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LEGGE 7 dicembre 2000, n. 397

Disposizioni in materia di indagini difensive.

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Testo in vigore dal: 18-1-2001
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1
1.  All'articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)  al comma 2, le parole: "Presso i difensori e i consulenti tecnici
non  si  puo'  procedere a sequestro" sono sostituite dalle seguenti:
"Presso  i  difensori  e  gli  investigatori  privati  autorizzati  e
incaricati  in relazione al procedimento, nonche' presso i consulenti
tecnici non si puo' procedere a sequestro";
b)  al  comma  5,  dopo  le parole: "dei difensori," sono inserite le
seguenti:  "degli  investigatori  privati autorizzati e incaricati in
relazione al procedimento, dei".
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art.  103  del  codice  di  procedura
          penale,  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art. 103 (Garanzie di liberta' del difensore). - 1. Le
          ispezioni  e  le  perquisizioni  negli uffici dei difensori
          sono consentite solo:
                a) quando   essi   o   altre   persone  che  svolgono
          stabilmente  attivita'  nello stesso ufficio sono imputati,
          limitatamente  ai  fini  dell'accertamento  del  reato loro
          attribuito;
                b) per  rilevare tracce o altri effetti materiali del
          reato   o  per  ricercare  cose  o  persone  specificamente
          predeterminate.
              2.  Presso  i  difensori  e  gli  investigatori privati
          autorizzati  e  incaricati  in  relazione  al procedimento,
          nonche' presso i consulenti tecnici non si puo' procedere a
          sequestro  di  carte o documenti relativi all'oggetto della
          difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.
              3.   Nell'accingersi  a  eseguire  una  ispezione,  una
          perquisizione  o un sequestro nell'ufficio di un difensore,
          l'autorita'  giudiziaria  a  pena  di  nullita'  avvisa  il
          consiglio   dell'ordine   forense   del  luogo  perche'  il
          presidente  o  un  consigliere  da  questo  delegato  possa
          assistere  alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne
          fa richiesta, e' consegnata copia del provvedimento.
              4.  Alle  ispezioni,  alle perquisizioni e ai sequestri
          negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice
          ovvero,  nel  corso delle indagini preliminari, il pubblico
          ministero  in  forza  di motivato decreto di autorizzazione
          del giudice.
              5.  Non  e'  consentita  l'intercettazione [c.p.p. 271]
          relativa  a  conversazioni  o  comunicazioni dei difensori,
          degli  investigatori  privati  autorizzati  e incaricati in
          relazione  al  procedimento,  dei consulenti tecnici e loro
          ausiliari, ne' a quelle tra i medesimi e le persone da loro
          assistite.
              6.  Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo
          della  corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore
          in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo
          che   l'autorita'   giudiziaria  abbia  fondato  motivo  di
          ritenere che si tratti di corpo del reato.
              7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'art. 271, i
          risultati   delle   ispezioni,   perquisizioni,  sequestri,
          intercettazioni  di conversazioni o comunicazioni, eseguiti
          in  violazione  delle  disposizioni  precedenti non possono
          essere utilizzati.".