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DECRETO-LEGGE 21 novembre 2000, n. 335

Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-11-2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001, n. 3 (in G.U. 20/01/2001, n.16).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2007)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 1-1-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
  Considerata  la  grave situazione sanitaria determinatasi a seguito
dell'evidenza   in   alcuni   Stati  europei  di  ulteriori  casi  di
encefalopatia spongiforme bovina;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di adottare un
programma di prevenzione totale a tutela della salute pubblica contro
l'agente   patogeno   responsabile  della  encefalopatia  spongiforme
bovina, sia mediante il potenziamento delle attivita' di sorveglianza
e  di  tracciabilita' dei bovini vivi sia attraverso l'utilizzo di un
test  rapido  atto a evidenziare l'eventuale presenza di detto agente
negli animali destinati alla macellazione;
  Ritenuta inoltre la straordinaria necessita' ed urgenza, nel quadro
degli  obiettivi  predetti,  di  potenziare  l'attivita' di controllo
svolta dall'Ispettorato centrale repressione frodi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 novembre 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  della  sanita'  e  delle politiche agricole e forestali, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;

                              E m a n a
il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  Al  fine di elevare la sicurezza dei consumatori ed intervenire
nelle  situazioni  di  emergenza  correlate  a  malattie  infettive e
diffusive  degli  animali  nelle more della riconversione del sistema
zootecnico a parametri etologicamente compatibili, il Ministero della
sanita' intensifica la sorveglianza epidemiologica, in particolare il
sistema   di  controlli  per  la  encefalopatia  spongiforme  bovina,
attraverso:
a) un   programma   di   prevenzione  totale  contro  l'encefalopatia
   spongiforme  bovina,  mediante  sottoposizione al test di diagnosi
   rapida  per  la  malattia,  di  tutti i bovini, bufalini e bisonti
   macellati in eta' superiore ai trenta mesi;
b) il  potenziamento  della  sorveglianza  epidemiologica  e la piena
   applicazione  delle norme per il benessere degli animali, mediante
   l'adozione   di   specifici   programmi  d'intervento,  stabilendo
   compiti,  attivita' e apporti finanziari per i centri di referenza
   nazionali,  per  gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i
   posti di ispezione frontaliera;
c) il  rafforzamento dei controlli nella movimentazione degli animali
   attraverso  il  potenziamento  del  sistema  di  identificazione e
   registrazione  di  cui  al  decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
   196, e ai regolamenti comunitari in materia;
c-bis)  l'aggiornamento dell'elenco del materiale specifico a rischio
   da   rimuovere   nei  bovini  e  negli  ovocaprini  macellati,  in
   particolare  per  quanto riguarda la colonna vertebrale e la milza
   dei  bovini  di  eta'  superiore ai dodici mesi, tenendo conto dei
   pareri  espressi  dai  comitati scientifici comunitari, in base al
   principio della maggior cautela;
c-ter) un'adeguata campagna di informazione.
  1-bis.  Per  i  grassi  ottenuti  da  organi  specifici a rischio e
destinati  ad  uso non alimentare e' disposta l'aggiunta di coloranti
idonei  affinche'  sia  impedito  il  loro  uso  ai fini zootecnici e
alimentari.
  1-ter.  Il  Ministro  della  sanita'  e il Ministro delle politiche
agricole  e  forestali  riferiscono  tempestivamente  alle competenti
commissioni  parlamentari  sulle  modalita'  di  predisposizione e di
applicazione delle misure di cui al comma 1.
  2.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  lire  100  miliardi  annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede
mediante  riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio
triennale  2000-2002,  sull'UPB  7.1.3.3  -  Fondo  speciale di parte
corrente  -  dello  stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente  utilizzando  le proiezioni dell'accantonamento relativo
al Ministero della sanita'. ((4))
  3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (4)
  La  L.  27 dicembre 2006, n. 296 come modificata dall'art. 2, comma
375  della  L.  24  dicembre  2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1,
comma  566)  che "Lo stanziamento di cui al decreto-legge 21 novembre
2000,  n.  335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio
2001,  n.  3,  e'  rideterminato, a decorrere dall'anno 2008, in euro
35.300.000."