteri che assicurano una equilibrata
rappresentanza  delle  categorie  dei  produttori e dei trasformatori
interessate  alle  DOP  e  alle IGP negli organi sociali dei Consorzi
stessi;
  Ritenuta  la  necessita'  di adottare, ai sensi del citato articolo
14,  comma  16,  le  disposizioni regolamentari per la fissazione dei
criteri  per  la  ripartizione  dei  costi  derivanti dalle attivita'
contemplate al comma 15 dello stesso articolo 14;
  Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli
atti  normativi  nell'adunanza  del  15  maggio  2000, ai sensi dell'
articolo 17, comma 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  del  citato  articolo  17  della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 63084 del 31 agosto 2000;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.   I   costi  derivanti  dalle  attivita'  attribuite,  ai  sensi
dell'articolo  14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che
ha  sostituito  l'articolo  53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, ai
Consorzi  di  tutela  delle  DOP  o  IGP,  incaricati con decreto del
Ministero  delle politiche agricole e forestali, sono determinati dal
competente organo consortile e sono posti a carico:
    a) di tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio;
    b) dei soggetti, anche se non aderenti al Consorzio, appartenenti
alle  corrispondenti categorie individuate all'articolo 4 del decreto
ministeriale  n.  61413  del  12  aprile  2000  recante  disposizioni
generali  relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di
tutela  delle  DOP  e  delle  IGP, secondo i criteri stabiliti con il
presente regolamento.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni
          per      l'adempimento     degli     obblighi     derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea. Legge
          comunitaria 1995-1997".
              -   La   legge   21 dicembre   1999,   n.   526,  reca:
          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
          comunitaria  1999". Si trascrive il testo del relativo art.
          14.
              1. L'art.  53  della  legge  24 aprile 1998, n. 128, e'
          sostituito dal seguente:
              "Art.  53 (Controlli  e  vigilanza  sulle denominazioni
          protette  e  sulle  attestazioni  di specificita'). - 1. In
          attuazione  di  quanto previsto all'art. 10 del regolamento
          (CEE)  n.  2081/92  del  Consiglio,  del  14 luglio 1992, e
          all'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio,
          del 14 luglio 1992, il Ministero delle politiche agricole e
          forestali    e'    l'autorita'    nazionale   preposta   al
          coordinamento  dell'attivita'  di  controllo e responsabile
          della  vigilanza  sulla stessa. L'attivita' di controllo di
          cui  all'art.  10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e
          all'art.  14  del  citato  regolamento  (CEE) n. 2082/92 e'
          svolta  da  autorita' di controllo pubbliche designate e da
          organismi  privati  autorizzati  con  decreto  del Ministro
          delle  politiche  agricole  e  forestali, sentito il gruppo
          tecnico  di  valutazione istituito con decreto del Ministro
          per  le politiche agricole 25 maggio 1998, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1o agosto 1998.
              2. Le  autorizzazioni  di cui al comma 1 agli organismi
          di  controllo  privati devono preventivamente prevedere una
          valutazione dei requisiti relativi a:
                a) conformita'   alla  norma  europea  EN  45011  del
          26 giugno 1989;
                b) disponibilita'   di   personale   qualificato  sul
          prodotto   specifico   e   di   mezzi  per  lo  svolgimento
          dell'attivita' di controllo;
                c) adeguatezza delle relative procedure.
              3.  Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano,
          per  taluni  controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo
          deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.
              4.  Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate
          in caso di:
                a) perdita  dei  requisiti  di  cui al comma 2 sia da
          parte  degli  organismi privati autorizzati sia da parte di
          organismi  terzi  dei  quali  essi  si  siano eventualmente
          avvalsi;
                b) violazione della normativa comunitaria in materia;
                c) mancanza  dei  requisiti  in  capo  agli organismi
          privati  e  agli organismi terzi, accertata successivamente
          all'autorizzazione  in  forza  di silenzio-assenso ai sensi
          del comma 13.
              5. La   revoca  o  la  sospensione  dell'autorizzazione
          all'organismo  di  controllo  privato puo' riguardare anche
          una  singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di
          tale  attivita'  il  Ministero  delle  politiche agricole e
          forestali  si avvale delle strutture del Ministero stesso e
          degli enti vigilati.
              6. Gli  organismi privati che intendano proporsi per il
          controllo  delle  denominazioni  registrate  ai sensi degli
          articoli  5  e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e
          dell'art.  7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono
          presentare  apposita richiesta al Ministero delle politiche
          agricole e forestali.
              7. E'  istituito  presso  il  Ministero delle politiche
          agricole  e forestali un elenco degli organismi privati che
          soddisfino  i  requisiti  di  cui  al  comma  2, denominato
          "Elenco   degli  organismi  di  controllo  privati  per  la
          denominazione  di  origine  protetta  (DOP), la indicazione
          geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificita'
          (STG).
              8. La  scelta  dell'organismo privato e' effettuata tra
          quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7:
                a) dai  soggetti  proponenti le registrazioni, per le
          denominazioni  registrate  ai  sensi dell'art. 5 del citato
          regolamento (CEE) n. 2081/92;
                b) dai  soggetti  che  abbiano svolto, in conformita'
          alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente
          protette,  funzioni  di  controllo  e  di vigilanza, per le
          denominazioni  registrate  ai  sensi  dell'articolo  17 del
          citato   regolamento  (CEE)  n.  2081/92.  In  assenza  dei
          suddetti  soggetti  la richiesta e' presentata dai soggetti
          proponenti le registrazioni;
                c) dai produttori, singoli o associati, che intendono
          utilizzare attestazioni di specificita' registrate ai sensi
          del  citato  regolamento  (CEE)  n.  2082/92,  individuando
          l'organismo   di  controllo  nella  corrispondente  sezione
          dell'elenco  previsto  al comma 7 e comunicando allo stesso
          l'inizio della loro attivita'.
              9.  In  assenza  della  scelta  di  cui  al comma 8, le
          regioni  e le province autonome, nella cui aree geografiche
          ricadono  le produzioni, indicano le autorita' pubbliche da
          designare   o  gli  organismi  privati  che  devono  essere
          iscritti  all'elenco  di  cui  al  comma  7.  Nel  caso  di
          indicazione   di  autorita'  pubbliche,  queste,  ai  sensi
          dell'art. 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE)
          n.  2081/92  e dell'art. 14 del citato regolamento (CEE) n.
          2082/92,  possono  avvalersi  di  organismi  terzi  che, se
          privati,  devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e
          devono essere iscritti all'elenco.
              10. Il  Governo  esercita,  ai sensi dell'art. 11 della
          legge  9 marzo  1989,  n.  86,  il  potere  sostitutivo nei
          confronti  delle  regioni  nell'adozione  dei provvedimenti
          amministrativi  necessari  in caso di inadempienza da parte
          delle autorita' di controllo designate.
              11. Gli  organismi  privati  autorizzati e le autorita'
          pubbliche  designate possono svolgere la loro attivita' per
          una  o  piu'  produzioni  riconosciute  ai sensi del citato
          regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE)
          n.  2082/92.  Ogni  produzione  riconosciuta  ai  sensi del
          citato   regolamento   (CEE)  n.  2081/92  e'  soggetta  al
          controllo  di un solo organismo privato autorizzato o delle
          autorita'  pubbliche  designate, competenti per territorio,
          tra  loro  coordinate.  Ogni  produzione  riconosciuta  del
          citato   regolamento   (CEE)  n.  2082/92  e'  soggetta  al
          controllo  di  uno  o  piu' organismi privati autorizzati o
          delle   autorita'   pubbliche   designate,  competenti  per
          territorio, fra loro coordinate.
              12. La  vigilanza  sugli organismi di controllo privati
          autorizzati  e'  esercitata  dal  Ministero delle politiche
          agricole  e  forestali  e dalle regioni o province autonome
          per  le  strutture  ricadenti  nel  territorio  di  propria
          competenza.
              13.  Le  autorizzazioni  agli  organismi  privati  sono
          rilasciate  entro sessanta giorni dalla domanda; in difetto
          si  forma  il  silenzio-assenso, fatta salva la facolta' di
          sospensione o revoca ai sensi del comma 4.
              14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'elenco di
          cui  al  comma  7 sono posti a carico degli iscritti, senza
          oneri per il bilancio dello Stato.
              15. I  Consorzi  di tutela delle DOP, delle IGP e dette
          attestazioni  di  specificita'  sono  costituiti  ai  sensi
          dell'art.  2602  del  codice  civile  ed  hanno funzioni di
          tutela,  di  promozione, di valorizzazione, di informazione
          del consumatore e di cura generale degli interessi relativi
          alle  denominazioni.  Tali  attivita'  sono  distinte dalle
          attivita'  di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di
          quanto  previsto  dall'art. 10 del citato regolamento (CEE)
          n.  2081/92  e  all'art. 14 del citato regolamento (CEE) n.
          2082/92. I Consorzi di tutela gia' riconosciuti svolgono le
          funzioni   di   cui   al   presente   comma   su   incarico
          dell'autorita'  nazionale  preposta  ai  sensi  delle leggi
          vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su
          incarico   conferito   con   decreto  del  Ministero  delle
          politiche  agricole  e  forestali.  Nello svolgimento della
          loro attivita' i consorzi di tutela:
                a) possono    avanzare    proposte    di   disciplina
          regolamentare  e  svolgono  compiti  consultivi relativi al
          prodotto interessato;
                b) possono   definire  programmi  recanti  misure  di
          carattere  strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate
          al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di
          sicurezza   igienico-sanitaria,  caratteristiche  chimiche,
          fisiche,   organolettiche   e   nutrizionali  del  prodotto
          commercializzati;
                c) possono  promuovere  l'adozione di delibere con le
          modalita'  e  i  contenuti  di  cui all'art. 11 del decreto
          legislativo  30 aprile  1998, n. 173, purche' rispondano ai
          requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;
                d) collaborano,  secondo  le  direttive impartite dal
          Ministero   delle  politiche  agricole  e  forestali,  alla
          vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della
          IGP  o della attestazione di specificita' da abusi, atti di
          concorrenza  sleale,  contraffazioni,  uso  improprio delle
          denominazioni  tutelate  e  comportamenti  comunque vietati
          dalla  legge; tale attivita' e' esplicata ad ogni livello e
          nei  confronti di chiun-que, in ogni fase della produzione,
          della   trasformazione   e   del   commercio.  Agli  agenti
          vigilatori  dipendenti dai Consorzi, nell'esercizio di tali
          funzioni,  puo' essere attribuita nei modi e nelle forme di
          legge  la qualifica di agente di pubblica sicurezza purche'
          essi  possiedano  i  requisiti determinati dall'art. 81 del
          regolamento  approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n.
          666,  e  prestino  giuramento  innanzi  al  sindaco  o  suo
          delegato.  Gli  agenti  vigilatori  gia'  in possesso della
          qualifica  di  agente  di  pubblica sicurezza mantengono la
          qualifica    stessa,    salvo   che   intervenga   espresso
          provvedimento di revoca.
              16. I  segni  distintivi  dei prodotti a DOP, IGP e STG
          sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai
          sensi dei citati regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92.
          Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti
          DOP,  IGP  e  STG,  sono  detenuti,  in quanto dagli stessi
          registrati,  dai  Consorzi  di tutela per 1'esercizio delle
          attivita'  loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono
          utilizzati  come segni distintivi delle produzioni conformi
          ai  disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali
          attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi
          del   presente  articolo,  a  condizione  che  la  relativa
          utilizzazione   sia   garantita   a   tutti   i  produttori
          interessati   al  sistema  di  controllo  delle  produzioni
          stesse.  I  costi  derivanti dalle attivita' contemplate al
          comma  15  sono  a  carico  di  tutti  i  produttori  e gli
          utilizzatori  secondo criteri stabiliti con regolamento del
          Ministro delle politiche agricole e forestali.
              17. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e
          forestali,   da   emanare  entro  il  31 marzo  2000,  sono
          stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di
          rappresentativita'  per  il  riconoscimento dei Consorzi di
          tutela  nonche'  i  criteri  che assicurino una equilibrata
          rappresentanza   delle   categorie  dei  produttori  e  dei
          trasformatori  interessati alle DOP, IGP e SIG negli organi
          sociali dei Consorzi stessi.
              18. I  Consorzi  regolarmente  costituiti dalla data di
          entrata   in  vigore  della  presente  disposizione  devono
          adeguare,  ove  necessario,  i  loro  statuti entro un anno
          dalla  data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17
          alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.
              19. Nelle  regioni  a statuto speciale e nelle province
          autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si
          applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme
          di attuazione.
              Il  decreto  ministeriale  n. 61413 del 12 aprile 2000,
          concernente "Disposizioni generali relativi ai requisiti di
          rappresentativita'    dei    consorzi   di   tutela   delle
          denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni
          geografiche   protette  (IGP)  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2000.
              Il  decreto  interministeriale  n.  61414 del 12 aprile
          2000,    concernente   "Individuazione   dei   criteri   di
          rappresentanza  negli organi sociali dei consorzi di tutela
          delle  denominazioni  di  origine  protette  (DOP)  e delle
          indicazioni  geografiche protette (IGP) e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2000.
              Il   comma   3  della  legge  n.  400/1988  (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del   Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con  decreto
          ministeriale  possono  essere  adottati  regolamenti  nelle
          materie   di   competenza   del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti  interministeriali  ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali  e interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "Regolamento , siano
          adottati previo parere del Consiglio di Stato sottoposti al
          visto   e  alla  registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.".
          Note all'art. 1:
              -  Per  il  testo  dell'art.  14,  comma 15 della legge
          21 dicembre 1999, n. 526, si veda nelle note alle premesse.
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  4  del  decreto
          ministeriale  n.  61413  del  12 aprile  2000  citato nelle
          premesse   recante   disposizioni   generali   relative  ai
          requisiti  di  rappresentativita'  dei  Consorzi  di tutela
          delle  denominazioni  di  origine  protette  (DOP)  e delle
          indicazioni geografiche protette (IGP):
              "Art.  4.  -  Sulla  base  dei  criteri stabiliti nelle
          premesse  al  presente  decreto,  sono  individuati,  nelle
          filiere  produttive  nelle  quali  sono  ricompresi tutti i
          prodotti  italiani attualmente riconosciuti a DOP e ad IGP,
          le seguenti categorie di "produttori ed utilizzatori":
                a) "caseifici nella filiera formaggi;
                b) "produttori nella filiera ortofrutticoli e cereali
          non trasformati;
                c) "imprese     di    lavorazione    nella    filiera
          ortofrutticola e cereali trasformati;
                d) "olivicoltori nella filiera grassi (oli);
                e) "allevatori  e  macellatori  nella  filiera  carni
          fresche;
                f) "imprese di lavorazione nella filiera preparazioni
          carni;
                g) "preparatori nella filiera prodotti panetteria.