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DECRETO-LEGGE 11 gennaio 2001, n. 1

Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonchè per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-1-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 2001, n. 49 (in G.U. 12/03/2001, n.59).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal: 12-1-2001
al: 12-3-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  la decisione n. 2000/418/CE della Commissione, del 29 giugno
2000;
  Vista  la  decisione  n.  2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre
2000;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
per   la   distruzione   del   materiale   specifico  a  rischio  per
encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali trasformate
e  ottenute  da  materiale  ad  alto  rischio,  nonche' per l'ammasso
pubblico  temporaneo delle proteine animali trasformate e ottenute da
materiale a basso rischio;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 gennaio 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  delle  politiche  agricole e forestali e del Ministro della
sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  con  il  Ministro  dell'ambiente e con il
Ministro per le politiche comunitarie;

                              E m a n a

il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
   Smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio

  1.  Il  materiale  specifico  a  rischio,  cosi'  come definito dal
decreto  del  Ministro  della  sanita'  in  data  29  settembre 2000,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e
successive  modificazioni, nonche' le proteine animali trasformate ed
ottenute  da  materiali ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 3 del
decreto  legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, sono obbligatoriamente
distrutti  mediante incenerimento o coincenerimento. I titolari degli
impianti  di  incenerimento  sono  obbligati ad accettare il predetto
materiale  e  le predette proteine animali salvo che, nell'ipotesi di
materiale  specifico  a  rischio  tal  quale,  siano  esonerati dalle
regioni  o  province autonome competenti per riconosciuta inidoneita'
degli impianti stessi.
  2.   L'Agenzia   per  le  erogazioni  in  agricoltura,  di  seguito
denominata Agenzia, riconosce al soggetto che assicura la distruzione
dei  prodotti,  di cui al comma 1, una indennita' di lire 726.000 per
ogni   tonnellata.  Tale  indennita'  copre  i  costi  relativi  alla
raccolta, al trasporto, al trattamento preliminare, all'incenerimento
o  coincenerimento, effettuati da imprese riconosciute o autorizzate,
nonche'  ogni  altra spesa connessa. L'indennita' e' corrisposta solo
per  i  prodotti trasformati, ottenuti da macellazioni effettuate nel
territorio  dello  Stato dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 maggio 2001.
  3.  Il  soggetto  beneficiario  della indennita' non puo' percepire
alcun  altro compenso per lo svolgimento delle attivita' previste dal
comma 2.