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DECRETO-LEGGE 24 novembre 2000, n. 345

Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 28-11-2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 gennaio 2001, n. 6 (in G.U. 26/01/2001, n.21).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/2004)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 27-1-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800;
  Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 387;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
interventi per la disciplina delle fondazioni liriche derivanti dalla
trasformazione   degli  enti  autonomi  lirici  e  delle  istituzioni
concertistiche  assimilate,  gia'  disciplinati  dal  titolo II della
legge 14 agosto 1967, n. 800, e dal citato decreto legislativo n. 387
del  1996,  e  gia'  trasformati in fondazioni di diritto privato dal
decreto  legislativo 23 aprile 1998, n. 134, al fine di salvaguardare
la  uniformita'  e la continuita' degli assetti istituzionali, tenuto
anche  conto  della  identita'  di  compiti  svolti da tali soggetti,
nonche'  la  continuita'  dei  rapporti  giuridici  in atto, evitando
altresi'  conseguenze  in  tema  di  configurazione  e  gestione  dei
rapporti di lavoro;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 novembre 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  i  beni  e  le  attivita' culturali, di concerto con i
Ministri  dell'interno,  delle  finanze,  del  tesoro, del bilancio e
della   programmazione  economica,  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
                           Trasformazione

  1.  Gli  enti  autonomi  lirici  e  le  istituzioni  concertistiche
assimilate,  gia'  disciplinati  dal titolo II, della legge 14 agosto
1967,  n.  800,  sono  trasformati  in  fondazione ed acquisiscono la
personalita'  giuridica  di diritto privato a decorrere dal 23 maggio
1998.
  2.  La  fondazione  subentra  nei  diritti,  negli  obblighi  e nei
rapporti  attivi  e  passivi  dell'ente,  in  essere  alla data della
trasformazione.  Essa  e'  disciplinata, per quanto non espressamente
previsto  dal  presente  decreto,  dal  decreto legislativo 29 giugno
1996,  n.  367, di seguito definito "decreto legislativo", dal codice
civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
  3.  La  fondazione  e'  dotata  di  uno statuto che ne specifica le
finalita',  con  riferimento  a quanto previsto dagli articoli 3 e 10
del   decreto  legislativo,  in  quanto  compatibili.  ((Essa  puo'))
continuare  ad  avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Le  disposizioni dell'articolo 16 del decreto legislativo (( . . . ))
si applicano a decorrere dal 1o gennaio 1999.