stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-3-2001.
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 20/02/2001, n. 42 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2024)
nascondi
vigente al 06/12/2024
Testo in vigore dal:  11-2-2017
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 30 aprile 1999 e del 7 luglio 2000;
Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 2000;
Acquisito il parere della competente Commissione della Camera del deputati;
Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente commissione parlamentare del Senato della Repubblica, ai sensi dell'art. 2, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è decorso in data 11 agosto 2000 senza la pronuncia del predetto parere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2000;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno; EMANA il seguente regolamento

Art. 1

Ufficio ed ufficiale dello stato civile
1. Ogni comune ha un ufficio dello stato civile.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi lo sostituisce a norma di legge, è ufficiale dello stato civile.
3. Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato del comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale.
Per il ricevimento del giuramento di cui all'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,
((...))
per la celebrazione del matrimonio
((e per la costituzione delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76))
, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale.